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Sentenza — n. 35339/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35339/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35339/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen, rigettava l'istanza nell'interesse di Giuseppe Porcelli, con la quale era stata chiesto di dichiarare non esecutiva la sentenza della stessa Corte in data 15 marzo 2018 a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 670 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35339/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta, infatti, della considerazione di profili che attengono tutti alle sole modalità di presentazione dell'impugnazione, in modo da non potere mai intaccare l'autonoma titolarità della legittimazione per l'imputato, laddove lo stesso non abbia dato un incarico specifico al medesimo difensore di proporre l'impugnazione avverso la sentenza il cui estratto contumaciale non gli è stato notificato (così come risulta sempre dovuto). Poiché ciò nella specie non si è verificato, la sentenza non è esecutiva in quanto sottoposta ancora a gravame.

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione revoca dell'esecutore testamentario sentenza contumaciale esecuzione della sentenza deposizione inattendibile ripristino dell'effetto sospensivo

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
art. 670 cod. proc. pen
Tale obbligo non era stato osservato, sicché la sentenza dì condanna non poteva risultare irrevocabile e dunque esecutiva nella sede delle verifiche rimesse al giudice dell'esecuzione chiamato a pronunciarsi sull'istanza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorsoproposto da: PORCELLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/07/1975 avverso l'ordinanza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOuditala relazione svolta dal Consigliere Roberto Binentii; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen, rigettava l'istanza nell'interesse di Giuseppe Porcelli, con la quale era stata chiesto di dichiarare non esecutiva la sentenza della stessa Corte in data 15 marzo 2018 a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale.

2. A ragione, nel provvedimento si rilevava che nel giudizio di appello Porcelli era stato assistìto da difensore di fiducia che aveva proposto in seguito ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, sicché, per effetto dell'esclusione della possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione secondo l'attuale formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., la dedotta mancata notificazione quanto all'estratto contumaciale di detta sentenza all'imputato non poteva avere conseguenze nella formazione del giudicato.

3. Avverso il provvedimento della Corte di appello di Milano propone ricorso per cassazione Giuseppe Porcelli, tramite il proprio difensore, lamentando inosservanza degli artt. 15 -bis legge n, 67 del 2014 e 548 comma 3 cod. proc. pen. (nella formulazione previgente), nonché degli artt. 670, 571, 607 e 613 cod. proc. Deduce che, in sede di proposizione dell'incidente di esecuzione, era stato rappresentato e dimostrato, tramite la documentazione allegata, che Porcelli nel giudizio di cognizione era stato irritualmente dichiarato assente, dovendo invero applicarsi, secondo le disposizioni previste dal succitato art. 15-bis, la disciplina della contumacia e perciò operare in seguito l'obbligo della notificazione all'imputato relativo all'estratto contumaciale.

Tale obbligo non era stato osservato, sicché la sentenza dì condanna non poteva risultare irrevocabile e dunque esecutiva nella sede delle verifiche rimesse al giudice dell'esecuzione chiamato a pronunciarsi sull'istanza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. Infatti, in tal caso non potevano risultare maturati i termini per l'impugnazione per l'imputato a decorrere dalla notificazione relativa all'estratto contumaciale. Egli era titolare di un'autonoma facoltà al riguardo che si aggiungeva a quella pur a suo tempo esercitata dai difensore. La sentenza, dunque, era ancora ricorribile per cassazione.

Una facoltà che era stata del resto al momento coltivata da Porcelli. A fronte di quanto rappresentato non rilevava quindi la disciplina in materia di rescissione del giudìcato, poiché ciò che si deduceva non era la mancata conoscenza del processo, ma l'assenza delle condizioni formali per il formarsi del giudicato, secondo regole volte comunque ad assicurare la dovuta conoscenza legale. Non poteva così rilevare la circostanza che il difensore avesse proposto ricorso per cassazione, così come improprio risultava il richiamo dell'attuale quadro normativo che non consente più il ricorso personale dell'imputato.

Si tratta, infatti, della considerazione di profili che attengono tutti alle sole modalità di presentazione dell'impugnazione, in modo da non potere mai intaccare l'autonoma titolarità della legittimazione per l'imputato, laddove lo stesso non abbia dato un incarico specifico al medesimo difensore di proporre l'impugnazione avverso la sentenza il cui estratto contumaciale non gli è stato notificato (così come risulta sempre dovuto). Poiché ciò nella specie non si è verificato, la sentenza non è esecutiva in quanto sottoposta ancora a gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ìnfondato per le ragìoni di seguito illustrate.

