Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35460/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuation request due to prior judgment exclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35460/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Petrone Ciro against the execution judge's order rejecting a request for criminal continuation. The execution judge correctly noted that the trial court had previously excluded the continuity between the crimes, and the appellant's argument regarding a unified criminal plan was insufficient. The court ruled that the preclusive effect of the prior judgment extends to all crimes linked by continuity, preventing a new finding of a common criminal design.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 648, 628 cod. pen.: The preclusive effect of a judgment excluding criminal continuity extends to all crimes linked by continuity, preventing the execution judge from re-evaluating the existence of a common criminal design when the trial court has already determined otherwise.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuation execution judge preclusive effect common criminal design transitive relation judicial preclusion procedural law tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
del Tribunale di Napoli Nord che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
Art. 648 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
al reato di rapina, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 4 marzo 2008 in Robegano, giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 20 ottobre 2016, definitiva il 17 aprile 2018;
Art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895
Art. 56 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Napoli Nord che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 628 cod. pen
al reato di rapina, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 4 marzo 2008 in Robegano, giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 20 ottobre 2016, definitiva il 17 aprile 2018;
artt. 628 cod. pen
ai reati di rapina e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 628 cod. pen.
art. 81 cod. pen
pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, Crescenza
Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, PG in proc. Andreoli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRONE CIRO nato a NAPOLI il 03/02/1962 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/seftt-i4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Luigi Cuomo, con atto del 31.3.2021 chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Petrone Ciro ricorre avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2020 del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) ai reati di ricettazione e rapina, ai sensi degli artt. 648 e 628 cod. pen., commessi il 14 e il 18 febbraio 2008 in luogo imprecisato e in Fossalta, fraz. di Trebaseleghe, giudicati dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 5 giugno 2017, definitiva il 17 gennaio 2018;

2) al reato di rapina, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commesso il 4 marzo 2008 in Robegano, giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 20 ottobre 2016, definitiva il 17 aprile 2018;

3) ai reati di rapina e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 628 cod. pen. e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 27 giugno 2008 in Milano, e ai reati di tentata rapina e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 56, 628 cod. pen. e 4 legge n. 895 del 1967, commessi il 12 settembre 2008 in Milano, giudicati dalla Corte di appello di Milano con sentenza divenuta definitiva il 7 marzo 2010. Il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12 luglio 2019 aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1 e 2. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati sub 1 e 3 era inammissibile, posto che il vincolo della continuazione era già stato escluso dal giudice della cognizione. L'istanza, inoltre, era infondata con riferimento al reato sub 2, in quanto connmessb a distanza di diversi mesi e in concorso con un soggetto diverso e in un contesto territoriale lontano da quello in cui era stato commesso il reato sub 1.

2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, ma si sarebbe limitato ad analizzare il contesto spazio-temporale delle condotte accertate dai giudici della cognizione, senza considerare che il condannato, insieme ai correi, per non essere individuato, aveva deciso di commettere le ulteriori rapine in un diverso luogo. Il ricorrente evidenzia che tutte le rapine avevano avuto la medesima modalità esecutiva: presenza di più persone (in alcuni casi i concorrenti erano stati gli stessi); utilizzo di armi; commissione dei reati all'interno di uffici postali; organizzazione interna con individuazione di precisi e identici compiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Giova premettere che, a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati. Tale possibilità in sede esecutiva, tuttavia, ha carattere del tutto sussidiario, perché suppone che, come espressamente previsto dall'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., l'applicazione della disciplina della continuazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

Su tale punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'esclusione da parte del giudice della cognizione del medesimo disegno criminoso, in quanto accertata in forza della res judicata sostanziale, esercita la medesima efficacia preclusiva della condanna, e non può essere superata dalla considerazione di nuovi elementi non valutati in precedenza (Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, Di Firmo, non mass. sul punto), a differenza di quanto avviene nel caso di statuizioni del giudice dell'esecuzione in materia di continuazione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841).

Il giudice dell'esecuzione adito, pertanto, non può omettere di verificare se la richiesta di applicazione in sede esecutiva del reato continuato sia meramente riproduttiva di analoga istanza già respinta dal giudice della cognizione. Tale verifica, inoltre, non deve essere limitata ai medesimi reati delle due richieste, ma deve riguardare anche quei reati che, a loro volta, sono stati già avvinti dal vincolo della continuazione con i primi: l'identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati, infatti, comporta che ciascun elemento della serie, quindi ciascun reato, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da /4 tutti gli altri reati residui.

La relazione tra i reati si connota proprio in forza della /7 identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un /3 terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati - in ipotesi - costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. La proprietà transitiva della relazione di continuazione comporta, altresì, la negativa implicazione che, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso.

Orbene, l'efficacia preclusiva del giudicato, sulla esclusione della continuazione tra due reati, si espande a tutti i reati che si suppongano connessi ai primi due: se gli stessi non costituiscono esecuzione del medesimo disegno criminoso e, dunque, sono estrinsecazioni di risoluzioni diverse, altrettanto e inevitabilmente tali sono i reati hínc et inde connessi per continuazione (Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, PG in proc. Andreoli, Rv. 271401). 1.2. Nel caso di specie, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha correttamente evidenziato che l'istanza non poteva essere accolta, posto che il giudice della cognizione sub 1 aveva già escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati da lui giudicati - i quali a loro volta erano già stati riuniti dal vincolo della continuazione da precedente giudice dell'esecuzione con i reati sub 2 - e i reati sub 3.

In ogni caso, lo stesso G.i.p. ha anche evidenziato in modo ineccepibile che, in ordine ai reati sub 2 e 3, non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, posto che le condotte erano state commesse a distanza di tempo tra loro, in concorso con soggetti diversi e in un differente contesto territoriale.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'11/05/2021 I A O : Il Consigliere estensore R VIl Presiden