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Sentenza — n. 35597/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35597/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35597/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24 luglio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna dichiarò Grandi Bruno responsabile dell'omicidio volontario aggravato ai sensi all'art. 577, comma 1, n. 1 cod. pen. della madre Marchioni Elvira ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche, in forma prevalente sulla residua aggravante, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannò alla pena di anni dieci di reclusione e alle pene accessorie di legge.

Regesto Legislator

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articolo 54 cod. pen, art. 54 cod. pen; Sentenza — n. 35597/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Parole chiave

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esposizione a pericolo della vita altrui nonostante le contrarie riserve mediche aiuto immediato perizia medica insufficiente omissione di soccorso lesione

Disposizioni normative citate

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articolo 54 cod. pen
in relazione all'art. 54 cod.
art. 54 cod. pen
in relazione all'art. 54 cod. pen.; erronea applicazione della legge penale con riferimento ai presupposti normativi della scriminante dello stato di necessità anche in conseguenza di plurimi travisamenti della prova in violazione dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRANDI BRUNO nato a BUDRIO il 21/05/1960 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO / che ha concluso chiedend l'inammissibilita' del ricorso ; udito il difensore : L'avvocato MAISANO FRANCESCO ANTONIO difensore fiducia di GRANDI BRUNO, conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza •

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 luglio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna dichiarò Grandi Bruno responsabile dell'omicidio volontario aggravato ai sensi all'art. 577, comma 1, n. 1 cod. pen. della madre Marchioni Elvira ed, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche, in forma prevalente sulla residua aggravante, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannò alla pena di anni dieci di reclusione e alle pene accessorie di legge.

2. Avverso tale decisione l'imputato propose appello censurando la motivazione della sentenza nel punto in cui non aveva ritenuto sussistente la circostanza esimente di cui all'articolo 54 cod. pen., chiedendo - in via subordinata - di riqualificarsi il fatto nell'ambito dell'omicidio colposo e lamentando, infine, che le concesse circostanze attenuanti generiche non erano state applicate nella loro massima estensione; ma la Corte di Assise di appello di Bologna, con pronuncia in data 26 febbraio 2020, accolse solo la terza doglianza e rideterminò la pena inflitta al Grandi in anni nove e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata.

3. Avverso quest'ultimo provvedimento, il difensore del Grandi, avvocato Francesco Antonio Maisano, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la "violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 cod. pen.; erronea applicazione della legge penale con riferimento ai presupposti normativi della scriminante dello stato di necessità anche in conseguenza di plurimi travisamenti della prova in violazione dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen.".

Secondo il ricorrente, la valutazione circa, la sussistenza del requisito del pericolo attuale di un danno grave alla persona sarebbe stata risolta in modo diametralmente opposto dai giudici di primo e secondo grado; la valutazione della Corte di Assise di appello si sarebbe, difatti, fondata "su elementi fattuali travisati o, peggio, del tutto irrintracciabili negli atti del procedimento"; non corrisponderebbe al vero che l'imputato non avrebbe "decodificato il rantolio come difficoltà respiratoria", dal momento che il Grandi aveva dichiarato di avere immediatamente pensato a una difficoltà respiratoria della madre, dovuta all'ingestione di qualcosa, salvo poi nutrire qualche dubbio in merito; inoltre, non corrisponderebbe al vero che l'imputato avrebbe sentito che "la madre stava esalando l'ultimo respiro", in quanto il predetto aveva affermato di ritenere che, al momento della chiamata al 118, la madre stesse ancora respirando, circostanza questa confermata dalla trascrizione della conversazione telefonica; ulteriore travisamento della prova emergerebbe laddove il giudice di appello aveva sostenuto che l'asserita manovra "salvifica" nei confronti della madre era in contraddizione con la circostanza secondo cui la donna non avrebbe mostrato sofferenza dopo il pasto, atteso che il Grandi aveva dichiarato esattamente il contrario, ossia che neppure un minuto dopo il pasto, la madre aveva presentato difficoltà respiratorie; anche la presunta incongruenza circa l'orario del pasto e quello della crisi respiratoria sarebbe, in realtà, fugata per tabulas perché dalla relazione medico legale si dedurrebbe che la crisi respiratoria conseguente all'ingestione di cibo sarebbe stata coeva al momento della morte.