2. Va in primo luogo rilevato che parte delle doglianze ribadiscono alcune preliminari prospettazioni che il provvedimento impugnato non ha però disatteso, ossia che l'imputato avrebbe dovuto considerarsi contumace nel giudizio di appello, che allo stesso avrebbe dovuto notificarsi dopo l'appello l'avviso di deposito dell'estratto contumaciale e che non si è proceduto a tale incombenza. La motivazione adottata in linea di principio non si contrappone neppure agli insegnamenti di legittimità in tema di autonomia della facoltà dell'imputato di proporre impugnazione e a quelli consequenziali secondo cui detta facoltà non viene meno per il solo fatto che il difensore abbia proposto l'impugnazione, allorquando non sia decorso il termine per l'imputato secondo le condizioni che lo fanno decorrere ricollegabili al perfezionamento delle notificazioni nei suoi confronti.

Né si nega che in tal caso la definizione del giudizio instaurato a seguito dell'impugnazione del difensore possa non comportare il passaggio in giudicato della sentenza e di conseguenza l'esecutività della stessa, essendo ancora esercitabile l'autonoma facoltà di impugnazione da parte dell'imputato. Di contro, la motivazione mostra, per un verso, di puntare l'attenzione in particolare sul ricorso per cassazione, ponendo in evidenza che per esso è stato abolita la possibilità per l'imputato di proporre l'impugnazione personalmente. Per altro verso, il giudice dell'esecuzione sottolinea le condizioni del rapporto fiduciario di Porcelli con il difensore che aveva proposto il ricorso per cassazione.

Tale difensore, invero, come pure confermato da quanto esposto nel ricorso, era stato nominato dopo la sentenza di primo grado e aveva poi proposto l'appello, continuando così a manifestare il permanere del rapporto fiduciario professionale con l'imputato anche dopo la sentenza di secondo grado, tanto che per l'appunto proponeva il ricorso per cassazione nell'interesse dello stesso. Sono questi gli elementi su cui si basa la decisione in questa sede impugnata, che ha escluso nel particolare caso trattato la possibilità che sia ancora esercitabile la facoltà di proporre ricorso per l'imputato ìn ragione del mancato decorso del termine dovuto al difetto di notificazione nei suoi confronti.

3. Tale impostazione risulta coerente con le posizioni condivisibilmente assunte dalla Corte di cassazione, considerando le ricadute dell'abolizione del ricorso per cassazione personale da parte dell'imputato e la conseguente riconducibilità della proposizione di tale impugnazione unicamente in capo al difensore. In particolare, si è rilevato che, in ragione di questa specificità, l'omessa notificazione all'imputato dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale della sentenza di appello avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione il difensore, può in sé rilevare e risultare idonea a produrre nel prosieguo conseguenze solo nell'ipotesi in cui il difensore sia privo di investitura fiduciaria, valendo altrimenti la presunzione secondo cui, in forza dell'effettività del rapporto con il patrono che la difesa fiduciaria riflette, la sentenza impugnata sia stata portata previamente a conoscenza dell'imputato e il ricorso proposto dal difensore sia stato da lui stesso condiviso (in termini, in motivazione, Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, dep. 2021, Dì Giovanni, Rv. 281391).

Va poi chiarito che la stessa motivazione della sentenza Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121 citata nel ricorso (pagg. 4 e 5), ammette, sulla base degli stessi argomenti, la sussunzione della facoltà dell'imputato di ricorrere per cassazione in quella esercitata dal difensore, senza limitare la consumazione di tale potere, nell'ipotesi di omessa notificazione dell'estratto contumaciale, al solo caso ivi trattato del rilascio della procura speciale da parte dell'imputato. Considerazioni dello stesso genere di cui sopra, del resto, continuano a supportare l'orientamento secondo cui, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di appello o di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non può integrare di per sé causa di nullità, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, egli non ha facoltà dì proporre ricorso per cassazione personalmente (fra le altre, Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111;

Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103).

4. Orbene, nel caso di specie, quanto constatato in ordine alla continuità ed effettività del rapporto fiduciario fra l'imputato e il difensore che lo ha assistito in sede di giudizio di secondo grado e di legittimità, proponendo prima l'appello e poi il ricorso per cassazione, dà ampiamente conto, in ossequio ai principi sopra esposti, delle ragioni per cui deve ritenersi che anche la sentenza di appello sia stata resa nota all'imputato dal difensore e che entrambi abbiano condiviso il ricorso per cassazione per conto del primo. Si è pertanto consumato, per effetto del ricorso del difensore di fiducia, la facoltà di proporre impugnazione.

Ne deriva che, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, il passaggio in giudicato e l'esecutività della condanna non risultano preclusi dalla precedente omessa notificazione dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado. Del resto, a fronte dei chiari elementi di cui sopra, il ricorso finisce per opporne altri per nulla indicativi, poiché citano irrilevanti modalità formali di nomina o intendimenti, manifestati solo dopo il passaggio in giudicato, di avvalersi di altro difensore di fiducia all'epoca neppure nominato.

Ne discende l'infondatezza di tutte le doglianze mosse.

5. Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces