Sentenza — n. 35596/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte militare d'appello, con sentenza in data 17 settembre 2019, confermava la decisione emessa dal Tribunale militare di Roma nei confronti di Pasquale Cocozza, caporale maggiore dell'Esercito Italiano, riconosciuto colpevole del delitto di furto militare aggravato in contestazione al capo A) della rubrica:con l'aggravante del grado di caporale maggiore Atepesessato, al fine di trarne profitto, della somma di 1330 euro e degli oggetti indicati in contestazione sottraendoli al titolare, Antonio Agati, ed era stato condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 99 cod. pen, artt. 133 cod. pen, art. 415-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 35596/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata, poi, non aveva dato risposta adeguata sui temi prospettati, dalla ritenuta inattendibilità della Buonaugura, alla versione di Agati sulla provenienza della banconota da 500 euro, anche alla luce della risposta data da Poste italiane che aveva escluso che la banconota potesse essere stata rilasciata dall'ente creditizio in questione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione. Si trattava di una motivazione mancante su una forma di recidiva facoltativa su cui la Corte militare d'appello avrebbe dovuto motivare, dando conto delle ragioni che avrebbero evidenziato una forma di maggiore capacità a delinquere. 2.3.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COCOZZA PASQUALE nato a NAPOLI il 10/11/1980 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALES~RO crz:NIZat che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale Militare conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato PIETROPAOLO ANDREA difensore fiducia di COCOZZA PASQUALE insiste nei . motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento Udite le conclusioni del Procuratore generale militare che ha chiesto il rigetto del ricorso; Difesa: avvocato Pietropaolo Andrea che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte militare d'appello, con sentenza in data 17 settembre 2019, confermava la decisione emessa dal Tribunale militare di Roma nei confronti di Pasquale Cocozza, caporale maggiore dell'Esercito Italiano, riconosciuto colpevole del delitto di furto militare aggravato in contestazione al capo A) della rubrica:con l'aggravante del grado di caporale maggiore Atepesessato, al fine di trarne profitto, della somma di 1330 euro e degli oggetti indicati in contestazione sottraendoli al titolare, Antonio Agati, ed era stato condannato alla pena di giustizia.
Agati Antonio aveva denunciato di aver subito la sottrazione di un portafogli che custodiva nel suo armadietto al cui interno vi era la somma di 1300 euro, una tessera del tifoso, la tessera sanitaria una carta postamat e una postepay. Era stato controllato, tra gli altri, l'armadietto di Cocozza e, nella parte posteriore di un termosifone,, collocato dietro l'armadietto indicato, era stata rinvenuta la somma di 650 euro, composta da una banconota da 500 euro; altro denaro era nella tasca di un accappatoio per una cifra complessiva di 825 euro. Nell'armadietto erano stati, poi, rinvenuti altri oggetti che l'Agati affermava gli erano stati sottratti e che erano custoditi nel portafogli.
L'imputato a sua discolpa affermava che il denaro era frutto di diversi prelievi bancomat eseguiti per pagare l'assicurazione in scadenza e la banconota da 500 euro era stata oggetto di cambio in favore della moglie, perché di spendibilità maggiore. Negava di essere in possesso degli altri oggetti sottratti dal portafogli di Agati e, ciò nonostante, il colonnello Zamarian e il capitano Angeletti avessero ribadito di averli rinvenuti all'interno del suo armadietto. La Corte militare d'appello riteneva che fosse ininfluente che, inizialmente, Agati avesse indicato ai superiori che aveva smarrito il portafogli, là dove solo successivamente aveva denunciato il furto.
La Corte militare confermava la decisione di condanna i condividendo il ragionamento della detenzione della banconota da 500 euro e spiegando che oltre al denaro, bene fungibile, nell'armadietto erano stati rinvenuti gli altri oggetti contenuti nel portafogli di Agati (essenzialmente tessere che recavano il nome del titolare).• Spiegava, poi, le ragioni per le quali sussisteva la recidiva e per cui la pena era stata correttamente determinata, negando le circostanze attenuanti generiche, in applicazione dell'art. 133 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione Pasquale Cocozza con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. La Corte militare d'appello non si era confrontata con la deposizione di Agati che non aveva dichiarato che all'interno dell'armadietto del ricorrente vi fossero gli oggetti contenuti nel portafogli sottratto. Contrariamente, le deposizioni assunte non davano conto di questo particolare e neppure quella del colonnello Zamarian. Anche il verbale in atti di ispezione di cose militari non indicava gli altri oggetti rinvenuti cui si è fatto riferimento.
La motivazione era viziata, pertanto, nella parte in cui aveva ritenuto provato che il denaro rinvenuto appartenesse ad Agati, nonostante la spiegazione offerta e l'assenza degli altri effetti personali. Agati, e lo aveva confermato la moglie Buonaugura Maria, aveva spiegato di aver cambiato la banconota, portatagli dalla moglie, che aveva un distributore di carburante e che aveva incassato il saldo per un debito di pregresse forniture. Avrebbe, dunque, pagato con il denaro contante la sua assicurazione prossima alla scadenza. Su questo aspetto la Corte militare d'appello non si era soffermata e aveva ritenuto sconfessata l'ipotesi, valorizzando il rinvenimento degli oggetti che, al contrario, non erano presenti.
La sentenza impugnata, poi, non aveva dato risposta adeguata sui temi prospettati, dalla ritenuta inattendibilità della Buonaugura, alla versione di Agati sulla provenienza della banconota da 500 euro, anche alla luce della risposta data da Poste italiane che aveva escluso che la banconota potesse essere stata rilasciata dall'ente creditizio in questione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione. Si trattava di una motivazione mancante su una forma di recidiva facoltativa su cui la Corte militare d'appello avrebbe dovuto motivare, dando conto delle ragioni che avrebbero evidenziato una forma di maggiore capacità a delinquere. 2.3.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 133 cod. pen. e dell'alt 62-bis cod. pen. in uno al vizio di motivazione. Nel negare le circostanze attenuanti generiche la Corte di merito non aveva considerato la reale ed effettiva esperienza criminale, il comportamento processuale (con interrogatorio reso dopo la notifica dell'art. 415-bis cod. proc. pen., la totale resipiscenza sull'unico precedente penale, l'intervenuta assoluzione in ordine ai capi B e C).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed ha effetto assorbente e non preclusivo degli altri, secondo quanto si passa a esporre. 1.1. Lamenta il ricorrente, si è visto, il vizio di motivazione in relazione ai rilievi mossi nel primo motivo d'appello. Effettivamente la decisione impugnata cede a un travisamento e non offre spiegazione valida sul contrasto esistente tra quanto emergeva dalle deposizioni dei due ufficiali (colonnello Zamari`n- e Capitano Angeletti) e il risultato del verbale di ispezione ispezione dell'armadietto di Cocozza. Deve, invero, osservarsi che il collegamento tra il delitto di furto in danno di Agati e il commilitone, Cocozza, si era istitutito proprio in ragione del collegamento che si inferiva logicamente attraverso la presenza delle tessere postamat, bancomat e del tifoso, nell'armadietto di Cocozza, tessere intestate ad Agati stesso.
Questo dato dava conto di un legame insuperabile a fronte della mancata consegna da parte dell'Agati a Cocozza. Tuttavia la deposizione dei testi non ha trovato supporto nel verbale di ispezione dell'armadietto del ricorrente, aspetto che finisce per incrinare l'apparente solidità del quadro di prova dichiarativo, almeno in difetto di una motivazione che potesse dare una spiegazione sul contrasto tra i due canali di conoscenza. Il verbale di ispezione del 16/10/2014 non dava conto della presenza delle tessere anzidette, pure mancanti dal portafogli di Agati e di cui costui aveva denunciato la sottrazione.
Anche la deposizione di Agati non aveva offerto conferma sul rinvenimento delle sue tessere nell'armadietto di Cocozza e si era limitata a fare cenno al rinvenimento del denaro. La stessa deposizione del capitano Cavalieri si era riferita al rinvenimento di una tessera lottomatica appartenente non ad Agati ma al caporalmaggiore Aiello e l'esame testimoniale del colonnello Zamarin non aveva confermato il rinvenimento Q_ A_ nella stanza di Cocozza di quelle tessere. La motivazione della sentenza d'appello sul punto è, pertanto, decisamente carente e su un punto di apparente contraddittorietà della prova non offre una spiegazione plausibile e finisce per lasciare insoluto il punto di contrasto.
Quanto all'aspetto ulteriore e al denaro trovato se ne è ritenuta la riferibilità ad Agati nonostante, si assume in ricorso, le spiegazioni riscontrate che aveva dato Cocozza.Il nucleo centrale del ragionamento derivava dalla sottrazione anche di una banconota da 500 euro ad Agati, banconota di pari importo rinvenuta tra gli 825 euro nella disponibilità di Coocozza. Costui, però, aveva dato spiegazione su quella provvista e aveva chiarito che esso era derivato dalla moglie (che lo aveva ricevuto perché titolare di un centro di rifornimento di carburanti in pagamento di una fornitura pregressa).
Questo passaggio storico era stato confermato dalla moglie del ricorrente, là dove Agati aveva affermato di aver ricevuto la sua banconota, prelevandola dalle poste di Bagnoli e risultando sul punto storicamente smentito. Era stato chiarito che da tempo, per disposizioni interne, non si procedeva alla consegna di banconote di quel taglio. Anche su questo aspetto la motivazione era di decisa carenza e la sentenza impugnata non aveva offerto spiegazioni coerenti ed esaustive. Contraddittorio, infine, risulta il passaggio relativo alla spiegazione sulla destinazione del denaro da parte di Cocozza che avrebbe dovuto provvedere al pagamento del premio assicurativo, poiché egli detenendo la provvista in contanti avrebbe assunto il rischio di subire a sua volta la sottrazione, tanto che aveva provveduto a nasconderla dietro il termosifone.
Si tratta di un argomento non risolutivo e privo di ogni decisività, anche nella parte in cui si è affermato che alla fine il pagamento nei confronti dell'assicurazione era stato effettuato con bonifico bancario e non con denaro contante. Ciò perché, si è annotato in ricorso, Cocozza non disponeva più della provvista anzidetta che era stata sottoposta a sequestro. Alla luce di quanto premesso la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello, per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio con libertà di valutazione prenderà in considerazione i punti delineati e procederà a nuova valutazione dei passaggi enucleati.
Sono assorbiti, ma non preclusi i due motivi ulteriori.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte militare d'appello. Così deciso in