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Sentenza — n. 35450/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35450/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35450/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 7 gennaio 2020 la Corte di appello di Bari ha confermato quella con il cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha dichiarato Luigi Fusato colpevole dei reati connessi alla detenzione ed al porto di dieci pistole semiautomatiche clandestine, di due silenziatori, del relativo munizionamento, nonché alla detenzione di una banconota falsa da venti euro, e lo ha condannato, previa applicazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e riconoscimento della continuazione tra i reati, alla pena, diminuita per la scelta del rito, di quattro anni ed otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35450/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Parole chiave

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lacune probatorie guida nonostante revoca della patente inutilizzabilità delle prove illecite dubbio circa il carattere di infrazione false dichiarazioni senza giuramento motivi probatori

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FUSATO LUIGI nato a BARI il 09/01/1949 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; letta la requisitoria, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 gennaio 2020 la Corte di appello di Bari ha confermato quella con il cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città ha dichiarato Luigi Fusato colpevole dei reati connessi alla detenzione ed al porto di dieci pistole semiautomatiche clandestine, di due silenziatori, del relativo munizionamento, nonché alla detenzione di una banconota falsa da venti euro, e lo ha condannato, previa applicazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e riconoscimento della continuazione tra i reati, alla pena, diminuita per la scelta del rito, di quattro anni ed otto mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

2. Luigi Fusato propone, con l'assistenza degli avv.ti Augusto Bellino e Vincenzo Demichele, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto la sua consapevolezza in ordine al contenuto della busta rinvenuta sul sedile anteriore destro dell'autovettura da lui condotta sulla scorta di considerazioni illogiche e contrastanti con il compendio istruttorio.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'ad. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta del 29 marzo 2021, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, il 7 aprile 2021, ha depositato atto con il quale ha riproposto le censure articolate con il libello introduttivo del presente giudizio e chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censura manifestamente infondata.

2. Luigi Fusato è stato sorpreso, il 23 aprile 2018, nel possesso di un arsenale, composto da dieci pistole semiautomatiche e clandestine, due delle quali predisposte per l'inserimento di silenziatore, da due silenziatori e da 500 cartucce. Armi e munizioni sono state rinvenute all'interno di una busta in plastica, poggiata sul sedile anteriore destro della Ford Focus condotta da Fusato, che conteneva dieci involucri in cellophane sigillati, all'interno di ciascuno dei quali erano inseriti un'arma ed un'ulteriore busta sigillata con cinquanta munizioni. 2.1.

La Corte di appello ha, in proposito, ritenuto che l'imputato fosse perfettamente consapevole della natura e della consistenza degli oggetti da lui trasportati. A tal fine, ha, in primo luogo, ricordato che Fusato, dopo avere inutilmente cercato, all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, di sviare l'attenzione dalla Ford Focus, ed essersi avvalso, in sede di convalida, della facoltà di non rispondere, ha reso, in udienza preliminare, dichiarazioni del tutto inverosimili e, dunque, da reputarsi frutto di un atteggiamento ispirato a radicale mendacio.

Ha, ulteriormente, opinato come, sul piano logico, debba escludersi che un compito tanto delicato possa essere stato affidato ad un soggetto non legato da un rapporto di stretta fiducia con i correi e, dunque, messo preventivamente a parte di quanto presente all'interno della busta in plastica. Tanto, ha aggiunto, in coerenza con la storia criminale di Fusato, già condannato, in passato, per reati in materia di armi. 2.2. Il ricorrente, per contro, taccia di manifesta illogicità il ragionamento seguito dai giudici di merito che, nell'accreditare la tesi della consapevolezza, in capo all'agente, dell'illiceità della condotta posta in essere, non chiarisce perché la predetta condizione psicologica debba essere riferita a reati in materia di armi, per di più clandestine, anziché ad altra tipologia di beni di origine illecita.

Osserva, al riguardo, che l'argomento, valorizzato dai giudici di merito, del suo pregresso coinvolgimento in vicende criminali aventi ad oggetto armi è, a ben vedere, neutro, posto che egli vanta, del pari, precedenti in materia di banconote false o sostanze stupefacenti, sicché analoga considerazione avrebbe potuto essere compiuta in relazione all'ignoto contenuto della busta collocata sul sedile lato passeggero del veicolo. Aggiunge che la collocazione dell'unica banconota falsa, separata dalle altre da lui detenute, induce ad ipotizzare che essa gli sia stata consegnata a titolo esemplificativo del contenuto della busta il cui trasporto gli è stato affidato.

Sostiene, di conseguenza, che i delitti ascrittigli ai primi tre capi di imputazione avrebbero dovuto essere qualificati, in forza del canone in dubio pro reo, nel solo reato di ricettazione. 2.3. La doglianza è palesemente priva di pregio, in quanto intesa alla rivalutazione di circostanze di fatto delle quali i giudici di merito hanno offerto una interpretazione scevra da qualsivoglia sintomo di illogicità, tantomeno manifesta, o di contraddittorietà. Una volta, invero, acclarato che Fusato assunse un compito di enorme delicatezza, quale quello consistente nello spostamento di un carico di armi micidiali, destinate — anche perché prive di segni di identificazione, corredate di ampio munizionamento e, due di esse, di silenziatore — ad essere immesse sul mercato clandestino e, con ogni probabilità, al compimento di gravissimi fatti di sangue, è del tutto logico inferire, come ha fatto la Corte di appello, che l'odierno ricorrente sia stato precisamente informato, in forza dell'imprescindibile relazione fiduciaria sottesa all'affidamento dell'incarico, del contenuto della busta, cioè che i correi lo abbiano reso edotto non solo che egli stava effettuando un trasporto genericamente rischioso, ma anche della tipologia di beni che gli erano stati consegnati.

L'argomento di ordine razionale trova, del resto, conforto nelle informazioni acquisite in ordine alla materiale collocazione di armi e munizioni, poste all'interno di involucri in cellophane e, quindi, di una busta in plastica gialla e blu, recante il logo di un supermercato, che, anche perché poggiata in immediata prossimità del conducente, consentiva di apprezzare senza difficoltà alcuna ab extemo la consistenza degli oggetti ivi inseriti. In linea con l'impostazione di accusa si pongono, vieppiù, l'atteggiamento serbato dall'imputato all'atto del patito controllo, altamente sintomatico di precisa coscienza delle conseguenze cui egli sarebbe andato incontro in caso di rinvenimento della busta e del suo contenuto, nonché la totale inattendibilità della versione dei fatti da lui ammannita, della quale, dunque, non può tenersi conto neanche nella parte relativa ai termini dell'accordo che egli assume di avere siglato con persona sino a quel momento sconosciuta; né, va conclusivamente rilevato, Fusato ha introdotto argomenti tali da indurre quantomeno il dubbio che egli sia rimasto all'oscuro dell'oggetto del trasporto.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas