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Sentenza — n. 35341/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35341/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35341/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 6 ottobre 2020, rigettava il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di l'Aquila in data 18 Marzo 2020, che aveva accolto la richiesta di Francesco Amantea, detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., di poter cucinare gli alimenti acquistati al sopravvitto senza previsione di fasce orarie, previa disapplicazione dell'ordine di servizio in data 12 novembre 2018 che prevedeva due fasce orarie per la cottura dei cibi, e, precisamente, dalle ore 11 e le 13 e dalle ore 16.30 alle 18. Il Tribunale riteneva che le limitazioni previste fossero illegittime in quanto imponevano divieti che non trovavano alcuna giustificazione funzionale alle finalità perseguite dal regime 41-bis Ord. pen., risolvendosi in un inutile e non motivato trattamento ulteriormente afflittivo del detenuto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35341/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione, ammissibile soltanto per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen., è fondata. Ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. (novellati dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014) l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza in caso di inosservanza, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».

Parole chiave

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regime penitenziario osservanza dei termini restrizione di libertà controllo periodico della detenzione orario di lavoro mantenimento della carcerazione di sicurezza
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, nel procedimento nei confronti di AMANTEA FRANCESCO nato a PATERNO il 10/01/1970 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAEMANUELA GUERRA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza in data 6 ottobre 2020, rigettava il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di l'Aquila in data 18 Marzo 2020, che aveva accolto la richiesta di Francesco Amantea, detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., di poter cucinare gli alimenti acquistati al sopravvitto senza previsione di fasce orarie, previa disapplicazione dell'ordine di servizio in data 12 novembre 2018 che prevedeva due fasce orarie per la cottura dei cibi, e, precisamente, dalle ore 11 e le 13 e dalle ore 16.30 alle 18. Il Tribunale riteneva che le limitazioni previste fossero illegittime in quanto imponevano divieti che non trovavano alcuna giustificazione funzionale alle finalità perseguite dal regime 41-bis Ord. pen., risolvendosi in un inutile e non motivato trattamento ulteriormente afflittivo del detenuto.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l'Amministrazione Penitenziaria, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen., in particolare l'art. 41-bis, comma 2-quater lett.

f) Ord. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett e), vizio di motivazione. L'Amministrazione ricorrente assume che del tutto erroneamente il giudice di merito abbia ritenuto che il detenuto soggetto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. abbia in subiecta materia gli stessi diritti dei detenuti a regime ordinario e che non esistono ragioni di sicurezza per differenziare le discipline. In realtà, sottolinea, la stessa Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità del divieto tout court di cottura dei cibi con la sentenza n. 186 del 2018 non ha affatto escluso che l'Amministrazione possa adottare misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità.

E la previsione di fasce orarie, rimarca la ricorrente, discende dall'esigenza di regolamentare detta attività e contemperarla con altre della vita comune. Anche la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che la previsione di fasce orarie risponde alla necessità di regolamentare il diritto di cucinare dei detenuti, al fine di contemperare le diverse esigenze che la vita in comune impone di valutare e, come tale, detta previsione non incide, né pregiudica un diritto soggettivo del detenuto, che, con l'osservanza delle regole interne, è suscettibile di ampia fruizione (tra le altre, Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio).

In definitiva, l'Amministrazione ricorrente richiede raccoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria pervenuta il 12 maggio 2021 il Procuratore generale presso questa Corte ha richiesto raccoglimento del ricorso e, per l'effetto, disporre l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, osservando che la disciplina oraria del diritto di cucinare rappresenta esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett.

b) del d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata». Di conseguenza, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia).

Viene condiviso il rilievo dedotto dall'Amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi incide essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che in questo caso non parrebbe essere stata esercitata con "modalità manifestamente irragionevoli" o "sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto"». Incongruo, infine, viene ritenuto il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l'art. 41-bis Ord.

Pen., comma 2-quater, lett. f), limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, posto che detta pronuncia non comporta, necessariamente, che essi non debbano sottostare alle regole del carcere che disciplinano le modalità con le quali tale facoltà è consentita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione, ammissibile soltanto per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen., è fondata. Ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. (novellati dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014) l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza in caso di inosservanza, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».

