Sentenza — n. 35598/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 6/11/2019 la Corte di Assise di appello di Bari ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 3/5/2018 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia i seguenti imputati: Pietro Antonio Nuzzi, Angelantonio Nuzzi, Giuseppe Carlucci, Stefano Gallo, Tommaso Perrucci, Lorenzo Chironna, Francesco Mangiatordi, Antonio Stella, Pietro Moramarco, Antonio Cardinale, Dionisio Rotunno, Nicola Sorbo, Stefano De Santis e Cesare Michele Oreste. 1.1. I primi sette erano stati riconosciuti responsabili dell'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., per avere organizzato, diretto e preso parte ad un'associazione armata di tipo mafioso-camorristico, denominata "clan Nuzzi", operante in Altamura dagli inizi del 2010 all'attualità; a tali imputati erano state contestate svariate imputazioni in materia di armi (capi C e C3, D1), aggravate ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, trattandosi delle armi e munizioni funzionali all'attività associativa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 712 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 35598/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il terzo motivo aggredisce la quantificazione del trattamento sanzio- natorio, ritenuto eccessivo e privo di motivazione, risultando apparente quella che rinvia alla pena determinata dal primo giudice e ritenuta "equa". Si lamenta poi che non siano state concesse le speciali attenuanti di cui agli artt. 73, comma 7, e 74, comma 7, DPR n. 309 del 1990, che avrebbero dovuto comportare la conseguente riduzione della pena anche a titolo di continuazione interna, valutato il bilanciamento tra eventuali circostanze. Si censura l'eccessivo aumento di otto anni a titolo di continuazione interna per l'omicidio di cui al capo F3, considerato anche che il motivo abbietto circostan- ziante tale omicidio è stato ritenuto assorbito nell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991. 2.2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NUZZI PIETRO ANTONIO, nato a WIESSBADEN (GERMANIA) il 04/07/1982 NUZZI ANGELANTONIO, nato a SECANCUS (STATI UNITI AMERICA) il 11/12/1979 STELLA ANTONIO, nato a BARI il 24/08/1989 CARDINALE ANTONIO, nato a BARI il 12/04/1967 ROTUNNO DIONISIO, nato ad ALTAMURA il 21/11/1963 SORBO NICOLA, nato a NAPOLI il 30/04/1967 DE SANTIS STEFANO, nato ad ACQUAVIVA DELLE FONTI il 15/07/1967 ORESTE CESARE MICHELE, nato ad ALTAMURA il 03/06/1983 avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE di ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI; udito il Procuratore generale, GIUSEPPINA CASELLA, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di Nuzzi Angelantonio e l'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi.
È presente l'avvocato ANDREA MORENO del foro di Bari, in sostituzione dell'avvocato GIUSEPPE MODESTI del foro di BARI in difesa di: COMUNE di ALTAMURA, come da delega depositata in udienza, che si associa alle conclusioni del PG, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Deposita le conclusioni e la nota spese. È presente l'avvocato OLIVIERO DE CAROLIS VILLARS del foro di Roma in sostituzione dell'avvocata MARISA CLEMENTE del foro di BARI in difesa di: ROTUNNO DIONISIO e DE SANTIS STEFANO, come da delega depositata in udienza, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
È presente l'avvocata MARIA KAREN GARRINI del foro di COSENZA in difesa di: NUZZI PIETRO ANTONIO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. È presente l'avvocata ROSA PAN DALONE del foro di ROMA in difesa di: NUZZI ANGELANTONIO, che si riporta ai motivi di ricorso. È presente l'avvocato GUGLIELMO PEZZOLLA del foro di BARI in difesa di: SORBO NICOLA, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6/11/2019 la Corte di Assise di appello di Bari ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 3/5/2018 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia i seguenti imputati: Pietro Antonio Nuzzi, Angelantonio Nuzzi, Giuseppe Carlucci, Stefano Gallo, Tommaso Perrucci, Lorenzo Chironna, Francesco Mangiatordi, Antonio Stella, Pietro Moramarco, Antonio Cardinale, Dionisio Rotunno, Nicola Sorbo, Stefano De Santis e Cesare Michele Oreste. 1.1. I primi sette erano stati riconosciuti responsabili dell'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., per avere organizzato, diretto e preso parte ad un'associazione armata di tipo mafioso-camorristico, denominata "clan Nuzzi", operante in Altamura dagli inizi del 2010 all'attualità; a tali imputati erano state contestate svariate imputazioni in materia di armi (capi C e C3, D1), aggravate ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, trattandosi delle armi e munizioni funzionali all'attività associativa.
Perrucci e Chironna sono stati condannati, altresì, per fatti di estorsione consumata (capo D) e tentata (capo D3). Stefano De Santis è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 322, comma 4, e 326, comma 3, 378, commi 1 e 2, cod. pen. (istigazione alla corru- zione e rivelazione del segreto d'ufficio), aggravati ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, commessi nella sua qualità di Appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Altamurà. Gli imputati Pietro Antonio Nuzzi, Angelantonio Nuzzi, Giuseppe Carlucci, Stefano Gallo e Cesare Michele Oreste sono stati condannati per il duplice omicidio di Rocco Lagonigro e Vincenzo Ciccimarra e per il connesso reato di detenzione e porto di armi (capi F e F1), nonché per la ricettazione della vettura utilizzata per l'agguato (capo F2), delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991.
