Sentenza — n. 35340/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Lila Elis, tendente ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1956/14 resa il 20 giugno 2014 e, comunque, la restituzione nel termine per impugnarla. Il giudice dell'esecuzione, disattendendo i rilievi dedotti a supporto dell'istanza, rilevava che, nel giudizio di cognizione di primo grado, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e quello che disponeva il giudizio erano stati notificati a mani proprie a Lila Elis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35340/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso Lila Elis, tramite il proprio difensore, denunziando, con unico motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che si è erroneamente escluso il diritto del ricorrente a continuare a ricevere le notificazioni presso il domicilio in Mirandola, via Ardito Desio n. 4, a causa dei mancati avvertimenti prescritti dall'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. Nessuna sanatoria dell'invalidità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di appello poteva verificarsi in ragione della precedente partecipazione dell'imputato al giudizio di primo grado. Nell'intestazione dell'atto di appello, sottoscritto da Lila Elis, si specificava ancora che lo stesso era domiciliato in Mirandola, via Ardito Desio n.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LILA ELIS nato a DURAZZO( ALBANIA) il 12/03/1985 avverso l'ordinanza del 15/12/2020 del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Pesaro, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Lila Elis, tendente ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1956/14 resa il 20 giugno 2014 e, comunque, la restituzione nel termine per impugnarla. Il giudice dell'esecuzione, disattendendo i rilievi dedotti a supporto dell'istanza, rilevava che, nel giudizio di cognizione di primo grado, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e quello che disponeva il giudizio erano stati notificati a mani proprie a Lila Elis.
Lo stesso allora non aveva dichiarato o eletto domicilio in Mirandola, via Ardito Desio n. 4, ove avvenivano le notificazione, risultando dagli atti solo che l'imputato in quel momento era domiciliato in tale indirizzo. Neppure dopo era intervenuta dichiarazione o elezione di domicilio. Nessun avvertimento era stato dato all'interessato che, in caso di mancata elezione o dichiarazione di domicilio, le successive notificazioni sarebbero state eseguite presso il medesimo indirizzo di cui sopra. In ogni caso, l'imputato dopo avere partecipato al giudizio di primo grado, aveva proposto appello tramite il nuovo difensore di fiducia nominato prima di lasciare il territorio dello Stato.
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e quella dell'avviso di deposito della sentenza di appello erano state ritualmente svolte per l'imputato nei confronti del difensore ex art. 158 comma 8-bis cod. proc. pen. sussistendo tutte le condizioni per l'applicazione di questa disposizione, posto che l'imputato non aveva mai eletto o dichiarato domicilio. Tale difensore aveva poi proposto ricorso per cassazione, rappresentando che l'imputato, residente a Fano via Piceno n. 67, aveva eletto domicilio presso di lui. Sicché, la circostanza che si fosse proceduto alla notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di appello presso l'indirizzo di Mirandola non poteva rilevare al fine di far ritenere non decorso per il medesimo imputato il termine per proporre impugnazione, né del resto poteva precludere la conoscenza del procedimento.
2. Propone ricorso Lila Elis, tramite il proprio difensore, denunziando, con unico motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione. Deduce che si è erroneamente escluso il diritto del ricorrente a continuare a ricevere le notificazioni presso il domicilio in Mirandola, via Ardito Desio n. 4, a causa dei mancati avvertimenti prescritti dall'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. Nessuna sanatoria dell'invalidità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di appello poteva verificarsi in ragione della precedente partecipazione dell'imputato al giudizio di primo grado. Nell'intestazione dell'atto di appello, sottoscritto da Lila Elis, si specificava ancora che lo stesso era domiciliato in Mirandola, via Ardito Desio n.
4. Il contenuto del ricorso per cassazione presentato dal difensore non poteva incidere sulla dichiarazione o elezione di domicilio, essendo essi atti personali a forma vincolata. Di talché, non essendo intervenuta la rituale notificazione della sentenza di appello all'imputato, il ricorso avverso tale sentenza non poteva consumare la potestà di impugnare in capo allo stesso. Né il giudice dell'esecuzione, citando la sentenza delle Sezioni Unite n. 58120 del 2017, aveva tenuto conto che, secondo quanto ricordato dalla stessa, l'art. 161 cod. proc. pen. concerne l'individuazione del luogo della notificazione, mentre l'art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen. ne regola solo le modalità nei confronti dell'imputato, non detenuto, che abbia nominato un difensore di fiducia senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio secondo la procedura prescritta dall'art. 161 cod. proc.
Inoltre, andava considerato che nella stessa pronuncia delle Sezioni Unite si era rilevato che, in caso di mancata notificazione nel domicilio dichiarato o eletto, la conseguente nullità non può ritenersi sanata dall'assenza di allegazione ad opera del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Conoscenza, questa, che comunque era stata rappresentata come non avvenuta, in ragione dell'interruzione di ogni rapporto con il legale dovuta all'espulsione dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Le censure, che si oppongono all'irrevocabilità della decisione e pertanto all'esecutività del titolo, poggiano anzitutto sulla prospettazione secondo cui il ricorrente aveva formalizzato una dichiarazione di domicilio nell'indirizzo di Mirandola. Ma, come rilevato nel provvedimento impugnato, ciò non è avvenuto. La difesa oppone al riguardo alcuni non conferenti riferimenti negli atti al solo fatto che Lila risultava in un certo momento "domiciliato" nel suddetto indirizzo. Il ricorso, per il resto, sempre censurando la validità delle notificazioni al difensore di fiducia nel frattempo nominato, continua a invocare la necessità che esse avvenissero invece nel medesimo indirizzo di cui sopra, ma in un periodo in cui le stesse censure danno conto che ivi non potevano perfezionarsi nei confronti di Lila Elis in quanto si era allontanato dall'Italia senza più rientrarvi.
Sicché, in ogni caso si riconosce che, essendo impossibile procedere alla notificazione in quell'unico luogo in precedenza "determinato" come domicilio, le / notificazioni di cui trattasi andavano effettuate, come avvenuto, al difensore.Al riguardo, la difesa, asserendo la presenza di altre persone in grado di ricevere l'atto, ignora che il domicilio "determinato" come configurato non era più tale, per cui nessuna modalità di consegna poteva validamente perfezionarsi. Il ricorso prospetta, per altro verso, una nullità ai sensi dell'art. 171 lett.
e) cod. proc. pen. relativa all'assenza dei precedenti avvertimenti che non è deducibile in sede di esecuzione, poiché, non configurando la mancanza della notificazione, rimane oramai superata dall'avvenuta formazione del giudicato. Ad ogni modo, neppure colgono nel segno i connessi rilievi secondo cui la consegna al difensore non avrebbe consentito all'imputato di conoscere gli atti. Infatti, come descritto dal giudice dell'esecuzione, ci si trova dinanzi a un rapporto fiduciario con l'imputato che ha continuato a manifestare i suoi effetti nel tempo e dunque le conseguenti veicolazioni delle informazioni, così come dimostrato dalla coltivazione da parte del legale dell'appello e poi del ricorso per cassazione, conformemente ad altro mandato con procura speciale rilasciatogli in data 19 marzo 2012, senza che quindi possa rilevare la mera circostanza che l'imputato, una volta espulso, non abbia più scelto, come aveva fatto per il primo grado, di chiedere l'autorizzazione a rientrare in Italia per partecipare al giudizio.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, tutte le doglianze svolte nel ricorso risultano infondate, cosicché l'impugnazione va rigettata e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 gi