Sentenza — n. 35456/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe emessa il 15 settembre 2020, il Tribunale di Catania - giudicando Angelo Santonocito, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per aver condotto in Acireale in data 16 settembre 2014 il quadriciclo Piaggio Poker, meglio identificato in rubrica, senza la relativa patente di guida - ha applicato all'imputato, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena, come ridotta per il rito, di giorni venti di reclusione, in aumento sulla pena di mesi otto di reclusione irrogata nei suoi confronti con la sentenza del Tribunale di Catania irrevocabile il 9 maggio 2016, posti in continuazione i relativi reati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 111 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35456/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale ha considerato che dagli atti acquisiti non fossero emersi elementi tali da consentire l'emissione della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che la qualificazione giuridica dei vari reati risultasse corretta, al pari del calcolo della pena, riportato nella sua articolazione. 1.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Santonocito chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, connma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al disposto dell'art. 444 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTONOCITO ANGELO nato a CATANIA il 01/02/1972 avverso la sentenza del 15/09/2020 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; lette/ska~ le conclusioni del PG Lt.A 0, Cu« o ) Ciit q fi Cri '45$ tGa Cu) a p§ ro i n D) i i-i a ri fì P1 t qtc) i C.s>p ' Do o ta, 3 TP r 2,1 o I-1
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe emessa il 15 settembre 2020, il Tribunale di Catania - giudicando Angelo Santonocito, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per aver condotto in Acireale in data 16 settembre 2014 il quadriciclo Piaggio Poker, meglio identificato in rubrica, senza la relativa patente di guida - ha applicato all'imputato, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena, come ridotta per il rito, di giorni venti di reclusione, in aumento sulla pena di mesi otto di reclusione irrogata nei suoi confronti con la sentenza del Tribunale di Catania irrevocabile il 9 maggio 2016, posti in continuazione i relativi reati.
Il Tribunale ha considerato che dagli atti acquisiti non fossero emersi elementi tali da consentire l'emissione della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e che la qualificazione giuridica dei vari reati risultasse corretta, al pari del calcolo della pena, riportato nella sua articolazione. 1.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Santonocito chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui lamenta il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, connma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al disposto dell'art. 444 cod. proc. pen.
L'obbligo generale di motivazione, imposto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dall'art. 111 Cost., imponeva al Tribunale la verifica della corretta qualificazione del fatto, ivi incluso il profilo circostanziale, della congruità della pena concordata, in relazione all'art. 27, terzo comnna, Cost., dell'esclusione di cause di non punibilità, non procedibilità o estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.: invece, il giudice di merito nel caso di specie si sarebbe limitato alla mera enunciazione dell'eseguito controllo, senza riferimenti alla fattispecie concreta, così violando la legge per mancanza della motivazione. 1.2.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione, in quanto, una volta ratificato dal giudice l'accordo concluso dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la relativa motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'imputato non ha titolo a proporre in sede di legittimità questioni non attinenti a palese violazione di legge.
2. La doglianza si esaurisce in un motivo inammissibile, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017: il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, sicché risulta escluso il difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ferma restando la struttura della sentenza ex art.444 cod. proc. pen., sì che il giudice deve sempre accertare che non sussista una causa di proscioglimento ex art. 129 cit. (essendosi esclusa l'analisi di legittimità della motivazione di questo tipo di sentenza sull'affermazione di colpevolezza, per il rilievo del consenso dell'imputato e dell'implicito riconoscimento di responsabilità, che rende superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti: per l'intera ricognizione dell'evoluzione, interpretativa e normativa, di questo snodo, v.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01/05). In tal senso, si ribadisce il principio di diritto secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01). 2.1. Il ricorso si limita a dedurre, in modo del tutto aspecifico, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, anche con generico riferimento alla verifica delle cause di non punibilità, non procedibilità o di estinzione del reato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.: vizio di motivazione che, come si è premesso, nel regime post legge n. 103 del 2017, esula dal novero - tassativo - delle questioni suscettibili, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., di essere poste a base dell'impugnazione in sede di legittimità.
Consegue che, per tale sopravvenuta limitazione dei motivi deducibili, differentemente dal regime previgente (su cui v. Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti, Rv. 266333 - 01), alla stregua dell'attuale disciplina del patteggiamento, anche la maturata prescrizione del reato al momento della sentenza che omologa l'accordo raggiunto dalle parti non è deducibile, né rilevabile di ufficio in cassazione, in quanto essa non determina, ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'illegalità della pena, che risulta, anche per la frazione relativa a tale reato, conforme alla volontà delle parti e a quanto previsto dalla legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, la questione potendo essere rilevata invece dal giudice al quale è sottoposto l'accordo, il quale non implica di per sé la rinuncia alla prescrizione (Sez. 7, ord., n. 9061 del 26/01/2021, Ababei, non mass.;
Sez. 5, n. 26425 del 30/04/2019, Parigi, Rv. 276517 - 01; Sez. 6, n. 5210 del 11/12/2018, dep. 2019, Chiumiento, Rv. 275027 - 01). 2.2. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso, a cui accede, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione del complesso e del contenuto dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14