Pietro Antonio Nuzzi, in qualità di mandante, e Nicola Sorbo, quale esecu- tore materiale, sono stati condannati per l'omicidio di Domenico Fraccalvieri e per i reati connessi in materia di armi e di ricettazione della vettura (capi F3, F4, F5), delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991. Pietro Antonio Nuzzi, Angelantonio Nuzzi, Stefano Gallo, Giuseppe Carlucci, Tommaso Perrucci, Lorenzo Chironna, Francesco Mangiatordi, Antonio Stella e Pietro Moramarco sono stati altresì riconosciuti responsabili del reato ex art. 74 DPR n. 309 del 1990 (capo H) per avere promosso e costituito, nonché preso parte ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) operante in Altamura dall'inizio del 2012 all'attualità.Ai medesimi sono stati contestati svariati episodi di detenzione di droga al fine di spaccio ex art. 73 cit.
DPR, come descritti nelle imputazioni da H1 ad H60 (molti in concorso con il coimputato Francesco Zazzara, deceduto). Antonio Cardinale è imputato per il capo H2: art. 73 DPR n. 309 del 1990 commesso in Bari ed Altamura dall'8/11/2014 al 29/12/2014. Pietro Antonio Nuzzi e Tommaso Perrucci sono stati ritenuti responsabili del reato di furto in abitazione di cui al capo L. 1.2. Nella sentenza di secondo grado, ferme le responsabilità degli imputati per i delitti loro ascritti, è stata esclusa l'aggravante dei motivi abbietti contestata in relazione agli omicidi di cui alle imputazioni F) ed F3), in quanto assorbita dalla circostanza di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991.
In relazione a ciascun imputato ricorrente, come da elencazione, sono state apportate le seguenti modifiche: per Pietro Antonio Nuzzi è stata eliminata la misura di sicurezza della libertà vigilata. Per Angelantonio Nuzzi la pena è stata rideterminata in anni 16 e mesi 8 di reclusione, calcolandola in continuazione con quella riportata per i reati giudicati con la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 15/7/2015, irrevocabile il 15/6/2016. Per Stefano De Santis, vi è stata rideterminazione della pena in un anno e sei mesi di reclusione, come da rettifica del calcolo operata in motivazione.
Per Cesare Michele Oreste, previo riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, la pena è stata rideterminata in anni 17 e mesi 6 di reclusione. Per Antonio Sorbo, la sentenza di primo grado ha trovato sostanziale conferma, tuttavia a suo favore è stato riconosciuto l'assorbimento dell'aggravante ex art. 577 n. 4 cod. pen. in quella di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 (che riguarda l'imputazione F3, di cui risponde anche tale imputato). Per Antonio Cardinale, Antonio Stella e Dionisio Rotunno la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata.
2. Avverso tale sentenza gli imputati sopra indicati hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti, che si esaminano partitamente. 2.1. Ricorso di Pietro Antonio Nuzzi, difeso dall'avv. Maria Karen Garrini. 2.1.1. Il primo motivo deduce l'omessa pronuncia su specifiche censure mosse nell'atto di appello ed approfondite in una memoria difensiva, riguardanti aspetti contraddittori ovvero mal valutati nella sentenza di primo grado. In particolare, si duole il ricorrente della pretermissione della memoria, soltanto fugacemente citata alle pag. 17 e 18 dell'impugnata sentenza, rilevando che per giurisprudenza costante l'omessa valutazione di una memoria difensiva A›rei determina la nullità di ordine generale del provvedimento ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. 2.1.2.
Nel secondo motivo si denuncia l'ingiusta esclusione delle circostanze attenuanti generiche e la conferma della pena, nonostante il Procuratore generale si fosse dichiarato favorevole alla sua rideterminazione in anni 16 di reclusione. La Corte di secondo grado ha reso al Nuzzi un trattamento deteriore rispetto agli altri imputati non collaboranti né dissociati concorrenti negli omicidi (Carlucci, Gallo, Oreste e Sorbo), che hanno conseguito le circostanze attenuanti generiche per alcuni addirittura prevalenti, in modo da annullare gli effetti pratici dell'aggra- vante ex art. 7 L. n. 203 del 1991 (come da tabella sinottica rappresentata alla pag. 9 del ricorso).
In tal modo, si è negato valore alla condotta del reo susseguente al reato che invece deve essere valorizzata, come ha stabilito anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2011. Si è altresì diversificata la situazione sanzionatoria del ricorrente rispetto a quella del fratello Angelantonio, pure collaboratore di giustizia e destinatario delle circostanze attenuanti generiche. E si rammenta che fin dal primo grado di giudizio il collaboratore Pietro Moramarco aveva conseguito le attenuanti generiche preva- lenti, oltre alla speciale diminuente della collaborazione. 2.1.3.
Il terzo motivo aggredisce la quantificazione del trattamento sanzio- natorio, ritenuto eccessivo e privo di motivazione, risultando apparente quella che rinvia alla pena determinata dal primo giudice e ritenuta "equa". Si lamenta poi che non siano state concesse le speciali attenuanti di cui agli artt. 73, comma 7, e 74, comma 7, DPR n. 309 del 1990, che avrebbero dovuto comportare la conseguente riduzione della pena anche a titolo di continuazione interna, valutato il bilanciamento tra eventuali circostanze. Si censura l'eccessivo aumento di otto anni a titolo di continuazione interna per l'omicidio di cui al capo F3, considerato anche che il motivo abbietto circostan- ziante tale omicidio è stato ritenuto assorbito nell'aggravante ex art. 7 L. n. 203 del 1991. 2.2.
Ricorso di Angelantonio Nuzzi, difeso dall'avv. Rosa Pandalone. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione per aver omesso di considerare il terzo e quarto motivo di appello che censuravano il mancato contenimento della pena nel minimo edittale individuato dall'art. 8 L. n. 203 del 1991 e l'eccessivo aumento di pena per i reati avvinti in continuazione. Pur essendo il Nuzzi collaboratore di giustizia, il suo trattamento sanziona- torio è stato peggiore di altri imputati (ad esempio Stefano Gallo), ai quali sono stati ridotti gli aumenti per i reati posti in continuazione.