La difesa ha, inoltre, evidenziato che la scriminante dello stato di necessità richiede, ai fini della sua configurazione, l'ulteriore requisito dell'inevitabilità dell'azione criminosa necessitata, con la conseguenza che si sarebbe dovuto vagliare se, al momento dell'azione e in quella concreta circostanza, il Grandi si fosse trovato di fronte a un pericolo grave e imminente e se, per evitarlo, avesse correttamente ritenuto di non avere altra scelta se non quella di fare ciò che ha fatto; e ha, altresì, posto in rilievo che la Corte territoriale non avrebbe neppure precisato quale sarebbe stata l'azione che ragionevolmente ci si poteva'attendere dall'imputato.

Ancora, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe sovrapposto al giudizio di inevitabilità altrimenti del pericolo un giudizio ex post in chiave finalistica sull'idoneità dell'azione a raggiungere lo scopo; in definitiva, alla stregua della sentenza impugnata, la condotta del Grandi non sarebbe passibile di essere scriminata in quanto non sussumibile in nessuna ragionevole manovra di soccorso; ma tale valutazione potrebbe rilevare per affermare che il Grandi avrebbe ecceduto nell'utilizzo di un mezzo inadeguato e pericoloso, sì da configurare l'eccesso colposo di stato di necessità e non, invece,ia escludere la sussistenza dell'inevitabilità altrimenti del pericolo; la Corte territoriale avrebbe dovuto operare una valutazione ex ante e non già ex post delle circostanze di fatto, cronologicamente rapportato al momento dell'azione e dimensionato nel contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete al fine di apprezzare solo in quel momento l'esistenza della necessità e proporzione, richiesté dalla norma sostanziale ai fini della integrazione della esimente in parola. 3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la "violazione dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen.; mancanza di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; travisamento della prova; vizi risultanti ictu °cui/ dal raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata e gli atti del procedimento, in particolare la Consulenza Tecnica medico - legale". La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe viziata nella parte relativa alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto la motivazione sul punto sarebbe del tutto assertiva e apodittica e, in ogni caso, affetta da un evidente travisamento della prova; rn nessun passaggio della relazione di consulenza medico legale, infatti, si sarebbe fatto riferimento alla durata della condotta di pressione da parte del Grandi, definita "prolungata"; una pressione "prolungata" potrebbe valutarsi come un indicatore del dolo, mentre una condotta istantanea deporrebbe per un agire colpevolmente imprudente; il decidente avrebbe affermato che il Grandi avesse inscenato i tentativi di rianimazione allorquando la madre era già esamine, ma ciò non troverebbe alcun riscontro negli atti del procedimento; i tentativi rianimatori, descritti dall'imputato durante l'interrogatorio, sarebbero realmente avvenuti e posti in essere su soggetto vivente; inoltre, la Corte territoriale non avrebbe spiegato "perché la presenza di plurimi indicatori che puntano inequivocabilmente nella direzione della colpa (assenza di movente, comportamento post factum, contesto lecito dell'azione, personalità dell'imputato, prima formula di Frank) non meritino di essere presi in considerazione nonostante siano stati adeguatamente e partitamente sottoposti al vaglio della Corte con i motivi di appello".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nel suo complesso, va rigettato per le ragioni di seguito illustrate. Il primo motivo di impugnazione, con il quale la difesa del Grandi deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento ai presupposti normativi della scriminante dello stato di necessità nonché plurimi travisamenti della prova, è inammissibile. Il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le censure già dedotte nel primo motivo di appello che la Corte territoriale ha respinto con argomenti logici e del tutto condivisibili. Detti giudici hanno, infatti, preliminarmente rilevato che la causa della morte della Marchioni "risiede in un'asfissia meccanica mediante compressione esterno-diretta e, nello specifico, da strozzamento"; e hanno evidenziato che i dati tanatologici e in particolare "le lesioni escoriative della mucosa labiale sono indicative di una compressione della mucosa stessa contro la rigida ed acuminata superficie coronale dei denti, in via di elevata probabilità esercitata mediante la mano nel contesto dell'atto di perpetrare lo strozzamento e ciò a riprova che l'azione da parte del Grandi non si è limitata ad uno scuotimento, ma ad un'azione prolungata di compressione che ha determinato la rottura dell'osso ioide, circostanza fattuale che si pone in netta distonia con una qualsivoglia manovra salvifica".

