Sentenza — n. 35338/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo ricorre avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2021 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Rovigo non ha convalidato il fermo di Gorgan Ana Maria operato il 23 gennaio 2021 dai militari della Stazione dei Carabinieri di Costa di Rovigo in ordine al reato di tentato omicidio aggravato ai danni del compagno con lei convivente, Ailoaie Silviu. Secondo l'accusa, Gorgan avrebbe compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della parte offesa, avendola colpita al torace, sullo sterno e sul braccio sinistro (in zona omerale) con un coltello con lama pieghevole di 8 cm, del tipo "Opinel", provocandogli delle ferite e non riuscendo nel suo intento, perché la vittima indossava un giubbotto che aveva attutito i colpi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 282 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 35338/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il ricorrente, pertanto, il giudice di merito si sarebbe del tutto scostato dagli elementi di fatto acquisiti agli atti e non avrebbe valorizzato adeguatamente le circostanze concrete nelle quali era avvenuto il fermo, che, invece, avevano reso di evidenza assoluta il pericolo di fuga. Il ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di merito ha affermato che il fatto che l'indagata fosse cittadina di uno Stato dell'Unione Europea, con il quale vige la mutua assistenza giudiziaria, costituiva elemento comprovante l'assenza del pericolo di fuga.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROVIGOnel procedimento a carico di: GORGAN ANA MARIA nato il 23/05/1992 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/%444.te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Pietro Gaeta, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo ricorre avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2021 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Rovigo non ha convalidato il fermo di Gorgan Ana Maria operato il 23 gennaio 2021 dai militari della Stazione dei Carabinieri di Costa di Rovigo in ordine al reato di tentato omicidio aggravato ai danni del compagno con lei convivente, Ailoaie Silviu. Secondo l'accusa, Gorgan avrebbe compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della parte offesa, avendola colpita al torace, sullo sterno e sul braccio sinistro (in zona omerale) con un coltello con lama pieghevole di 8 cm, del tipo "Opinel", provocandogli delle ferite e non riuscendo nel suo intento, perché la vittima indossava un giubbotto che aveva attutito i colpi.
Il G.i.p. ha evidenziato che erano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza; che non risultavano elementi fondanti il pericolo di fuga, unica esigenza cautelare indicata dal pubblico ministero; che tale esigenza non poteva ravvisarsi nel fatto che Gorgan era cittadina rumena, in quanto la Romania era paese dell'Unione Europea in cui vigeva la mutua assistenza giudiziaria; che, quindi, non era necessario analizzare le altre esigenze cautelari che astrattamente avrebbero potuto rilevare; che le lesioni determinate alla parte offesa erano lievi; che era fondata l'eventualità che Gorgan, almeno inizialmente, avesse voluto difendersi da un'aggressione del compagno; che la stessa, di giovane età, era incensurata; che la pena concretamente pronosticabile era prossima al limite edittale inferiore (anni sette di reclusione); che, inoltre, la pena pronosticabile poteva essere inferiore ad anni quattro di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante comune dell'aver agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui; che, quindi, doveva essere rigettata la richiesta del pubblico ministero di applicare la misura cautelare massima; che anche la misura degli arresti donniciliari, che avrebbe potuto trovare esecuzione solo presso il domicilio della persona offesa, non poteva essere concessa per tale ragione; che, quindi, appariva sufficiente ad inibire a Gorgan ogni contatto con la persona offesa ai sensi dell'art. 282 bis cod. proc. pen.
2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, in fase di convalida dell'arresto o del fermo, il vaglio che avrebbe dovuto offrire doveva avere a oggetto soltanto la verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali usati dalla polizia giudiziaria. Nel caso di specie, la polizia giudiziaria aveva disposto il fermo di Gorgan in forza di chiari elementi, tra i quali il fatto che la stessa era arrivata da poco in Italia, che era indiziata di un grave reato, senza la possibilità di un alloggio se non quello condiviso con il compagno, che aveva un contratto a termine privo di garanzie di rinnovo e che non aveva legami affettivi (ad esclusione di quelli in essere con il compagno, certamente compromessi dagli eventi).
Secondo il ricorrente, pertanto, il giudice di merito si sarebbe del tutto scostato dagli elementi di fatto acquisiti agli atti e non avrebbe valorizzato adeguatamente le circostanze concrete nelle quali era avvenuto il fermo, che, invece, avevano reso di evidenza assoluta il pericolo di fuga. Il ricorrente, inoltre, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di merito ha affermato che il fatto che l'indagata fosse cittadina di uno Stato dell'Unione Europea, con il quale vige la mutua assistenza giudiziaria, costituiva elemento comprovante l'assenza del pericolo di fuga.