Inoltre, la pena per il più grave delitto di omicidio è stata fissata in anni 24, con la sola giustificazione che si trattasse di "pena equa".2.2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante ex art. 8 L. n. 203 del 1991 nella massima estensione e per non avere previsto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. 2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione con riguardo alla confisca dei beni ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1992.
Si lamenta che la Corte territoriale non abbia affrontato il profilo della correlazione cronologica tra i beni confiscati ed il reato presupposto, alla luce dei principi affermati con la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 21/2/2018. Lo snodo è rilevante nel caso in esame poiché è stato documentato che i beni immobili dai quali è stata ricavata la provvista per l'acquisto dell'appar- tamento confiscato, furono acquistati nel 2007, cinque anni prima rispetto alla commissione del reato "spia" (art. 74 DPR n. 309 del 1990), e la sentenza è priva di adeguata motivazione in ordine alla ragionevolezza temporale che connette i due termini. 2.3.
Ricorso di Stefano De Santis, difeso dall'avv. Marisa Clemente. Con unico motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione relativamente ai delitti contestati all'imputato (capi B e B1). La motivazione viene ritenuta apparente, in quanto priva di illustrazione del percorso argomentativo alla base del convincimento della Corte, limitandosi a chiamare in causa genericamente le indagini di polizia giudiziaria, nonché gli sms ed i risultati delle attività di intercettazione (di cui non si indicano gli estremi), senza specificare il contenuto di tali atti ed il processo inferenziale che ha consentito la conferma della responsabilità penale del ricorrente.
Quanto agli ulteriori reati oggetto di contestazione al capo B1, nella motivazione non si citano nemmeno le fonti di prova, né vi è alcun cenno ai reati in concorso formale di rivelazione del segreto d'ufficio e di favoreggiamento. Nell'atto di appello, di cui si contesta la genericità affermata dal Procuratore generale, si era posta la questione della mancanza di prova del segreto istruttorio incombente sul De Santis, in quanto le indagini sull'associazione de qua erano state delegate al Comando Provinciale di Bari, mentre l'imputato era in servizio alla Compagnia dei Carabinieri di Altamura: il dato rileva non solo per negare che il De Santis avesse un obbligo di riservatezza collegato al suo rapporto funzionale, quanto per richiedere necessariamente la prova che costui avesse avuto effettiva contezza della notizia riservata.
Il De Santis poteva essere un semplice millanta- tore, ed infatti in tal modo era stato percepito dagli stessi fratelli Nuzzi, come risulta dai loro commenti sulla "soffiata" del carabiniere.2.4. Ricorso di Cesare Michele Oreste, difeso dall'avv. Giancarlo Chiariello. Il ricorrente deduce che l'impugnata sentenza ha omesso di considerare la prova della non colpevolezza emergente ex actis, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Si lamenta poi che la pena avrebbe potuto essere ulteriormente diminuita, apparendo sproporzionata rispetto alle risultanze processuali ed agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. 2.5.
Ricorso di Nicola Sorbo, difeso dall'avv. Guglielmo Pezzolla. 2,5.1. Con il primo motivo si lamenta - con richiamo a tutte le ipotesi di vizio di legittimità indicate dall'art. 606 cod, proc. pen. - l'assoluta carenza probatoria ed ogni possibile profilo di vizio motivazionale con riferimento alle aggravanti dell'omicidio del Fraccalvieri, per il quale le ragioni rese dalla Corte di secondo grado "appaiono piuttosto lacunose e contrastanti ed irragionevoli". Si rivendica che il Sorbo è persona estranea al clan Nuzzi, infatti non è stato destinatario dell'imputazione associativa, ed ha concorso nell'omicidio Fraccalvieri su mandato di Pietro Antonio Nuzzi, che agiva per motivi personali, in quanto la vittima "insidiava l'onore" della sorella del Nuzzi.
Viene contestata anche la sussi- stenza della premeditazione, con argomenti che ripercorrono passaggi fattuali della vicenda omicidiaria. Viene poi rilevato che non è stato operato il "giusto bilanciamento" tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le informazioni rese dallo stesso Sorbo nella sua confessione e nel memoriale scritto. Da tale errore, si è determinata l'applicazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Avrebbe dovuto invece la Corte territoriale disattendere il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti secondo il modulo già indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 205 del 2017 (rectius: n. 251 del 2012), in cui si è dichiarata l'incostituzionalità del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva reiterata. 2.5.2.
Nel secondo motivo di impugnazione si deduce carenza probatoria e vizio dì motivazione ad ampio spettro per la mancata applicazione del concorso formale ex art. 81 cod. pen., con riguardo a precedenti condanne del Sorbo (con pena eseguita) per reati identici, in periodi contigui all'omicidio del Fraccalvieri avvenuto nel 2011. 2.5.3. L'ultimo motivo contesta la ritenuta responsabilità per la ricettazione della vettura Fiat Stilo, sulla quale il Sorbo fu condotto sul luogo dell'omicidio. La difesa argomenta che nella situazione mentale di una persona che sta per commettere un omicidio non vi è tempo per interrogarsi sulla lecita prove- nienza del mezzo di trasporto, con conseguente difetto dell'elemento soggettivo del contestato reato, e derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.2.6.
Ricorso di Antonio Cardinale, difeso dall'avv. Massimo R. Chiusolo. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta illogica e contraddittoria, con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, rilevando che tali attenuanti erano state riconosciute a coimputati più gravati, anche per omicidio aggravato ex art. 7 L. n. 203 del 1991, mentre il Cardinale risponde soltanto di violazioni ex art. 73 DPR n. 309 del 1990, senza ulteriori aggravanti diverse dalla recidiva. 2.7. Ricorso di Antonio Stella, difeso dall'avv.
Giuseppe Giulitto. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, sebbene gli elementi addotti dalla difesa nell'atto di appello avessero dimostrato l'estraneità dello Stella a tale reato. Già il primo giudice, infatti, aveva riconosciuto che l'adesione associativa di costui era stata limitata ad un periodo di tempo non lungo e senza avere rivestito ruoli di rilievo, sicché si perora un inquadramento delle condotte dello Stella nello schema del concorso nel reato continuato, trattandosi di un contributo occasionale e limitato, in quanto circoscritto alla commissione di singoli determinati reati.
In assenza di specificazioni nelle sentenze di merito, la difesa indica il periodo di commissione degli episodi di spaccio ascritti allo Stella nelle quattro imputazioni che lo riguardano - capi H16, H17, H20, H21 - periodo circoscritto dal 15 al 19 ottobre 2014, al massimo fino al novembre 2014, all'evidenza ridottissimo a fronte di un'associazione operativa fin dal 2012, nonché di infima gravità avendo in quel torno di tempo spacciato appena tre grammi totali di sostanze stupefacenti, a fronte dei circa 200 episodi ascritti ai coimputati Moramarco e Zazzara, in tesi accusatoria complici della batteria di spaccio, e - per la difesa - gli unici pusher, mentre lo Stella è stato un semplice consumatore abituale di cocaina. 2.8.
Ricorso di Dionisio Rotunno, difeso dall'avv. Marisa Clemente. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione, in ciascuna delle declinazioni normative, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo C3, (detenzione di due fucili Kalashnikov, dei quali l'imputato concordava la vendita ai fratelli Nuzzi per il prezzo di C 2.500). Le prove di tale imputazione risiedono in uno scambio di messaggi di testo (sms) tra i fratelli Nuzzi, in cui Angelantonio scrive, in occasione di un incontro presso l'azienda del Rotunno, che costui propone la vendita di "due Kalascin" a 2.500 euro, ed il fratello Pietro Antonio chiede se siano nuovi, e che domenica vedranno.
L'impostazione del ricorso è diretta a negare che tali sms possano costituire riscontro esterno individualizzante per confermare la responsabilità del Rotunno, chiamato in causa dai fratelli Nuzzi, divenuti collaboratori di giustizia dopo essere stati raggiunti dall'ordinanza cautelare che conteneva tutti i riferimenti e le acqui- sizioni probatorie sulla vicenda in esame: sicché le propalazioni, oltre ad essere state concordate dai Nuzzi dopo avere preso cognizione degli atti di indagine, ciò risultando dal verbale di interrogatorio di Angelantonio Nuzzi del 10/5/2017, non sarebbero genuine ma artificialmente ritagliate su detti sms.
Inoltre, si denuncia che è mancato un concreto vaglio dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle propalazioni dei due collaboratori, che non potrebbero ritenersi reciprocamente riscontrate, in quanto quelle di Pietro Antonio sarebbero de relato rispetto a quelle del fratello, oltre a mancare entrambe della specificità del necessario riscontro. In sintesi, si lamenta il fenomeno della "circolarità della prova", e la confusione strutturale che non consente di capire se è la captazione telefonica a riscontrare la collaborazione dei Nuzzi, oppure se sia quest'ultima ad attribuire certezza probatoria all'espressione "ellittica" - così definita dal primo giudice - contenuta nel messaggio.
Né a chiarire lo snodo potrebbe farsi riferimento al dato che lo scambio di' messaggi sia avvenuto prima di intraprendere la collaborazione, in quanto quest'ultima opzione è scaturita dopo l'esecuzione dell'ordinanza caute- lare, quando gli indagati avevano avuto piena disponibilità degli atti di indagine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi degli imputati sono tutti da respingere, prospettando motivi infondati, ovvero generici e rivalutativi non consentiti dalla legge, ad eccezione delle censure opposte alla confisca dei beni ex art. 12-sexies L. n. 356 del 1992 che devono essere accolte, nei termini che si illustreranno.
2. I ricorsi dei fratelli Nuzzi, collaboratori di giustizia. 2.1. Per Pietro Antonio Nuzzi, il primo motivo lamenta la mancata consi- derazione di una memoria difensiva, della quale non si specificano gli estremi, sicché il ricorso è carente di autosufficienza sul punto, per non aver allegato la memoria, ed è poi aspecifico, essendosi limitato a lamentare l'omesso vaglio delle argomentazioni difensive, senza spiegare puntualmente l'efficacia dirimente del tema pretermesso. Invero, è acquisizione risalente che l'omessa valutazione di memorie difensive, pur non comportando la nullità del provvedimento impugnato, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252713;
Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199; Sez.1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578), rilevando specialmente quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 7/6/2019, Forzini, Rv. 277220). Tuttavia, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente. la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argonnentativa della sentenza impugnata (Sez. 5 n. 17798 del 22/3/2019, C., Rv. 276766).
Nel caso in esame, tali ragioni sono state omesse dal ricorrente, il quale si è limitato a denunciare la mancata considerazione delle argomentazioni difensive espresse nella memoria, senza peraltro averla allegata al ricorso e senza descriverne la valenza ad orientare il decidente in senso favorevole. Il motivo è dunque inammissibile per genericità. 2.2. Gli altri due motivi si imperniano sulla ritenuta eccessività del tratta- mento sanzionatorio, nonostante la collaborazione prestata dal Nuzzi, sia per non essere stato temperato dalle attenuanti generiche concesse invece ad altri, tra i quali il fratello Angelantonio, sia per non avere calibrato gli aumenti di pena per i reati satellite in materia di droga anche in considerazione delle attenuanti 'di cui agli artt. 74, comma 7, e 73, comma 7, DPR n. 309 del 1990.
