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Sentenza — n. 35600/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35600/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35600/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TONDO FERNANDO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 25/06/1978 TONDO FABIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 25/09/1985 avverso l'ordinanza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato PIRI LUCA LUIGI del foro di LECCE in difesa di TONDO FERNANDO e TONDO FABIO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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art. 116 cod. pen, art. 11 cod. proc. pen, art. 627 cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen, art. 37 cod. proc. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35600/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In più, data l'impossibilità di procedere alla rinnovazione dell'esame testimoniale, il giudice del rinvio ha scelto di rivalutare la deposizione del teste non solo per considerare la natura della partecipazione concorsuale di Fabio Tondo, ma anche al fine di ricostruire la condotta criminosa ascritta ad entrambi gli imputati. Ciò ha fatto in aperta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. perché al giudice di rinvio è precluso di valutare nuovamente fatti che costituiscono i presupposti della pronuncia su cui si è formato il giudicato implicito interno.

Parole chiave

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ritiro della domanda impugnazione della cancellazione motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod. pen
Il giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza di appello, riconobbe in favore di Fabio Tondo la diminuente di cui all'art. 116 cod. pen.
art. 11 cod. proc. pen
Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, specificamente dell'art. 11 cod. proc. pen., perché la Corte di appello di Potenza è presieduta dalla dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi, che fu presidente estensore della sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte di assise di appello di Taranto.
art. 627 cod. proc. pen
Ciò ha fatto in aperta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen.
art. 34 cod. proc. pen
art. 37 cod. proc. pen
pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.
art. 624 cod. proc. pen
E però, nel definire l'ambito del giudizio di rinvio, quella sentenza limitò, come detto, la prosecuzione del giudizio ai temi prima indicati, facendo sì che l'affermazione di responsabilità per l'omicidio in capo a Fernando Tondo acquistasse autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TONDO FERNANDO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 25/06/1978 TONDO FABIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 25/09/1985 avverso l'ordinanza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato PIRI LUCA LUIGI del foro di LECCE in difesa di TONDO FERNANDO e TONDO FABIO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Ritenuto intatto 1. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione proposta nell'interesse di Fabio Tondo e di Fernando Tondo, riconosciuti responsabili del delitto di concorso nell'omicidio per futili motivi di Sandro Maglietta; e, Fernando Tondo, anche del delitto di tentato omicidio di Barreiro Riveiro Lourdes, fatti entrambi commessi per futili motivi in Squinzano il 17 novembre 2015.

2. La Corte di cassazione, con sentenza n. 20704 del 5 marzo 2014, annullò la sentenza della Corte di assise di appello di Lecce; pur riavvisando la violazione dell'art. 6 Cedu, rinviò il giudizio alla Corte di appello sezione distaccata di Taranto soltanto sul tema della responsabilità concorsuale di Fabio Tondo, oltre che in punto di attenuanti generiche per entrambi gli imputati. Il giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza di appello, riconobbe in favore di Fabio Tondo la diminuente di cui all'art. 116 cod. pen. e, in favore di entrambi gli imputati, le attenuanti generiche. Quindi la sentenza di rinvio, emessa il 7 maggio 2015, divenne definitiva con la dichiarazione ad opera della Corte di cassazione - sentenza del 28 settembre 2016 - della inammissibilità dei ricorsi proposti contro di essa.

3. Nel frattempo, Fernando Tondo, con ricorso del 19 novembre 2014, aveva adito la Corte EDU che, con sentenza del 22 ottobre 2020, riconobbe la violazione dell'art. 6 della Convenzione per il fatto che il giudice di appello aveva ribaltato il verdetto assolutorio di primo grado senza procedere alla necessaria rinnovazione dell'esame dei testimoni e, in particolare, senza riascoltare Alfredo Garzia.

4. La Corte della revisione ha osservato allora che il giudice di rinvio procedette alla rinnovazione dibattimentale per l'escussione del teste Garzia: analizzò attentamente la credibilità e l'attendibilità della deposizione testimoniale, tenendo conto delle difficoltà del testimone nel raccontare atti verificatisi circa dieci anni prima e della documentazione medica da questi esibita per giustificare la perdita di memoria; data la difficoltà del testimone di ricordare e di narrare i fatti, la Corte di rinvio correttamente utilizzò la deposizione resa nella fase dibattimentale di primo grado Ha aggiunto che quella deposizione fu utilizzata per la ricostruzione della condotta criminosa ascritta ad entrambi i fratelli Tondo, dopo aver verificato che non vi erano elementi per ritenere che il testimone fosse stato indotto, nel dichiarare di non ricordare i fatti, dalla volontà di favorire l'imputato o da condotte illecite poste in essere da terzi; e che pertanto era stata rispettata la regola della percezione diretta della prova dichiarativa.

5. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Fabio Tondo e di Fernando Tondo, che ha articolato più motivi. 5.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, specificamente dell'art. 11 cod. proc. pen., perché la Corte di appello di Potenza è presieduta dalla dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi, che fu presidente estensore della sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte di assise di appello di Taranto. 5.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La violazione accertata dalla Corte Edu si è riverberata anche nel giudizio svolto in sede di rinvio perché Fernando Tondo non doveva ivi giungere con una sentenza di condanna per omicidio ormai definitiva.

Il riesame di Alfredo Garzia non doveva infatti essere disposto dalla Corte di cassazione al solo fine di accertare la responsabilità concorsuale di Fabio Tondo, ma per rivalutare interamente la condotta imputata ad entrambi i ricorrenti. La prova dichiarativeidi Garzia è stata rivalutata dalla Corte di rinvio senza l'instaurazione di un corretto contraddittorio, perché Fernando Tondo, data la definitività della condanna, non aveva alcun interesse a riesaminare il testimone Garzia e a far pertanto emergere tutte le macroscopiche contraddizioni nelle dichiarazioni rese dinnanzi alla Corte di assise d Lecce.