Tale rimedio consente al soggetto ristretto di ottenere un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva (tra le altre, Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996), e di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva in contrasto con diritti soggettianche a causa della irragionevolezza, sproporzione e incongruità delle scelte dell'Amministrazione, fermo restando che il controllo giurisdizionale deve rimanere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo sconfinare sul piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria.

Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto». Con riferimento al caso in esame, che involge questioni in materia di cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., può affermarsi che tale posizione soggettiva è, in via astratta, configurabile, non solo perché si tratta di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi che, come tali, hanno immediata incidenza anche sul diritto alla salute, ma, anche, nella prospettiva che eventuali irragionevoli differenziazioni sul piano trattannentale del regime ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto alla disciplina ordinaria, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, si pongono in conflitto con la necessaria finalità rieducativa della pena ed in violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, come puntualizzato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (in questi termini, Corte cost., sent. n. 186 del 2018; n. 149 del 2018; 351 del 1996).

Il Collegio ritiene importante ribadire che l'art. 41-bis Ord. pen. configura testualmente il contenuto del regime differenziato in termini di "sospensione", totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La norma giustifica espressamente tale eccezionale sospensione, e le restrizioni che ne derivano, dalla motivata «necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza» ed è strettamente funzionale «al conseguimento del fine suddetto», con la conseguenza, pertanto, che laddove l'intervento non scaturisca dalla necessità di perseguire e consolidare suddette finalità preventive, il trattamento ordinario dovrebbe rispandersi.

In merito alla conciliabilità del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto al quadro costituzionale, numerosi sono gli interventi della Corte costituzionale che hanno definito non solo gli obiettivi cui tende tale regime ma anche i limiti cui è soggetta la sua applicazione. Come chiarito da tempo dalla Corte costituzionale, il regime differenziato, mira a contenere la pericolosità di determinati detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (in questi termini, Corte cost., sent. n. 97 del 2020, n. 186 del 2018, n. 376 del 1997, n. 122 del 2017; ord. n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998).

In sostanza, viene puntualizzato, la sospensione delle regole ordinarie mira ad evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (così, Corte cost., sent. n. n. 97 del 2020, 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 143 del 2013). Quanto ai limiti cui soggiace l'applicazione del regime differenziato, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in base all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., è possibile sospendere solo l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le richiamate esigenze di ordine e sicurezza.

Correlativamente, ha affermato non potersi disporre misure che, a causa del loro contenuto, non siano riconducibili a quelle concrete esigenze, poiché si tratterebbe in tal caso di misure palesemente incongrue o inidonee rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al circuito differenziato. Se ciò accade, non solo le misure in questione non risponderebbero più al fine in vista del quale la legge consente siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, «divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale» (sentenza n. 351 del 1996).

In conformità con la giurisprudenza costituzionale, questa Corte ha rimarcato che la funzione del regime differenziato consiste nel contenimento della pericolosità dell'imputato o del condannato, in grado di proiettarsi, nonostante la carcerazione in atto, all'esterno dell'istituto, mediante l'adozione di prescrizioni volte a rescindere i collegamenti tra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali e tra essi e i componenti delle associazioni che si trovano in libertà (tra le altre, in motivazione, Sez.1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, amato, Rv. 2781880;

Sez .1, n. 35242 del 6/11/2020, Amantea, 280316). È perciò evidente, come, appunto, puntualizzato da questa Corte, che l'art. 41-bis Ord. pen. «[...] non risulta affatto 'demandare in toto alla competenza ministeriale' i contenuti del trattamento applicabile ai detenuti portatori di 'pericolosità qualificata', né ha dettato una regolamentazione 'speciale' dell'istituto, che si sovrapponga totalmente a quella ordinaria» (tra le altre, Sez. 1, n. 49725 del 26/11/2013, Dell'Aquila, Rv. 258764, in motivazione). Ed infatti, come già messo in luce, il contenuto del "regime detentivo speciale" risulta regolato dalla legge con previsioni operanti su un doppio livello.

Un primo livello, per così dire "generale",. caratterizzato dalla regola della proporzionalità, in virtù della quale sono ammesse solo restrizioni al regime ordinario che siano necessarie agli scopi di prevenzione cui la misura è finalizzata. Il secondo livello di regole, invece, indica e precisa i contenuti del regime. In definitiva, dunque, non sono giustificabili regole che delineino un regime carcerario "più duro" rispetto a quello ordinario, se sganciate dalle ragioni e finalità indicate dal legislatore, che costituiscono, appunto, al tempo stesso il fondamento ed il limite della legittimità di tale regime.

In questa prospettiva, pertanto, il giudice di sorveglianza, ogniqualvolta deve pronunciarsi in sede di reclamo ex art. 35-bis sulla legittimità di determinate restrizioni derivanti dal regime 41-bis Ord. pen., è tenuto ad un'operazione metodologica tesa a verificare la congruità delle censurate limitazioni, sulla base del principio costituzionale, secondo cui «nelle operazioni di bilanciamento non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango» (così, Corte cost., sent. n. 143 del 2013), che nel caso specifico è, appunto, rappresentato dal mantenimento dell'efficacia preventiva del regime speciale.

In sostanza, il giudice di sorveglianza è chiamato a valutare in quale misura la singola restrizione ai diritti soggettivi del detenuto in regime speciale incida in termini di accrescimento della tutela e delle garanzie di «difesa sociale e sicurezza pubblica» (in questi termini, Corte cost., n. 97 del 2020). Ciò premesso, con specifico riferimento alla questione in esame, è, pertanto, importante che il giudice accerti e dia motivatamente conto se la particolare disciplina in tema di orari di cottura dei cibi, prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis, risponda alle finalità e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza sopra indicati. 1.1.

Il Collegio intende ribadire l'orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale la disciplina che vieta di cucinare al di fuori delle fasce orarie stabilite dalla circolare in data 12 novembre 2018 (dalle ore 11 alle ore 13; dalle ore 16, 30 alle 18) costituisce in via di principio un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, in base al quale: «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino;

Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532;). In tale ambito, invero, la scelta amministrativa di vietare di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie può rappresentare un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all'interno delle camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla citata sentenza n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.

In altri termini, la previsione di fasce orarie "di rispetto" per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all'esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l'ordinata convivenza all'interno degli spazi detentivi, così come la possibilità, per il personale addetto, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati, tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia).

Deve, pertanto, condividersi il rilievo dell'Amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi abbia inciso essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che in questo caso non parrebbe essere stata esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio).

Ad avviso del Tribunale di sorveglianza, la cottura di cibi in orari diversi non recherebbe fastidio o disagio ad altri detenuti, in quanto avviene all'interno della cella singola occupata dal detenuto che, sempre da solo, li consumerebbe all'interno della propria camera. In realtà, il giudice di merito non ha fornito, al riguardo, una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l'avere definito le fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato abbia costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camera detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le eventuali concrete esigenze organizzative vigenti all'interno della sezione 41-bis Ord. pen. dell'istituto ove è ristretto Amantea, che potrebbero giustificare una differenziazione delle regole rispetto a quelle adottate nelle sezioni a circuito ordinario.

In tal senso non appare pertinente il richiamo della già citata sentenza n. 186 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al suddetto regime: questa decisione ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza che, però, ciò abbia implicato la necessaria conseguenza che gli stessi non possano essere destinatari di regole penitenziarie disciplinanti le modalità di esercizio del diritto stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria).

Ritiene il Collegio, pertanto, che debba essere chiarito se la previsione di fasce orarie, stabilita nell'istituto stesso, sussista solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato e sia in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto atto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all'interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché esclusivamente discriminatorio.

In ordine a tale questione, pertanto, deve pervenirsi all'annullamento del provvedimento impugnato, rinviando al Tribunale per nuovo giudizio nel quale andrà operata un'ulteriore verifica, con libertà valutativa