Sentenza — n. 35349/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 6/10/2020, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Adamo Leonzio e, contestualmente, gli ha applicato la detenzione domiciliare in relazione alla pena di un anno di reclusione inflitta con la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 16/3/2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 24 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35349/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza. In tali evenienze, a nulla rileva che la relativa notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che, in udienza, sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., atteso che qualora, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda alla designazione di un difensore d'ufficio, viene leso il diritto dell'imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01).
Parole chiave
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guente SENTENZA sul ricorso proposto da Leonzio Adamo, nato a Ortona il 4/1/1961, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data 6/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 6/10/2020, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Adamo Leonzio e, contestualmente, gli ha applicato la detenzione domiciliare in relazione alla pena di un anno di reclusione inflitta con la sentenza della Corte di appello dell'Aquila del 16/3/2018.
2. L'avv. Giulio De Fidelibus, difensore di fiducia di Adamo Leonzio, ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per là motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale e la nullità dell'ordinanza per violazione del diritto alla difesa tecnica previsto dall'art. 24 Cost., a seguito della mancata notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 6/10/2020, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova. Detto avviso, infatti, non sarebbe stato notificato all'avv. Antonio Tenaglia del Foro di Chieti, difensore di fiducia nel procedimento di opposizione, con grave pregiudizio per il diritto alla difesa dell'opponente.
3. In data 24/6/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.
c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza. In tali evenienze, a nulla rileva che la relativa notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che, in udienza, sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., atteso che qualora, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda alla designazione di un difensore d'ufficio, viene leso il diritto dell'imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01).
3. Nel caso qui scrutinato, dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale, accessibili a questo Collegio in ragione della natura processuale della questione dedotta (così Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n.. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304, secondo cui, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo la Corte è «giudice anche del fatto» e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali), emerge che il decreto di fissazione dell'udienza camerale era stato ritualmente notificato all'avv. Tenaglia in data 31/7/2021, con messaggio di accettazione della notifica telematica, compiuta via «pec», alle 12.55.16. Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza dell'unico motivo ,di doglianza proposto dalla parte con l'odierno ricorso.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9/9/2021 Il Cons