Secondo il ricorrente, invece, lo strumento dell'assistenza giudiziaria in materia penale (in forza del quale gli Stati membri possono prestarsi reciproca assistenza nella lotta contro la criminalità internazionale) non garantirebbe la reperibilità del destinatario di un procedimento penale, né sarebbe strumento idoneo a impedire il pericolo di fuga. Il giudice di merito, per di più, dopo aver motivato in ordine alla necessità di applicare la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non ha disposto nulla in ordine alla misura ritenuta idonea a garantire le esigenze cautelari con finalità socialpreventiva.
Il ricorrente, infine, evidenzia che l'indagata dopo due giorni la notifica del provvedimento impugnato, col quale era stata rimessa in libertà, aveva lasciato il territorio italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Come rilevato dal Procuratore generale, va preliminarmente osservato che l'ambivalenza dell'atto di impugnazione del pubblico ministero - il quale, da una parte si duole in via principale della mancata convalida del fermo, ma dall'altra propone taluni profili formali inerenti l'ordinanza cautelare - esige una prioritaria puntualizzazione circa l'ampiezza della devoluzione operata, in questa sede, dal ricorso. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha già avuto modo di chiarire che il ricorso per cassazione, esperibile contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di mancata convalida dell'arresto o del fermo, non è consentito avverso il diniego di applicazione della misura cautelare, impugnabile dal pubblico ministero con l'appello al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 310, comma 1, cod. proc. pen.; di conseguenza, qualora, con un unico ricorso, il pubblico ministero abbia impugnato entrambi i provvedimenti, il ricorso può essere deciso unicamente con riguardo alla mancata convalida, senza che, con riguardo al rigetto (anche implicito) della richiesta di misura, possa convertirsi in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 9524 del 12/06/2019, dep. 2020, Trombetta, Rv. 278565).
Dunque, anche per i delicati profili formali inerenti l'efficacia formale della cautela - omessa nella parte dispositiva del provvedimento, pur se presente in quella motiva - la sedes materiae è, eventualmente, il Tribunale del riesame in sede di appello, non già la Corte di cassazione, il cui intervento in questa fase non è evocabile per nessun profilo inerente l'ordinanza cautelare, sia esso sostanziale che formale. 1.2. Per quanto riguarda invece le doglianze relative alla mancata convalida del fermo, esse si palesano fondate. Come evidenziato nello stesso provvedimento impugnato, ai fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain Md Moynul, Rv. 276449).
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo, l'attuale indagata, al di là del grave titolo di reato la cui gravità indiziaria era stata espressamente riconosciuta dal giudice della convalida, risultava essere in una condizione di assoluta precarietà sul territorio italiano. La stessa, lavoratrice stagionale, era infatti giunta solo tre settimane prima dei fatti in Italia e aveva quale unico referente nel territorio la persona offesa, suo convivente. Secondo il Collegio, pertanto, ipotizzare che un soggetto in tali condizioni, gravato da un'imputazione così pesante, possa far ritorno nel proprio paese di origine - come correttamente evidenziato dal ricorrente - risponde a canoni di logica fondati su massime di esperienza ampiamente collaudate e costituenti specifici elementi di personalizzazione del pericolo di fuga, che il giudice aveva il dovere di valutare in modo specifico.
Si consideri, inoltre, che il giudice della convalida di un fermo o dell'arresto facoltativo in flagranza di reato deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri discrezionali (Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Riaviz, Rv. 236672). Il G.i.p., invece, anziché effettuare come si è detto la sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare e alla luce delle circostanze di fatto evidenziate, ha del tutto omesso di considerare le specifiche realtà fattuali della vicenda in esame, fornendo sul punto una motivazione del tutto apparente.
Di nessuna giuridica valenza, infine, appare essere l'argomento secondo il quale il pericolo di fuga sarebbe eliso dalla provenienza dell'indagata da uno Stato dell'unione europea (o da uno Stato con il quale esiste un trattato di assistenza giuridica bilaterale) atteso che tale circostanza non è idonea astrattamente ad elidere il pericoo di fuga del soggetto.
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo il provvedimento di fermo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo il provvedimento di fermo eseguito nei co