Nella sentenza impugnata, i giudici della Corte di assise di appello di Bologna hanno,. peraltro, rilevato che nei motivi di appello la difesa aveva "sorvolato" "più volte sul significato dello strozzamento dell'osso ioide che - secondo l'id quod plerumpque accidit - non può certamente essere ricompreso nell'ambito di una manovra tesa a salvare la donna, neppure per il più sprovveduto dei soccorritori". E sulla base di tali argomentazioni, la sentenza impugnata ha affermato che "è di tutta evidenza che il fatto non può essere ricondotto nell'alveo della scriminante invocata e ciò per l'assorbente rilievo che nessuna manovra di soccorso può essere ragionevolmente identificata nella compressione prolungata e forzata delle vie respiratorie, tanto da spezzare un frammento dell'osso ioide".Al fine di super'are tale decisiva argomentazione, la difesa del Grandi ha sostenuto, nel corso della discussione orale, che la manovra posta in essere dall'imputato non avrebbe determinato la rottura dell'osso ioide, ma soltanto "dei cornetti tiroidei superiori"; ma tale deduzione è del tutto priva di fondamento dal momento che, dalla relazione di consulenza, richiamata nella sentenza , impugnata, risulta testualmente che era stata riscontrata non solo "la frattura bilaterale dei cornetti tiroidei superiori" ma anche "la singola frattura dell'osso icide".

In aggiunta a tale risolutivo punto della questione relativa all'animus necandi, i giudici del merito hanno evidenziato sia la circostanza che l'imputato aveva esordito dichiarando di voler parlare per "togliersi un peso dalla coscienza", sia il fatto che, durante l'interrogatorio, questi aveva utilizzato il verbo "sbroccare" per connotare la propria condotta; e hanno logicamente affermato che tali circostanze risultavano ulteriormente indicative della sua volontà omicidiaria.

2. Ciò posto, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento. Ebbene, non sembra che le argomentazioni relative all'animus necandi del Grandi prima riferite possano dirsi manifestamente illogiche; e anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di assise di appello di Bologna, nella motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, che resiste alle censure di merito del ricorrente.

3. Il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo nonché il travisamento della prova, è infondato. Anzitutto osserva il Collegio che, nel caso concreto, ricorre la così detta "doppia conforme"; e infatti, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr.

Cass. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Quanto sopra premesso, si osserva che il giudice di primo grado ha affermato che nella fattispecie "si verte al cospetto di un dolo d'impeto, subitaneo e incontrollato" e che non v'è dubbio "che il fatto rappresenti il momento terminale di un progressivo autologoramento, ben noto nel campo scientifico come caregiver bumout". Lo stesso giudice, peraltro, ha giustificato la suddetta deduzione, evidenziando che il "Grandi aveva eletto a scopo della propria esistenza - caratterizzata dalla perdita del lavoro e dalle conseguenti delimitazioni delle relazioni sociali - l'accudimento della madre alla quale, in effetti, aveva dedicato la totalità delle proprie energie psicofisiche, contando sulle proprie forze autoreferenzialmente proiettate verso l'obiettivo" e aggiungendo che, "contrariamente alle sue speranze", l'imputato si era "dovuto progressivamente arrendere all'evidenza dell'ingravescenza delle condizioni materne senza poterle accettare", mentre "contemporaneamente, quasi per contrappasso, era aumentato l'impegno richiesto dalla progressiva perdita di autosufficienza della madre".

Così che il Giudice dell'udienza preliminare di Bologna ha concluso che in tale infelice e dolorosa situazione (meritevole perciò della concessione delle circostanze attenuanti generiche) era maturato l'impulso omicida del Grandi. I giudici del secondo grado hanno del pari ritenuto che l'imputato ha agito con dolo d'impeto, aderendo alla soluzione del primo giudice; ma hanno aggiunto che tale forma di dolo non è incompatibile con il dolo eventuale posto che l'agire sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive che consentono di prevedere e accettare il rischio dell'evento come conseguenza della propria azione.

Ebbene, le suddette argomentazioni resistono alle censure, ai limiti del merito, del ricorrente e non sono idonee a scardinare la motivazione dell'impugnata sentenza.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1