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Sentenza — n. 35337/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35337/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35337/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Stokic Srdjan ricorre avverso l'ordinanza del 13 gennaio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Vicenza che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, precedentemente concessa ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella misura di 96 giorni dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza con decreto penale di condanna del 26 luglio 2018, divenuto definitivo in ordine al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato non aveva adempiuto alle prescrizioni impostegli, non avendo svolto il lavoro di pubblica utilità secondo le ore prescritte; che Stokic, infatti, era stato assente senza alcuna giustificazione presso la Cooperativa Sociale "Insieme", nella quale avrebbe dovuto svolgere l'attività; che, quindi, doveva essere ripristinata la pena sostituita di giorni 90 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35337/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo, invece, è fondato. Il ricorso pone la questione in punto di diritto dell'individuazione degli effetti derivanti dall'interruzione del lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva applicata al condannato ai sensi dell'art. 186 cod. strada e del conseguente provvedimento di revoca, imponendo di verificare se operi in via retroattiva senza assegnare alcuna rilevanza al periodo di lavoro già svolto, oppure se debba tenersene conto mediante lo scomputo della pena residua ancora da eseguire, previo ragguaglio. Nel caso di specie, il giudice di merito ha revocato ex tunc la pena sostitutiva concessa dal giudice della cognizione.

Parole chiave

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ore di lavoro non effettuate riduzione dell'orario di lavoro sospensione dei lavori perdita di lavoro inevitabile congedo per motivi sociali assenza ingiustificata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STOKIC SRDJAN nato a POZAREVAC( SERBIA) il 28/01/1970 avverso l'ordinanza del 13/01/2021 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/se~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Ciro Angelillis, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente al ripristino integrale della pena sostituita, e il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Stokic Srdjan ricorre avverso l'ordinanza del 13 gennaio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Vicenza che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, precedentemente concessa ex art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella misura di 96 giorni dal G.i.p. del Tribunale di Vicenza con decreto penale di condanna del 26 luglio 2018, divenuto definitivo in ordine al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato non aveva adempiuto alle prescrizioni impostegli, non avendo svolto il lavoro di pubblica utilità secondo le ore prescritte; che Stokic, infatti, era stato assente senza alcuna giustificazione presso la Cooperativa Sociale "Insieme", nella quale avrebbe dovuto svolgere l'attività; che, quindi, doveva essere ripristinata la pena sostituita di giorni 90 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di fornire alcuna motivazione in ordine all'entità e alle circostanze della ritenuta violazione ai lavori di pubblica utilità, ma si sarebbe limitato ad affermare in maniera apodittica che il condannato aveva posto in essere una violazione delle prescrizioni disposte con il provvedimento di condanna. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe del tutto omesso di considerare la memoria del 7 gennaio 2021, con la quale la difesa aveva evidenziato che la sospensione della prestazione dei lavori di pubblica utilità era stata determinata dalla difficoltà di spostamento del condannato durante la vigenza delle normative limitative della circolazione delle persone dovute alla pandemia da Covid-19. 2.2.

Con il secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare il periodo di lavoro socialmente utile già svolto dal condannato, il quale aveva fornito la prestazione lavorativa per 95 ore sulle 192 previste. Il G.i.p., quindi, avrebbe dovuto scomputare tale periodo dalla pena sostituita, al fine di accertare la pena residua ancora da eseguire.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art 186, comma 9-bis, cod. strada prevede che il giudice procedente disponga la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino della pena sostituita, «in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità». La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire in senso più ampio che la nozione di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro non è limitata all'inadempimento in senso stretto dell'obbligo di prestazione dell'attività, ma comprende anche quei comportamenti colpevoli dell'agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l'ente pubblico (Sez. 1, n. 34234 del 29/05/2015, Ferrari, Rv. 264155).

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il condannato non aveva adempiuto alle prescrizioni impostegli, non avendo egli svolto il lavoro di pubblica utilità secondo le ore prescritte, ma rimanendo assente senza alcuna giustificazione, come rilevato dalla nota trasmessa dalla Cooperativa sociale. Le doglianze difensive, quindi, non possono trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che il giudice dell'esecuzione ha specificamente motivato in ordine alla gravità della violazione ascritta al condannato, rilevando come l'abbandono del lavoro di pubblica utilità si fosse verificato senza che il sottoposto avesse fornito alcun avviso o giustificazione della sua decisione; comportamento che, secondo la valutazione di merito - non scrutinabile in questa sede - doveva escludere la possibilità di una qualsiasi prognosi positiva in relazione all'evoluzione della personalità del sottoposto (Sez. 1, n. 2594 del 21/01/2021, Gbali, non mass.). 1.2.

Il secondo motivo, invece, è fondato. Il ricorso pone la questione in punto di diritto dell'individuazione degli effetti derivanti dall'interruzione del lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva applicata al condannato ai sensi dell'art. 186 cod. strada e del conseguente provvedimento di revoca, imponendo di verificare se operi in via retroattiva senza assegnare alcuna rilevanza al periodo di lavoro già svolto, oppure se debba tenersene conto mediante lo scomputo della pena residua ancora da eseguire, previo ragguaglio. Nel caso di specie, il giudice di merito ha revocato ex tunc la pena sostitutiva concessa dal giudice della cognizione.

Il G.i.p., così facendo, ha sancito in modo fattuale che il lavoro sostitutivo prestato per un certo tempo dal condannato non fosse idoneo a determinare per la riduzione in modo corrispondente della pena residua da scontare. Il Collegio ritiene non condivisibile questa opzione interpretativa, evidenziando la non retroattività della revoca, anche perché l'art. 186 cod. strada opera il richiamo esplicito, in quanto compatibile, all'istituto del lavoro di pubblica utilità come disciplinato dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che regola il procedimento davanti al giudice di pace e prevede le sanzioni irrogabili per i reati attribuiti alla sua competenza; viene in rilievo in particolare il disposto dell'art. 58, secondo il quale ad ogni effetto giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria.

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, pertanto, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456). Occorre, infatti, ribadire che l'attività imposta quale oggetto del lavoro di pubblica utilità, che risulti essere stata regolarmente svolta dal condannato (anche se per un tempo circoscritto rispetto all'intero) e sia stata poi seguita dalla revoca del provvedimento di sostituzione, è da qualificarsi quale espiazione di pena equiparata alla detenzione, con l'effetto che l'atto di revoca deve detrarre il relativo periodo dalla durata della pena detentiva originariamente inflitta, al fine di determinare la pena residua da espiare.

In sintesi, il giudice di merito non ha operato lo scomputo così prefigurato come necessario e il provvedimento emesso risulta essere viziato in relazione al profilo della retta applicazione della disciplina indicata, con i conseguenti riflessi sulla motivazione addotta.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca della sanzione sostituiva e rinviare per nuovo giudizio sul punto al giudice dell'esecuzione competente, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. / i_ -

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca della sanzione sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Gip del Tribunale di Vicenza. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso 1'11