Su quest'ultimo punto, si osserva che dall'elencazione dei motivi di appello effettuata in sentenza non risulta che tali attenuanti fossero state incluse nelle doglianze, come invece la Corte di secondo grado ha specificato per il fratello Angelantonio, negandogli le medesime attenuanti. In ogni caso, le ragioni di esclusione di dette attenuanti, espresse per il fratello - tratte dalle propalazioni del collaboratore deceduto Francesco Zazzara - sono a maggior ragione estensibili a questo ricorrente, dominus del traffico di stupefacenti nel comune di Altamura, sicché deve ritenersi che, per implicito, la Corte di merito le abbia ritenute riferibili anche alla sua posizione. 2.3.
Le doglianze attinenti all'esclusione delle circostanze attenuanti gene- riche sono parimenti inammissibili, in quanto dirette a censurare una valutazione discrezionale dei giudici di merito, che è inattaccabile in sede di legittimità quando sia stata congruamente e correttamente motivata, come deve ritenersi nel caso di specie, anche considerando che si verte in ipotesi di doppia conforme (per questo ricorrente è stata soltanto esclusa la misura di sicurezza). Né può censurarsi che non si sia dato rilievo alla condotta del reo susseguente al reato che invece deve essere valorizzata, come ha stabilito anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 2011, citandosi in tale direzione la condotta processuale del Nuzzi, indicativa di seria resipiscenza, e la leale collaborazione resa alla ricostruzione delle proprie e altrui responsabilità per i fatti di causa.
Si evidenzia sul punto che la Corte territoriale ha congruamente rilevato l'impossibilità di riconoscere le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. in base agli stessi motivi posti a fondamento dell'attenuante speciale della collaborazione. L'esegesi di legittimità, alla quale questa Corte intende dare continuità, è nel senso che «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art. 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delictum), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111: nella fattispecie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo ed i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili).
Il tema della disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ad altri imputati - che è comune al fratello Angelantonio - non dà luogo a vizi di legittimità, poiché si tratta di differenze motivate dalle rispettive posizioni nei sodalizi criminali, che per i fratelli Nuzzi sono apicali, e dai ruoli assunti nei vari reati, oltre che dal numero e dalla loro rispettiva gravità, come è possibile evincere dalla stessa tabella riassuntiva del ricorso in esame. 2.4. Per Angelantonio Nuzzi, i primi due motivi di censura si imperniano sull'eccessività del trattamento sanzionatorio, nonostante la collaborazione, sia per non avere ridotto le pene per l'attenuante ex art. 8 L. n. 203 del 1991 nella massima estensione, sia per non avere concesso le circostanze attenuanti generiche con prevalenza.
Ribadite le osservazioni fatte in precedenza sull'impossibilità di sindacare le valutazioni discrezionali dei giudici di merito in punto di trattamento sanziona- torio, quando siano state congruamente e correttamente motivate, si rileva che anche per questo ricorrente si è al cospetto di una doppia conforme (essendo stata soltanto riconosciuta la continuazione trai reati in esame ed altri precedentemente giudicati). È noto che tale costruzione ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze 'possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), ed i vizi di motivazione opponibili sono soltanto quelli che eccepiscono macroscopiche violazioni in punto di illogicità o di totale pretermissione dell'esame di temi espressamente devoluti e decisivi.
Al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio o delle statuizioni relative al trattamento sanzionatorio. E sul punto, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive, oltre che in linea con le statuizioni assunte dal primo giudice in tema di determina- zione del trattamento sanzionatorio e di riconoscimento ed operatività delle circostanze attenuanti.
3. È invece fondato il motivo attinente alla confisca dei beni ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1992. L'impugnata sentenza affronta il tema specifico alla pagina 29, facendosi carico di individuare i passaggi patrimoniali sospetti, però già sotto il profilo fattuale si deve rilevare che gli incrementi immobiliari situati nell'arco temporale di commissione del delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990 sono compatibili con le entrate di Angelantonio Nuzzi derivanti dalla vendita della casa di via Giotto n.
10. Invece manca del tutto una valutazione specifica dell'originaria acquisizione di detta abitazione risalente al maggio 2007, alla luce del criterio di ragionevolezza cronologica postulato dalla sentenza n. 33 del 2018 della Corte Costituzionale, del quale l'impugnata sentenza non fa alcuna applicazione. Nemmeno nella sentenza di primo grado, sebbene alle pag. 357 - 373 il GUP abbia ricostruito puntigliosamente la situazione patrimoniale ed abbia concluso per l'esistenza di un'elevata sperequazione tra i redditi percepiti ed il tenore di vita della famiglia di Angelantonio Nuzzi, vi è alcun accenno al criterio di ragionevolezza cronologica che deve assistere l'acquisizione patrimoniale.
È stato, infatti, affermato da questa Corte che "In tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere ictu °culi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna." (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone e altro, Rv. 273612: in motivazione la Corte ha richiamato i principi interpretativi formulati nella sentenza n. 33 del 2018 della Corte cost.).
Criteri analoghi sono stati ribaditi più recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 27421 del 25/2/2021, Crostella, Rv. 281561. Va dunque ribadito il criterio dettato dal Giudice delle Leggi e la sua ricaduta in termini di vizio di illogicità della motivazione dell'operata confisca dei beni, che dovendosi parametrare al delitto associativo sub H, contestato a decorrere dal 2012, richiede valutazioni di compatibilità cronologica ancorate all'originario acquisto immobiliare che ha costituito la provvista per gli ulteriori cespiti patrimoniali.
Ciò conduce all'annullamento in parte qua dell'impugnata sentenza, con rinvio per le necessarie valutazioni sul punto ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Bari.
4. Ricorso di Stefano De Santis 4.1. Va premesso che nell'impugnata sentenza si afferma che l'atto di appello aveva rasentato l'inammissibilità per genericità, sicché la trattazione della posizione del De Santis è stata fatta per relationem, riassumendo per sommi capi le argomentazioni sviluppate in termini esaustivi e corretti dal primo giudice (vds. pag. 48 - 55), anche per il profilo della qualificazione giuridica dei fatti (ritenuta per il capo B la istigazione alla corruzione) e per la descrizione del concorso formale tra i delitti di rivelazione di segreto di ufficio e favoreggiamento personale descritti al capo B1, di cui il ricorso lamenta la mancanza (vds. pag. 52 sentenza primo grado).
Non coglie dunque nel segno la censura di motivazione apparente, trattandosi piuttosto di una motivazione per relationem - pienamente ammissibile considerando che ci si trova dinanzi ad una doppia conforme, peraltro contestata in termini generici, che non richiedevano specifici sforzi motivazionali - dovendosi in tal caso, per quanto si è illustrato infra, considerare le motivazioni dei due gradi di merito come un corpo unitario (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), al quale parametrare la denuncia dei vizi di legittimità. 4.2. La seconda, più specifica, doglianza propone la questione della mancanza di prova del segreto istruttorio incombente sul De Santis, in quanto le indagini sull'associazione de qua erano state delegate al Comando Provinciale di Bari, mentre l'imputato era in servizio alla Compagnia dei Carabinieri di Altamura.
Da tale dato, il ricorso ricava che il De Santis' non avesse alcun obbligo di riservatezza collegato al suo rapporto funzionale, e .- a monte - la mancanza di prova che egli avesse avuto effettiva contezza della notizia riservata, potendo la sua iniziativa fondarsi su una mera millanteria. Tali argomenti sono per un verso errati, e per altro verso contrari alle emergenze processuali.È errata l'affermazione che sul De Santis non incombesse l'obbligo di riservatezza, per carenza del rapporto funzionale tra il pubblico ufficiale e la circo- stanza coperta dal segreto.
Ad onta del diverso Comando delegato allo svolgi- mento delle indagini sulle illecite attività dei fratelli Nuzzi, è indubbia l'esistenza di un rapporto funzionale dell'App. De Santis, appartenente alla Compagnia di Alta- mura, in tale qualità in grado di apprendere informazioni riservate sulle indagini. È poi smentita dalle intercettazioni l'asserita mancanza di prova del fatto che il De Santis conoscesse l'informazione riservata della sottoposizione ad inda- gini dei fratelli Nuzzi, e che si trattasse di mera millanteria, come è stato specifica- mente illustrato nella sentenza di primo grado alle pagine 48 - 50, in cui si riportano i contenuti delle intercettazioni telefoniche dei fratelli Nuzzi e dello stesso ricorrente De Santis.
Il primo giudice ha eloquentemente tracciato il rapporto tra il ruolo rivestito dall'imputato nella sede di servizio e la conoscenza delle informazioni riservate sulle indagini che il De Santis offriva ai Nuzzi, confidando in un ritorno economico: le informazioni erano state necessariamente apprese proprio grazie al fatto di essere un militare in servizio nella Compagnia di Altamura, in grado di avere agevoli contatti con i colleghi che stavano indagando sul clan Nuzzi, essendo irrilevante che gli interessati già presagissero, per esperienza criminale, di essere sottoposti ad intercettazione (Sez. 6, n. 25677 del 16/03/2016, Pg in proc.
Carretta, Rv. 266967); inoltre, la possibilità di contare su una fonte informativa proveniente "dall'interno" dell'Arma rendeva appetibile il servizio offerto dal De Santis, oltre che maggiormente guardinghi i fratelli Nuzzi nelle comunicazioni telefoniche. Né la norma richiede che l'informazione riservata sia appresa dall'agente nello svolgimento delle specifiche mansioni rivestite all'interno della struttura di appartenenza, potendo trattarsi di mera posizione che agevola l'apprendimento della notizia, accompagnata dall'obbligo di riservatezza: invero, il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedir:ne l'ulteriore diffusione (Sez. 6, n. 1898 del 29/09/2004, dep. 2005, Pg e Nicolosi, Rv. 231443: fattispecie relativa alla rivelazione, da parte di un funzionario di polizia, di notizie concernériti un'indagine della quale non era partecipe, dopo avere ricevuto in proposito confidenze dei colleghi operanti;
Sez. 6, n. 49600 del 19/11/2015, Magliano, Rv. 265698; Sez. 3, n. 11664 del 18/02/2016, Callea e altri, Rv. 266321). Pertanto, le censure mosse dalla difesa del ricorrente risultano infondate e devono essere respinte.5. Ricorso di Nicola Sorbo Il primo motivo di ricorso ripropone pedissequamente i punti del gravame, rimettendo in discussione l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti, con notazioni generiche fattuali e rivalutative delle argomentazioni dei giudici di merito che non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità.
Invero, tutte le obiezioni ivi espresse erano già state oggetto di analitica e congrua confutazione nell'impugnata sentenza, comprese quelle sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia, senza che la difesa si sia confrontata con tali argomentazioni. 5.1. La richiesta di bilanciamento in prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti (l'art. 7 L. n. 203 del 1991, la premeditazione e la recidiva qualificata), in virtù di un'applicazione analogica della declaratoria di incostituzionalità del divieto di prevalenza di varie attenuanti o forme autonome di reato rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., è infondata dal punto di vista giuridico, e manifestamente irrilevante nel caso di specie (ove dovesse intendersi quale sollecitazione a sollevare questione di costituzionalità), in quanto l'apprezzamento dei giudici di merito nel riconoscimento delle contestate aggravanti non era certo nel senso di ritenerne la prevalenza, in ciò trovando ostacolo nella dizione normativa, bensì di ritenere le attenuanti ex rt. 62 bis cod. pen. soltanto equivalenti a fronte della pregnanza delle aggravanti, tutte motivate quanto alla loro sussistenza ed al loro carico sanzionatorio.
