Sentenza — n. 35453/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASciortino Giuseppe ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria del 12 settembre 2019, con la quale è stato condannato alla pena di 6 300,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 20, primo e secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 28 e il 29 maggio 2016 aveva omesso di custodire con la dovuta diligenza e nell'interesse della pubblica sicurezza il fucile da caccia, marca Beretta, tipo sovrapposto, cal. 12, matr. n. N20821B, regolarmente denunciato il 5 novembre 2012 presso la Stazione dei Carabinieri di Casarza Ligure e che, successivamente, era stato oggetto di furto; in particolare, dalla denuncia di furto sporta dallo stesso imputato risulta che Sciortino, dopo aver riposto l'arma sul tavolo della camera da letto della struttura della tenuta di caccia sita in Rocca Grimalda e aver lasciato la porta d'ingresso non chiusa, con le chiavi dimenticate nella serratura, al proprio rientro si era accorto di averne subito il furto da parte di persone ignote, sicché veniva ritenuta provata la sua responsabilità penale per il reato sopra indicato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35453/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 legge n. 110 del 1975, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve quindi ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (Sez. 1, n. 46265 del 06/10/2004, Aiello, Rv. 230153 - Sez. 1, n. 6827 del 13/12/2012, dep. 2013, Arconte, RV. 254703).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIORTINO GIUSEPPE nato a BAGHERIA il 04/06/1960 avverso la sentenza del 12/09/2019 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO Il Procuratore generale, Franca Zacco, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Sciortino Giuseppe ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria del 12 settembre 2019, con la quale è stato condannato alla pena di 6 300,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 20, primo e secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 28 e il 29 maggio 2016 aveva omesso di custodire con la dovuta diligenza e nell'interesse della pubblica sicurezza il fucile da caccia, marca Beretta, tipo sovrapposto, cal. 12, matr. n. N20821B, regolarmente denunciato il 5 novembre 2012 presso la Stazione dei Carabinieri di Casarza Ligure e che, successivamente, era stato oggetto di furto; in particolare, dalla denuncia di furto sporta dallo stesso imputato risulta che Sciortino, dopo aver riposto l'arma sul tavolo della camera da letto della struttura della tenuta di caccia sita in Rocca Grimalda e aver lasciato la porta d'ingresso non chiusa, con le chiavi dimenticate nella serratura, al proprio rientro si era accorto di averne subito il furto da parte di persone ignote, sicché veniva ritenuta provata la sua responsabilità penale per il reato sopra indicato.
2. Nel ricorso si lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento agli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe condannato l'imputato senza alcuna prova, non potendo considerarsi sufficiente la mera denuncia di furto dell'arma presentava dallo stesso Sciortino, in quanto inutilizzabile ai fini della decisione. Il giudice di merito, infatti, non avrebbe effettuato alcun accertamento al fine di individuare se l'imputato avesse applicato o meno la dovuta diligenza nella custodia dell'arma, come si evincerebbe anche dalle dichiarazioni rilasciate dal teste Gaggino, Maresciallo dei Carabinieri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato sul presupposto interpretativo che la norma incriminatrice imponga al detentore delle armi l'obbligo di adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il principio giurisprudenziale corrente, infatti, è quello della c.d. diligenza esigibile da parte del possessore, cioè l'adozione delle cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possano essere richieste ad una persona di normale prudenza.
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 legge n. 110 del 1975, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve quindi ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (Sez. 1, n. 46265 del 06/10/2004, Aiello, Rv. 230153 - Sez. 1, n. 6827 del 13/12/2012, dep. 2013, Arconte, RV. 254703).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivato esclusivamente su quanto riferito dall'imputato in sede di denuncia il 5 novembre 2012, atto in sé non utilizzabile dal giudice di merito al fine di trarre elementi di convincimento circa la diligenza utilizzata dall'imputato nella custodia dell'arma; inoltre, il Maresciallo Andrea Gaggino (che all'epoca dei fatti prestava servizio presso la stazione dei Carabinieri di Carpeneto) aveva dichiarato in udienza che, in forza dei dati forniti dal denunciante, non erano risultati esperibili accertamenti in ordine alle cautele usate nella custodia del fucile di cui lo stesso imputato aveva denunciato il furto.
Sciortino, infattitte, si era avvalso della facoltà di non rispondere, non aveva reso interrogatorio e non aveva prodotto memorie nel corso delle indagini preliminari. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto affermare che l'imputato non aveva custodito con la dovuta diligenza l'arma ex art. 20 legge n. 110 del 1975, non sussistendo prova alcuna circa l'assenza di adozione delle cautele necessarie alla custodia del fucile.
2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Nel giudizio di cassazione, infatti, l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio, allorché l'eventuale giudizio rescissorio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito ed utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria definitivamente accertata (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussist 41( Così deciso 1'