In più, data l'impossibilità di procedere alla rinnovazione dell'esame testimoniale, il giudice del rinvio ha scelto di rivalutare la deposizione del teste non solo per considerare la natura della partecipazione concorsuale di Fabio Tondo, ma anche al fine di ricostruire la condotta criminosa ascritta ad entrambi gli imputati. Ciò ha fatto in aperta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. perché al giudice di rinvio è precluso di valutare nuovamente fatti che costituiscono i presupposti della pronuncia su cui si è formato il giudicato implicito interno.

Il riesame della prova dichiarativa è avvenuto su base esclusivamente cartolare senza un rigoroso accertamento per appurare la genuinità della amnesia lamentata dal testimone in udienza. In assenza della doverosa verifica che il testimone non si fosse volontariamente sottratto al confronto con gli imputati, il giudice del rinvio ha illegittimamente proceduto al riesame cartolare della deposizione e al ribaltamento, su questa base, del verdetto assolutorio Considerato in diritto 1. Il ricorso nell'interesse di Fernando Tondo merita di essere accolto; non così deve dirsi per quello proposto nell'interesse di Fabio Tondo, e ciò per le ragioni di seguito esposte. 2.

è comunque manifestamente infondato il primo motivo. Il fatto che la dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi, che presiedette il collegio di Corte di appello che decise in sede di rinvio, è ora presidente della Corte di appello di Potenza competente per il giudizio di revisione è irrilevante e certo non incidente sulla validità del provvedimento ora impugnato. Quest'ultimo è stato assunto da un collegio composto senza la presenza della dott.ssa Sinisi, almeno questa è l'indicazione di ricorso, che è sì Presidente della Corte di appello ma che non si è occupata della vicenda ora in esame, affidata ad altri magistrati.

Non si è dunque consumata alcuna violazione del paventato obbligo di astensione. Non può poi non rilevarsi che, ove pure una violazione di tal fatta si fosse consumata, il rimedio non sarebbe stato il ricorso per cassazione, invece ora esperito, ma l'attivazione, ormai tardiva, dello strumento della ricusazione, secondo il principio di diritto per il quale "l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per la mancata astensione del giudice)" - Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Rv. 262302 -.

3. Il secondo motivo è invece fondato, come già affermato, in riferimento alla posizione di Fernando Tondo. Questi propose ricorso alla Corte europea, che accertò l'avvenuta compressione del diritto convenzionale al cd. giusto processo nel giudizio conclusosi con la condanna, e ciò per l'omessa rinnovazione in grado di appello, al cui esito la pronuncia assolutoria fu ribaltata in condanna, della prova dichiarativa. Lo stesso vizio, per il vero, fu rilevato anche dalla Corte di cassazione che dispose l'annullamento della condanna in appello di entrambi gli imputati - sentenza n. 20704 del 5 marzo 2014 -, ma l'oggetto del rinvio fu però chiaramente limitato a due temi soltanto: al profilo di responsabilità concorsuale di Fabio Tondo, facendo carico al giudice del rinvio se fosse sussumibile nel paradigma generale o se, invece, inquadrabile in quello di responsabilità attenuata ai sensi dell'art. 116 cod. pen., e a quello del riconoscimento delle attenuanti generiche in riguardo a entrambi gli imputati. r La menzionata sentenza di annullamento con rinvio riconobbe che la rivalutazione operata in appello della deposizione del testimone Garzia aveva fatto incorrere la Corte territoriale in una violazione dell'art. 6 della Convenzione Edu, dal momento che la diversa valutazione di attendibilità era stata eseguita non per mezzo di una nuova assunzione della prova orale ma "solo sulla base della lettura dei verbali delle dichiarazioni ..." (fl. 19).

E però, nel definire l'ambito del giudizio di rinvio, quella sentenza limitò, come detto, la prosecuzione del giudizio ai temi prima indicati, facendo sì che l'affermazione di responsabilità per l'omicidio in capo a Fernando Tondo acquistasse autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

4. Nel giudizio di rinvio, pertanto, la posizione di Fernando Tondo non poteva essere in alcun modo incisa dalle attività dirette a rimediare alla violazione della norma convenzionale, sicché, al di là di quel che il giudice di rinvio intese fare, la preclusione da giudicato parziale avrebbe in ogni caso impedito di rimediare al vizio occorso. Lo strumento della revisione cd. europea è stato pertanto validamente azionato da Fernando Tondo, per la sua attitudine a rimediare ai difetti di un giudicato formatosi con violazione delle regole del cd. giusto processo convenzionale debitamente accertate dalla Corte europea adìta dal ricorso del condannato.

5. L'ordinanza impugnata deve pertan'to essere annullata, per nuovo giudizio, nei confronti di Fernando Tondo, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, secondo quanto previsto dall'art. 634, comma 2, cod. proc. pen.

6. Non così può dirsi per quanto attiene alla posizione di Fabio Tondo, per la semplice ragione che questi non ha proposto ricorso alla Corte Edu e dunque non può ora vantare l'esistenza di un pronunciamento a suo favore a cui dare esecuzione con l'impugnazione straordinaria della cd. revisione europea. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, "è inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione europea quando la richiesta sia relativa a situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura pilota o ordinaria della sentenza europea richiamata a sostegno dell'istanza" - Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, Rv. 274557; v., anche, Sez. 2, n. 40889 del 20/06/2017, Rv. 271197;

Sez. 2, n. 40889 del 20/06/2017, Rv. 271198; Sez. 5, n. 7918 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275628 -.7. È conseguente pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Fabio Tondo, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di Tondo Fernando con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso di Tondo Fabio, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis