Sentenza — n. 35458/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAArnaboldi Giovanni ricorre avverso il decreto del 28 febbraio 2020 del Tribunale di Milano che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rideternninazione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 5 luglio 2013, definitiva il 2 maggio 2018, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, alla quale il giudice della cognizione aveva applicato l'aumento di due terzi di pena ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. in forza delle sentenze di condanna ex art. 444 cod. proc. pen. del G.i.p. del Tribunale di Milano del 15 maggio 1997, definitiva il 13 giugno 1997, e del G.i.p. del Tribunale di Milano del 4 aprile 2003, definitiva il 20 maggio 2003.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 648 cod. proc. pen, art. 1 cod. pen, art. 445 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35458/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice dell'esecuzione - il cui potere di intervento (da esercitarsi a richiesta di parte ex art. 666, comma 1, cod. proc. pen.) è ordinariamente limitato dal principio della intangibilità del giudicato (riconducibile al disposto di cui all'art. 648 cod. proc. pen. ed eccezionalmente derogato in ipotesi normativamente previse, ad esempio: artt. 669, 670, comma 3, 671, 672, 673 cod. proc. pen.) - non può, inoltre, effettuare accertamenti incidenter tantum in relazione a vicende, da accertarsi, anche se presupposte della decisione, in sede cognitoria dal giudice competente secondo i pertinenti criteri.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARNABOLDI GIOVANNI nato a COMO il 23/06/1953 avverso il decreto del 28/02/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/s4-te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Giovanni Di Leo, con atto del 31.3.2021 chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Arnaboldi Giovanni ricorre avverso il decreto del 28 febbraio 2020 del Tribunale di Milano che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rideternninazione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 5 luglio 2013, definitiva il 2 maggio 2018, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli artt. 216, primo comma, n. 1, e 223, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, alla quale il giudice della cognizione aveva applicato l'aumento di due terzi di pena ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. in forza delle sentenze di condanna ex art. 444 cod. proc. pen. del G.i.p. del Tribunale di Milano del 15 maggio 1997, definitiva il 13 giugno 1997, e del G.i.p. del Tribunale di Milano del 4 aprile 2003, definitiva il 20 maggio 2003.
Secondo l'istanza presentata da Arnaboldi, i reati oggetto delle citate sentenze considerate agli effetti della recidiva si erano già estinti alla data del 5 luglio 2007, essendo maturate per entrambi le condizioni previste dall'art.445 cod. proc. pen. Il Tribunale ha evidenziato che il giudice dell'esecuzione è abilitato ad emendare i soli errori scusabili del giudice della cognizione, per tale dovendosi intendere quelli che non risultino documentalmente già presenti agli atti del fascicolo di causa; che, nel caso di specie, la valutazione dell'eventuale risoluzione degli effetti penali conseguenti all'avvenuta estinzione del reato, proprio delle sentenze di patteggiamento, era evincibile già sulla base del certificato penale; che, quindi, l'istanza era manifestamente infondata e, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., doveva essere dichiarata inammissibile per difetto delle condizioni di legge, non potendosi modificare una statuizione coperta dal giudicato formatosi in sede irusede di cognizione.
2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell \ 3 r: impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare quella giurisprudenza di legittimità secondo la quale, decorsi cinque anni da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il reato si estingue con tutti i suoi connessi effetti penali, anche ai fini di una futura contestazione della recidiva. Tali conseguenze si producono ipso iure, senza necessità di una formale declaratoria da parte del giudice dell'esecuzione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1.
Giova premettere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice deve limitarsi al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione (Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, Santarelli, Rv. 234224), senza potersi estendere all'apprezzamento di questioni concernenti la fase della cognizione, che avrebbero dovuto essere denunciate con i mezzi di gravarne disposti dalla legge (Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580), ovvero al rilievo di nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, RV. 272604).
Il giudice dell'esecuzione - il cui potere di intervento (da esercitarsi a richiesta di parte ex art. 666, comma 1, cod. proc. pen.) è ordinariamente limitato dal principio della intangibilità del giudicato (riconducibile al disposto di cui all'art. 648 cod. proc. pen. ed eccezionalmente derogato in ipotesi normativamente previse, ad esempio: artt. 669, 670, comma 3, 671, 672, 673 cod. proc. pen.) - non può, inoltre, effettuare accertamenti incidenter tantum in relazione a vicende, da accertarsi, anche se presupposte della decisione, in sede cognitoria dal giudice competente secondo i pertinenti criteri.
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha ammesso la possibilità che il giudice dell'esecuzione intervenga per rilevare l'illegalità della pena irrogata con provvedimento irrevocabile (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108), correlandosi la nozione di pena illegale alla sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico, ovvero eccedente, per specie o quantità, quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta (Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo). In particolare, si è affermato che la condanna a pena illegittima, contenuta in una sentenza non ritualmente impugnata, non può essere rettificata in sede esecutiva, ad eccezione nei seguenti casi: quando sia configurabile un'ipotesi di abnormità assoluta della sanzione (Sez. 1, n. 4869 del 06/07/2000, Colucci, Rv. 216746), quando la pena sia frutto di errore macroscopico non giustificabile e non di un'argomentata, seppur discutibile, valutazione (Sez. 1, n. 12453 del 03/03/2009, Alfieri, RV. 243742), e quando la sanzione sia oggetto di palesi errori di calcolo, in grado di comportarne la sostanziale illegalità (Sez. 4, n. 26117 del 16/05/2012, Torna, Rv. 253562).
L'assunto di tali decisioni trova fondamento nell'argomento secondo cui il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. e implicitamente previsto dall'art. 25, secondo comma, Cost., in. forma di sé tutto il sistema penale, non è operante solo in sede di cognizione ed è valido sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie. Esso vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta a impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato (Sez. 1, n. 14677 del 20/01/2014, Medulla, Rv. 259733). 1.2.
Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha esattamente interpretato e correttamente applicato i citati e condivisi principi giurisprudenziali. Infatti, a fronte di una sentenza definitiva di condanna, resa in esito di giudizio nel corso del quale non era stata prospettata la questione dell'erronea valutazione della recidiva, e di una determinazione della pena non riconducibile a un'ipotesi di pena illegale, il giudice dell'esecuzione ha legittimamente richiamato, in coerenza con i limiti della sua competenza funzionale, le regole che disciplinano la cosa giudicata e la improponibilità e irricevibilità della questione sollevata dall'interessato.
La deduzione del ricorrente - il quale oppone il fatto che, in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119) - conferma che sono in discussione il calcolo della pena e la inosservanza delle regole per la sua determinazione, circostanze alle quali consegue che l'errore di giudizio avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di cognizione e emendato, se del caso, nel rapporto tra giudizio rescindente della Corte di legittimità e giudizio rescissorio di rinvio.
2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'11/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente t i zzi Domenico ordalisi Angela Tardio —I cO n