Inoltre, il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012 non è pertinente, riguardando circostanze non contestate nel presente procedimento. 5.2. Il secondo motivo è indecifrabile e generico (oltre che proposto per la prima volta nel ricorso di legittimità), affermandosi la necessità di riconoscere "il concorso formale" o "il vincolo di continuità" tra l'attuale condanna e precedenti condanne del Sorbo - peraltro assolutamente prive di indici di riferimento - per reati identici. 5.3. Anche il terzo motivo è inammissibile per ripetitività e genericità, argomentandosi in modo del tutto avulso da quanto è stato illustrato nell'impu- gnata sentenza, che ha confutato il punto della carenza dell'elemento psichico della ricettazione con motivazione congruente e logica, nel solco delle osservazioni del primo giudice, laddove la difesa ha opposto una tesi illogica e congetturale sulla mancanza di tempo materiale affinché il Sorbo si avvedesse-dell'origine furtiva del veicolo utilizzato per commettere l'omicidio del Fraccalvieri.
6. Ricorsi di Cesare Michele Oreste e di Antonio Cardinale 6.1. Il ricorso dell'Oreste è inammissibile per genericità, constando di affermazioni generalissime e prive di ogni aggancio al tessuto argomentativo della sentenza, di cui deduce, peraltro cumulativamente ed indistintamente, tutti i profili di vizio motivazionale. E' del pari inammissibile la denuncia di mancato prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen., preclusa dall'intervenuta rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con la conseguente formazione del giudicato sul punto. 6.2.
Anche il ricorso del Cardinale è generico, oltre che manifestamente infondato, lamentando la negazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la rinuncia ai motivi di appello attingenti il merito e nonostante detto imputato risponda soltanto di violazioni dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990 senza aggravanti diverse dalla recidiva, a differenza di altri imputati che hanno fruito di un migliore trattamento sanzionatorio. Si è già rilevato che le valutazioni discrezionali in punto di pena dei giudici di merito sono insindacabili in sede di legittimità quando congruamente motivate, e va ribadito che le comparazioni tra coimputati devono tenere conto delle consi- derazioni personalizzate all'uopo svolte, che per il ricorrente hanno avuto riguardo all'imponente e continua attività di spaccio di sostanze stupefacenti "pesanti" e alla personalità del Cardinale, gravato da numerosi recenti e specifici precedenti penali: ciò ha imposto l'applicazione della contestata recidiva - reiterata, specifica, infraquinquennale ed a pena eseguita - ritenuta pienamente sussistente, essendo i nuovi reati espressione di maggiore pericolosità sociale.
Pertanto, la pena - già applicata dal primo giudice nel minimo edittale di sei anni di reclusione, secondo i nuovi parametri indicati nella sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale - è stata doverosamente aumentata di due terzi ex art. 99 cod. pen. e quindi ridotta per la diminuente del rito speciale. La sanzione applicata al Cardinale è stata determinata al minimo livello possibile, sicché perde consistenza la doglianza di trattamento deteriore rispetto ai coimputati, e va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
7. Ricorso di Antonio Stella Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, sebbene gli elementi àcidotti dalla difesa nell'atto di appello avessero dimostrato l'estraneità dello Stella a tale reato, valorizzando il ristretto periodo di adesione associativa e la veste dell'imputato di semplice consumatore abituale di cocaina, così da perorare un inquadramento delle condotte nello schema del concorso nel reato continuato, trattandosi di un contributo occasionale e limitato, in quanto circoscritto alla commissione di singoli determinati reati.
Si osserva che tali critiche Propongono profili fattuali reiterativi dei motivi di gravame, senza considerare le puntuali argomentazioni della Corte di secondo grado, che ha esaustivamente motivato sulla responsabilità dello Stella ex art. 74 DPR n. 309 del 1990, non esclusa dai rilievi che si sono sintetizzati. Il ruolo di spacciatore del ricorrente è stato tratto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Angelantonio Nuzzi e Francesco Zazzara, che avevano concordemente indicato lo Stella come inserito nell'organigramma associativo e dipendente dallo Zazzara nell'attività di spaccio di stupefacenti, ad onta dell'esiguo numero di episodi concretamente accertati, indicazione che trovava conferma nelle risultanze delle attività di intercettazione e di captazione di messaggi sms.
Richiamati i principi giurisprudenziali per l'individuazione dell'associazione prevista dall'art. 74 DPR n. 309 del 1990, la Corte barese ha confermato l'inquadramento della condotta dello Stella in tale paradigma, respingendo l'eventualità di ravvisare un mero concorso nel reato continuato. Invero, nell'esegesi di legittimità la reiterazione dei reati-fine rappresenta un indice di appartenenza associativa, suscettibile di essere superato solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505: fattispecie in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi; in tali termini:
Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346; Sez. 2, n. 5424 del 22/01/2010, Syndial e altri, Rv. 246441). Il ricorso nell'interesse di Antonio Stella è dunque inammissibile.
8. Ricorso di Dionisio Rotunno Le critiche si rivolgono alla ritenuta assenza della valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, nonché alla confusionaria costruzione probatoria che poggia sugli sms scambiati dai fratelli Nuzzi e sulle dichiarazioni esplicative rese al riguardo dagli imputati in sede di interrogatorio, per cui non si comprende qual è la prova base e qual è il riscontro. 8.1. La motivazione dei giudici di appello è sintonica a quella della prima sentenza, che tratta dell'imputato Rotunno alle pag. 73 - 79.
L'impostazione del GUP è nel senso che la prova risieda nella costruzione indiziaria, tratta dagli sms che si sono scambiati i fratelli Nuzzi e dal contesto spazio-temporale come ricostruito dagli investigatori. A conferma di ciò si sono valorizzate le dichiarazioni postume dei collaboratori di giustizia f.11i Nuzzi, che hanno affermato trattarsi proprio della proposta di acquisto di due Kalashnikov da parte del Rotunno. 17 y)7i Gli elementi indiziari illustrati dal primo giudice hanno valorizzato il conte- nuto inequivoco del primo messaggio (sms n. 885), riferito a due "Kalascin" a 2500 n( Quno; la presenza del mittente Angelantonio Nuzzi presso l'azienda del Rotunno contestualmente all'invio del messaggio, così da rendere certo che fosse proprio costui il detentore dei fucili d'assalto, con indicazione del prezzo di vendita; la subitanea comprensione da parte del destinatario Pietro Antonio Nuzzi, il quale nel messaggio n. 888 chiedeva se fossero nuovi, rinviando la decisione sull'acquisto alla successiva domenica, nonché confermando l'identità del Rotunno, grazie all'inciso di recarsi da lui il martedì con la macchina da periziare.
Tale coacervo di circostanze coerenti ed inequivoche sono definite dal GUP, a ragione, un aggregato indiziario grave e concorde. A conferma e rafforzamento del compendio indiziario - da ritenere prova diretta del delitto di detenzione dei fucili Kalashnikov - si pongono le dichiarazioni dei fratelli Nuzzi, in particolare quelle di Angelantonio, il quale aveva spiegato con precisione il luogo e le modalità di occultamento delle armi da parte del Rotunno, affermando che costui .gliele aveva mostrate nel nascondiglio in cui le custodiva, chiedendo il corrispettivo di C 2.500 per ciascun fucile.
Tali emergenze contraddicono la tesi che il Rotunno possa avere vantato per millanteria di detenere due fucili da guerra, né simile conclusione può trarsi - come asserisce il ricorso - dalle affermazioni di Francesco Zazzara, il quale, richiesto di informare sui rapporti illeciti dei fratelli Nuzzi con il Rotunno, confermava che essi parlavano di armi, riferendo che un pomeriggio stavano parlando presso le stalle ed il Rotunno aveva affermato di avere un amico non meglio precisato che avrebbe potuto vendere loro delle armi. Tali dichiarazioni dello Zazzara sono senz'altro genuine, come rivendica la difesa, ma di non diretta percezione, avendo l'informatore esordito nel senso di "avere sentito che si parlava di armi...", peraltro manifestando scetticismo sulla disponibilità delle medesime da parte del Rotunno: "ma quello non c'aveva niente".
Tuttavia, lungi dal costituire un dato dissonante, il contributo informativo sul punto reso dallo Zazzara funge da riscontro delle dichiarazioni dei Nuzzi, risolvendosi in un elemento a carico per corrispondenza di fornitore, oggetti materiali e luogo della trattativa. Va infine esclusa la denunciata circolarità di informazioni, in quanto gli sms sono stati scambiati inter partes ben prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare, e dagli interrogatori dei fratelli Nuzzi è scaturita soltanto la conferma del loro - già decifrato - contenuto, il che esclude pure problematiche attinenti alla pretesa fonte indiretta di conoscenza, in quanto nella specie si trattava di illustrare condotte degli stessi propalanti, in merito all'offerta delle armi ricevuta dal Rotunno.8.2.
Resta da rimarcare che la valutazione di attendibilità dei fratelli Nuzzi è stata effettuata da entrambi i giudici di merito, con esiti concordanti, così da escludere il denunciato vizio di carenza della motivazione sul punto qualificante. In particolare, il GUP si è diffuso in tale analisi alle pagine 18 - 19 della sentenza di primo grado, prendendo in considerazione anche l'obiezione dell'intesa preventiva tra i fratelli Nuzzi in ordine alle dichiarazioni da rendere all'autorità giudiziaria, riconoscendo tale intento di Pietro Antonio Nuzzi ma ritenendolo superato dal progressivo sviluppo della collaborazione.
Nell'impugnata sentenza, il tema della valutazione di attendibilità dei Nuzzi è stato ripreso alle pagine 50-51, con dovizia di particolari e puntuale confutazione di ogni censura proposta nel gravame. Nel complesso, il ricorso nell'interesse del Rotunno è infondato e deve essere respinto.
9. In conclusione, vanno rigettati i ricorsi proposti da De Santis Stefano e Rotunno Dionisio, con condanna dei medesimi al pagamento delle spese proces- suali, e del De Santis anche alla rifusione delle spese sopportate per la difesa nel grado dalla parte civile Comune di Altamura, come da liquidazione specificata nel dispositivo. Devono dichiararsi inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse di Nuzzi Pietro Antonio, Sorbo Antonio, Cardinale Antonio, Stella Antonio e Oreste Cesare Michele, i quali vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Infine, come rilevato al paragrafo 3, l'impugnata sentenza deve essere annullata con riferimento alla confisca dei beni ex art. 12-sexies L. n. 356 del 1992, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Bari, per riesaminare la questione alla luce del principio di ragionevolezza cronologica. Nel resto, il ricorso di Angelantonio Nuzzi va dichiarato inammissibile. PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Nuzzi Angelantonio limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Bari.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di Rotunno Dionisio e di De Santis Stefano, che condanna al pagamento delle spese pr