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Sentenza — n. 35455/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35455/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35455/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Amorosi Emiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 25 settembre 2019 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Avezzano il 15 maggio 2019 all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 31 gennaio 2019, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Avezzano per anni tre, come da provvedimento del Tribunale dell'Aquila del 19 febbraio 2015 e da formale provvedimento di risottoposizione a tale misura del 31 dicembre 2018, aveva violato le prescrizioni impostegli, essendosi allontanato dalla propria dimora senza preventivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza tra le 20:00 e le 7:00 per recarsi in Capistrello.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Sentenza — n. 35455/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262).

Parole chiave

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partenza illegale assenza ingiustificata rischio d'emigrazione espulsione di familiari misura di allontanamento nel diritto degli stranieri aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Nell'atto di appello, infatti, la difesa di Amorosi aveva espressamente argomentato l'atto di impugnazione della sentenza ritenendo non giustificato il diniego della concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMOROSI EMILIANO nato a AVEZZANO il 11/09/1984 avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO cilz:la=111:12111Zgli Il Procuratore generale, Franca Zacco, chiede l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle circostanze generiche.

RITENUTO IN FATTO

1. Amorosi Emiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 25 settembre 2019 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Avezzano il 15 maggio 2019 all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 31 gennaio 2019, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Avezzano per anni tre, come da provvedimento del Tribunale dell'Aquila del 19 febbraio 2015 e da formale provvedimento di risottoposizione a tale misura del 31 dicembre 2018, aveva violato le prescrizioni impostegli, essendosi allontanato dalla propria dimora senza preventivo avviso all'Autorità di pubblica sicurezza tra le 20:00 e le 7:00 per recarsi in Capistrello.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto non fondata la tesi difensiva secondo la quale il litigio dell'imputato con il padre, che aveva determinato l'allontanamento dello stesso dalla propria abitazione, non costituisse stato di necessità, senza offrire sul punto alcuna motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, pur avendo apprezzato in termini di modesta gravità la condotta dell'imputato, non aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, senza offrire alcuna motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262).

Nel caso di specie, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha rilevato che non vi era prova che, a seguito del diverbio avvenuto tra l'imputato e il padre, fosse conseguita una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, ritenendo che non ricorressero gli estremi dello stato di necessità. D'altronde nessun vizio logico-argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, che viene integrato da qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456). 1.2.

Il secondo motivo di ricorso è fondato. Come correttamente evidenziato nel ricorso, la Corte territoriale non ha offerto alcuna motivazione in ordine alla doglianza di cui al secondo motivo di appello e relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado. Nell'atto di appello, infatti, la difesa di Amorosi aveva espressamente argomentato l'atto di impugnazione della sentenza ritenendo non giustificato il diniego della concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. nonostante l'esiguo disvalore della condotta accertata.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che le circostanze attenuanti generiche consentano un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto commesso quanto del soggetto che ne è l'autore; pertanto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 2769 del 02/12/2008, Poliseno, Rv. 242709).

Nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale avrebbe dovuto esprimersi in merito alla specifica doglianza sollevata dalla difesa in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto più che lo stesso giudice di appello ha espressamente ritenuto che fosse dimostrata la modesta gravità della condotta posta in essere da Amorosi.

2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata, limitatamente alle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, mentre va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso