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Sentenza — n. 35454/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35454/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giannetti Aldo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 14 ottobre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara resa il 22 dicembre 2017 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché il 29 novembre 2017 aveva violato gli obblighi della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Spoltore, che era stata applicata con provvedimento del Tribunale di Pescara del 21 dicembre 2004, essendosi recato senza alcuna autorizzazione in Pescara.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35454/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 15 del d.lgs. 159 del 2011, nel disciplinare il rapporto tra stato di detenzione (per espiazione pena) ed esecuzione di una misura di prevenzione personale, alla luce dell'intervento citato additivo del giudice delle leggi, prevede che, in caso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all'atto della fine dell'esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente non verifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e quest'ultima non gli sia stata notificata.

Parole chiave

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rischio di soggiorno illegale ripetute violazioni del diritto degli stranieri proroga della carcerazione espulsione soggiorno settimanale controllo periodico della detenzione rinnovo del permesso di dimora
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANNETTI ALDO nato a CASERTA il 29/12/1982 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedìmento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO Il Procuratore generale, Franca Zacco, chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Giannetti Aldo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 14 ottobre 2019, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara resa il 22 dicembre 2017 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, poiché il 29 novembre 2017 aveva violato gli obblighi della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Spoltore, che era stata applicata con provvedimento del Tribunale di Pescara del 21 dicembre 2004, essendosi recato senza alcuna autorizzazione in Pescara.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la misura di prevenzione, disposta nel 2004, era stata rinnovata il 25 ottobre 2017 a seguito di una detenzione di lunga durata in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per il perfezionamento del reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Nel caso di specie, inoltre, Giannetti aveva richiesto la revoca della misura per il venir meno dei presupposti e, in ogni caso, si era recato in Pescara per motivi di lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, nei confronti del destinatario di tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). Non può, infatti, essere trascurata la sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - che ha introdotto la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione della misura causata dallo stato detentivo del medesimo - qualora l'esecuzione della misura stessa non sia esaurita in epoca antecedente alla suddetta pronuncia (Sez. 1, n. 36583 del 28/03/2017, Maffi, Rv. 271400).

L'art. 15 del d.lgs. 159 del 2011, nel disciplinare il rapporto tra stato di detenzione (per espiazione pena) ed esecuzione di una misura di prevenzione personale, alla luce dell'intervento citato additivo del giudice delle leggi, prevede che, in caso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessi all'atto della fine dell'esecuzione della pena, ma permanga fino a quando il giudice competente non verifichi nuovamente la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura e quest'ultima non gli sia stata notificata.

Pertanto, in tali ipotesi, la nuova verifica da parte del giudice competente, attestante la pericolosità della persona, costituisce una condizione di efficacia della misura di prevenzione. In difetto di tale accertamento, non sussiste il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto non avendo efficacia il provvedimento genetico della misura di prevenzione, non può configurarsi il fatto penalmente rilevante della sua violazione. Tale interpretazione trova ora sostegno normativo nel nuovo art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4 legge 17 ottobre 2017, n. 161.

La disposizione prevede che, dopo la cessazione dello stato di detenzione per espiazione di pena, la verifica della pericolosità avviene ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un procedimento, nel corso del quale sono assunte le necessarie informazioni. Si valorizza in tal modo l'esigenza di un accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, necessario presupposto, sul piano costituzionale, dell'applicazione di una misura di prevenzione. A tale prospettiva interpretativa, fornisce continuità la pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui, l'accertamento dell'attualità della pericolosità è necessario persino per coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (Sez.

U, n. 11130/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). 1.2. Nel caso in esame, Giannetti è stato sottoposto alla sorveglianza speciale con decreto del 21 dicembre 2004 del Tribunale di Pescara; l'esecuzione della misura è stata sospesa per espiazione della pena; in data 25 ottobre 2017 era stato nuovamente sottoposto agli obblighi della misura di prevenzione, essendo cessata la detenzione, e il 29 novembre 2017 l'imputato era stato arrestato in flagranza per la violazione dell'obbligo. La mancata rinnovazione della verifica della pericolosità sociale di Giannetti, a seguito della scarcerazione che ha fatto seguito ad una detenzione di quattro anni, escludeva che si potesse configurare il fatto penalmente rilevante ascritto, non essendo stata accertata la pericolosità sociale dell'imputato, omissione da reputare alla stregua del difetto di un presupposto strutturale della fattispecie penale e una condizione di applicabilità della misura di prevenzione che si assumerebbe violata.

In difetto di un siffatto accertamento, non sussiste il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, posto che non può ritenersi efficace di per sé il provvedimento genetico della misura di prevenzione visto il lungo tempo trascorso, con la conseguenza che non può configurarsi il fatto penalmente rilevante della sua violazione. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso 1'1