Sentenza — n. 35348/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Abate Michele, nato a Cerignola il 23/7/1972, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data 6/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza in data 6/10/2020, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Michele Abate, ammettendolo alla misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35348/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In data 24/6/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Abate Michele, nato a Cerignola il 23/7/1972, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data 6/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza in data 6/10/2020, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Michele Abate, ammettendolo alla misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
2. L'avv. Giovanni Quarticelli, difensore di fiducia di Michele Abate, ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo, con un unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità del procedimento camerale, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. in relazione agli art. 127, commi 1 e 5, 678 e 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., conseguente all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale. Nel dettaglio, il ricorso lamenta l'omessa notifica allo stesso difensore di fiducia, avv. Quarticelli, del decreto di fissazione dell'udienza del 3/12/2019 dinnanzi al Tribunale di sorveglianza, avente ad oggetto l'istanza di affidamento in prova e di detenzione domiciliare; decreto, notificato al difensore di ufficio, avv. Danilo Iannarelli (erroneamente indicato, in tale atto, come difensore di fiducia).
3. In data 24/6/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Giova preliminarmente ricordare che ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., l'ordine di esecuzione della pena e il relativo decreto di sospensione devono essere notificati al difensore nominato per la fase dell'esecuzione, o, in difetto, a quello che ha assistito il condannato .nella fase del giudizio; e in quest'ultimo caso il difensore di fiducia del giudizio di cognizione è legittimato alla presentazione dell'istanza finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione (Sez. 1, n. 22945 del 4/5/2017, Lucato, Rv. 270971 - 01). Nelle stesse ipotesi, al medesimo difensore deve essere notificato l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'istanza di misura alternativa presentata a seguito della sospensione dell'ordine di carcerazione (Sez. 1, n. 5395 del 13/1/2010, Carrisi, Rv. 246567 - 01; Sez. 1, n. 21761 del 27/5/2014, De Marzio, Rv. 262306 - 01; Sez. 1, n. 2982 del 7/11/2019, dep. 2020, Gasmi, Rv. 278467 - 01).
3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dopo avere notificato l'ordine di carcerazione e il relativo decreto di sospensione, emessi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, all'avv. Giovanni Quarticelli, difensore di fiducia nominato nella fase della cognizione, il quale aveva successivamente presentato la richiesta di misura alternativa, ha notificato il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione dell'istanza in questione a un altro difensore, erroneamente indicato come di fiducia, sicché la relativa notifica, al pari di quelle relative ai successivi rinvii della trattazione, deve ritenersi nulla per violazione dell'art. 179 cod. proc. .pen., secondo quanto condivisibilmente prospettato nell'odierno ricorso.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. PER QUESTI MOTIVI Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza de