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Sentenza — n. 35452/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35452/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35452/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Palma Christian ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 20 settembre 2019 con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 7 aprile 2017, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico lungo 8,5 cm, rinvenuto nel cassetto portaoggetti dell'autovettura nella quale stava viaggiando.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35452/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, pertanto, non aveva ancora riposto il coltello all'interno della cassetta degli attrezzi custodita nel bagagliaio, perché doveva essere pulito. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che sussistevano tutti i requisiti per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, tra i quali: il comportamento non abituale (l'imputato era incensurato), la particolare tenuità dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale violata e la modalità della condotta (il coltello non era stato rinvenuto nella persona dell'imputato, ma nel portaoggetti dell'autovettura).

Parole chiave

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oggetto pericoloso porto abusivo di armi abuso di materiali reato flagrante infrazione alla legge sulle armi comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Nel caso di specie, il giudice di merito ha del tutto omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PALMA CHRISTIAN nato a L'AQUILA il 10/09/1981 avverso la sentenza del 20/09/2019 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO gewilmaipoi ilteLt~anCriralliu Il Procuratore generale, Franca Zacco, con atto del 26.4.2021 chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Di Palma Christian ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 20 settembre 2019 con la quale è stato condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché il 7 aprile 2017, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico lungo 8,5 cm, rinvenuto nel cassetto portaoggetti dell'autovettura nella quale stava viaggiando.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio della motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che dagli elementi probatori si evinceva che il porto del coltello era giustificato dal fatto che l'imputato aveva partecipato insieme a degli amici ad una grigliata all'aperto, circostanza confermata dalle stesse dichiarazioni rilasciate dall'imputato nell'immediatezza dei fatti e da quanto affermato dal teste, il maresciallo dei Carabinieri Alette, il quale aveva dichiarato di aver visto il coltello sporco di residui di cibo.

L'imputato, pertanto, non aveva ancora riposto il coltello all'interno della cassetta degli attrezzi custodita nel bagagliaio, perché doveva essere pulito. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che sussistevano tutti i requisiti per l'applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, tra i quali: il comportamento non abituale (l'imputato era incensurato), la particolare tenuità dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale violata e la modalità della condotta (il coltello non era stato rinvenuto nella persona dell'imputato, ma nel portaoggetti dell'autovettura).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il giudice di merito, infatti, ha accertato che l'imputato aveva detenuto all'interno del cassetto porta oggetti dell'autovettura un coltello a serramanico, con punta e lama seghettata, provvisto di un meccanismo di blocco della lama nella posizione di massima apertura, ritenuto strumento utilizzabile per l'offesa alla persona. Per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa che sia, in concreto, utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell'oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma (Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A., Rv. 261017).

Il Tribunale, quindi, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha ritenuto che l'imputato non avesse fornito alcuna giustificazione plausibile del porto del coltello, anche in considerazione della tipologia dello strumento sequestrato. Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, infatti, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi, Rv. 277878).

Atteso che si chiede al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente, trattasi di censura non consentita in sede dì legittimità perché si pone in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cod. proc. pen. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta i che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Pertanto, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha del tutto omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. formulata dalla difesa all'udienza del 20 settembre 2012. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata sul punto con rinvio per nuovo esame.

2. In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica. Così deciso 1'11/05/2021 Il Consigliere est