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Sentenza — n. 35602/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35602/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35602/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FELLI WALTER nato a CELANO il 31/07/1974 avverso l'ordinanza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG a>4.. ciZA..124:>70 L'A 5'( ; O ou-e Stic_33,1/1-0 ' IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 luglio 2020 il Tribunale di Avezzano - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di revoca (ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen.) delle sentenze di condanna emesse nei confronti di Felli Walter e relative a violazioni delle prescrizioni imposte in sede di applicazione della sorveglianza speciale (art. 9 I.n.1423 del 1956). L'istante aveva individuato la causa di revoca negli effetti della decisione di illegittimità costituzionale della disposizione di legge descrittiva della ipotesi tipica di pericolosità di cui all'art. 1 co.1 lett.

Regesto Legislator

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art. 2 cod.pen; Sentenza — n. 35602/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Felli Walter, deducendo erronea applicazione di legge, in riferimento all'art.1 del d.lgs. n.159 del 2011 - così come modificato e interpretato dalla Corte Costituzionale nella decisione n.24 del 2019 - ed in riferimento all'art. 2 cod.pen., nonché vizio di motivazione . 2.1 In premessa il ricorrente non contesta che la misura di prevenzione personale di cui si discute venne emessa anche in riferimento alla ipotesi della attuale lettera b) dell'art.1 d.lgs. n.159/2011 (soggetto che vive, in tutto o in parte dei proventi di attività delittuosa), disposizione rimasta testualmente invariata all'esito dell'incidente di legittimità costituzionale.

Parole chiave

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vigilanza dell'autorità competente violazione di norme di protezione legittimità della carcerazione preventiva livello di protezione prova del rischio persecuzione prevenzione generale e speciale

Disposizioni normative citate

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art. 2 cod.pen
n.159 del 2011 - così come modificato e interpretato dalla Corte Costituzionale nella decisione n.24 del 2019 - ed in riferimento all'art. 2 cod.pen., nonché vizio di motivazione .
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FELLI WALTER nato a CELANO il 31/07/1974 avverso l'ordinanza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG a>4.. ciZA..124:>70 L'A 5'( ; O ou-e Stic_33,1/1-0 ' IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 luglio 2020 il Tribunale di Avezzano - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di revoca (ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen.) delle sentenze di condanna emesse nei confronti di Felli Walter e relative a violazioni delle prescrizioni imposte in sede di applicazione della sorveglianza speciale (art. 9 I.n.1423 del 1956). L'istante aveva individuato la causa di revoca negli effetti della decisione di illegittimità costituzionale della disposizione di legge descrittiva della ipotesi tipica di pericolosità di cui all'art. 1 co.1 lett.

a) del d.lgs. n.159 del 2011, correlati alla decisione numero 24 del 2019 emessa dalla Corte costituzionale. 1.1 In motivazione la Corte di Appello evidenzia, in sintesi, che :

a) le violazioni delle prescrizioni correlate alla applicazione della misura di prevenzione personale restano punibili in ragione della categoria tipica di pericolosità sociale riconosciuta nel decreto applicativo emesso in data 26 febbraio 2008. In particolare si afferma che la misura di prevenzione era basata (quanto alle invocate ricadute di Corte cost. n.24 del 2019) non soltanto sulla ipotesi di cui all'art.1 co.1 lett.

a) del d.lgs. n.159 del 2011 (disposizione dichiarata incostituzionale) ma anche su quella prevista dall'art. 1 co.1 lett. b), disposizione rimasta in vigore ;

b) le indicazioni contenute nella citatata decisione del giudice delle leggi n.24 del 2019, quanto alla categoria tipica di pericolosità di cui all'art.1 co.1 lett. b), non potrebbero - si afferma - dar luogo ad una revoca della decisione di condanna, ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen., trattandosi di un mutamento interpretativooche non modifica il contenuto della disposizione incriminatrice.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - Felli Walter, deducendo erronea applicazione di legge, in riferimento all'art.1 del d.lgs. n.159 del 2011 - così come modificato e interpretato dalla Corte Costituzionale nella decisione n.24 del 2019 - ed in riferimento all'art. 2 cod.pen., nonché vizio di motivazione . 2.1 In premessa il ricorrente non contesta che la misura di prevenzione personale di cui si discute venne emessa anche in riferimento alla ipotesi della attuale lettera b) dell'art.1 d.lgs. n.159/2011 (soggetto che vive, in tutto o in parte dei proventi di attività delittuosa), disposizione rimasta testualmente invariata all'esito dell'incidente di legittimità costituzionale.

Ma si assume che il riferimento alla categoria criminologica della 'abitualità' nella realizzazione di delitti produttivi di reddito era del tutto generico, essendo incentrata la decisione del Tribunale della prevenzione sulla avvenuta realizzazione di traffici delittuosi.Si sostiene, pertanto, che il giudice dell'esecuzione - a fronte del decisum del giudice delle leggi - avrebbe dovuto compiere una verifica in concreto della «tenuta» della decisione applicativa della misura di prevenzione, rispetto ai canoni interpretativi dettati dalla Corte Costituzionale, trattandosi di un elemento costitutivo (la misura di prevenzione poi violata) del reato per cui è intervenuta condanna.

Si afferma altresì che la qualificazione del Felli come soggetto portare di pericolosità, per come argomentata nel decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale, non è conforme ai contenuti interpretativi della sentenza n.24 del 2019 Corte cost. e, pertanto, la attuale esecuzione di pena non troverebbe alcuna giustificazione, con obbligata rimozione del giudicato di condanna.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Questa Corte, con decisione emessa in data 1 ottobre 2020 (sent. n. 34026 del 2020, ric. Caroti), le cui argomentazioni sono condivise dal Collegio, ha precisato - in caso analogo - che non spetta al giudice della esecuzione penale la verifica della permanenza - o meno - della base legale della misura di prevenzione i cui effetti hanno determinato le affermazioni di penale responsabilità del ricorrente, per le ragioni che vengono di seguito nuovamente illustrate. 3.2 E' stato chiesto, nella istanza originaria, un apprezzamento - al giudice della esecuzione penale - della perdurante «validità» (rispetto al contenuto della decisione n.24 del 2,019 C.cost.) di un provvedimento emesso dal Tribunale della prevenzione, provvedimento che assume i connotati del «presupposto» degli obblighi e delle prescrizioni violate, oggetto dei giudizi definitivi di condanna (per il reato di cui all'art.75 d.lgs. n.159 del 2011).

Ciò in rapporto ad una serie di condotte che non riguardano la generica prescrizione del 'vivere onestamente e rispettare le leggi', oggetto di specifica declaratoria di illegittimità costituzionale (con sent. n.25 del 2019) e che risulterebbero, pertanto, tuttora punibili. La domanda, in altre parole, non involge in via diretta il contenuto della previsione incriminatrice (art. 75 d.lgs. n.159 del 2011) ma sposta la verifica sulla possibilità o meno di ritenere «quel» decreto applicativo della misura di prevenzione tuttora valida 'fonte di produzione' degli obblighi violati, in virtù dell'assetto complessivo delle previsioni di legge in tema di pericolosità soggettiva realizzato dal giudice delle leggi nella decisione n.24 del 2019. 3.3 Tale tipologìa di domanda non può rientrare negli ambiti cognitivi del giudice della esecuzione penale, ai sensi dell'art.673 cod.proc.pen., trattandosi di una attività di verifica che, come si è anticipato, non riguarda i contenuti della disposizione incriminatrice (l'art. 75 è norma che descrive esclusivamente le conseguenze della violazione di obblighi e prescrizioni imposte in virtù della sottoposizione alla misura) quanto la «rispondenza» dei contenuti del decreto applicativo della misura di prevenzione alla complessa ricognizione di «validità costituzionale» realizzata dal giudice delle leggi con il più volte citato approdo (sent. n. 24 del 2019, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della previsione di cui all'art. i co.1 lett.

a) e sono state operate rilevanti precisazioni interpretative quanto alla ipotesi di cui alla lettera b) della medesima disposizione di legge). In particolare, va osservato cherse è vero che l'evoluzione giurisprudenziale maturata nella presente sede di legittimità, in tema di poteri del giudice della esecuzione, ha ritenuto possibile l'apprezzamento dei contenuti di decisioni emesse dalla Corte Costituzionale non comportanti una abolitio criminisrma potenzialmente incidenti sul giudicato (le Sezioni Unite di questa Corte, con la nota decisione Gatto del 2014 hanno affermato, come è noto, il principio di diritto per cui anche la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice può comportare modifiche al giudicato di condanna), ciò è avvenuto in rapporto a pronunzie di illegittimità che avevano comunque ad oggetto uno degli aspetti contenutistici (ad es. il trattamento sanzionatorio) della previsione incriminatrice. 3.4 Il caso in esame si caratterizza, invece, per la necessità di una verifica non già dei contenuti di una sentenza penale in rapporto alla fattispecie astratta oggetto di applicazione, quanto per l'esistenza di un dubbio circa la perdurante «base legale» del provvedimento posto 'a monte' dell'illecito penale, rappresentato dal decreto applicativo della misura di prevenzione in rapporto - ora per allora - ai contenuti della sopravvenuta decisione della Corte costituzionale n.24 del 2019, in parte demolitiva (con efficacia invalidante e portata retroattiva correlata alla tipica declaratoria di illegittimità costituzionale, sulla ipotesi della lettera a dell'art.1) ed in parte interpretativa di rigetto (circa l'ipotesi della lettera b dell'art. 1). 3.5 Sta di fatto che, come evidenziato in alcuni arresti di questa Corte di legittimità posteriori al decisum del giudice delle leggi (v.

Sez. I n. 11661 del 10.1.2020, rv 278738, ric. Pilato) simile valutazione è di esclusiva competenza, in sede di decisione su domanda di revoca (ai sensi dell'art. 11 co.2 del d.lgs. n.159 del 2011) del Tribunale della prevenzione e non può, pertanto, essere oggetto di una valutazione incidentale da parte del giudice della esecuzione penale. L'attribuzione del potere di revoca della misura di prevenzione al giudice che ha emesso il relativo provvedimento ricomprende, in tutta evidenza, anche il caso di revoca per una sopravvenienza «in diritto» e non può essere esercitato da una diversa autorità giudiziaria, trattandosi di attribuzione tipica e tassativa.

La domanda di sindacato sulla perdurante «base legale» della misura di prevenzione andava dunque rivolta, in via preliminare, al giudice competente ai sensi dell'art.11 d.lgs. n.159 del 2011.4. Va pertanto evidenziato che solo nella - eventuale - ipotesi di accoglimento della previa domanda di revoca ex tunc del decreto applicativo della misura di prevenzione può porsi, innanzi al giudice della esecuzione penale, il tema delle ricadute di tale evento revocatorio sul giudicato penale di condanna per la violazione di prescrizioni correlate alla misura in questione (si veda, in termini generali ed in rapporto al giudizio di cognizione, quanto affermato da Sez.

I n. 44601 del 11.11.2008, rv 241911, secondo cui la revoca ex tunc della misura di prevenzione rende penalmente irrilevante la condotta di violazione degli obblighi o delle prescrizioni imposte). Le argomentazioni sin qui espresse conducono al rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente - ex lege - al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Pre