Sentenza — n. 35336/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPrandini Andrea ricorre avverso l'ordinanza del 16 settembre 2020 del Tribunale di Brescia che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, precedentemente concesso ex art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per la durata di giorni 252 dal Tribunale di Brescia con sentenza del 7 febbraio 2013, definitiva il 7 novembre 2013, in sostituzione della pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, in ordine al reato guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35336/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 187, comma 8-bis, cod. strada, infatti, prevede che il giudice procedente disponga la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino della pena sostituita, «in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità». Il giudice dell'esecuzione, pertanto, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha correttamente individuato la causa della revoca della pena sostitutiva nell'inerzia di Prandini tra il 2015 e il 2016 presso la prima struttura individuata, a nulla rilevando che lo stesso condannato avesse successivamente trovato un nuovo Ente presso il quale poter svolgere i lavori di pubblica utilità.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PRANDINI ANDREA nato a LENO il 27/06/1983 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta da( Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/serrti‘e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Antonietta Picardi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Prandini Andrea ricorre avverso l'ordinanza del 16 settembre 2020 del Tribunale di Brescia che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, precedentemente concesso ex art. 187, comma 8-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per la durata di giorni 252 dal Tribunale di Brescia con sentenza del 7 febbraio 2013, definitiva il 7 novembre 2013, in sostituzione della pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, in ordine al reato guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'Associazione "Le Muse" nella quale doveva essere svolto il lavoro socialmente utile, a seguito delle numerose assenze ingiustificate del condannato da ottobre 2015, con nota del 10 febbraio 2016 aveva chiesto all'UEPE di Bologna l'interruzione della pena sostitutiva; che Prandini aveva svolto solo 148 ore delle 504 totali previste, nonostante i solleciti dell'UEPE del 26 luglio 2019; che all'udienza del 12 febbraio 2020 il condannato, pur avendo giustificato tale suo comportamento con asseriti impegni di lavoro, nonché avendo rappresentato di essere stato impossibilitato a raggiungere l'ente poiché aveva la macchina rotta, aveva di fatto ammesso di aver interrotto il lavoro di pubblica utilità per scelta volontaria; che all'udienza svolta in data 1 luglio 2020 la difesa aveva allegato documentazione della "Fondazioni Riunite ONLUS della bassa bresciana occidentale", con la quale il citato ente si era reso astrattamente disponibile ad accogliere il condannato per il completamento dei lavori di pubblica utilità, rappresentando, però, il necessario differimento dell'attività a causa delle limitazioni di accesso alla struttura imposte dall'emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19; che, pertanto, la condotta posta in essere dal condannato aveva integrato una violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Il giudice dell'esecuzione, quindi, rilevando che Prandini aveva svolto 148 ore di lavoro sulle 504 ore di lavoro previste, ha ripristinato la residua pena sostituita calcolata in giorni 166 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.
2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 187, comma 8-bis, cod. strada e 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che non incombeva alcun obbligo in capo al condannato di indicare l'ente preposto all'esecuzione dei lavori di pubblica utilità. Il ricorrente, infatti, dopo aver dichiarato di aver interrotto i lavori di pubblica utilità per motivi personali legati alla propria situazione lavorativa e familiare, aveva depositato la dichiarazione di disponibilità ad essere accolto da un diverso ente convenzionato con il Tribunale, chiedendo la prosecuzione dei lavori di pubblica utilità presso tale struttura.
Il giudice dell'esecuzione, quindi, preso atto dell'impraticabilità dei lavori di pubblica utilità, non avrebbe potuto imputare al condannato tale oggettiva situazione di difficoltà, riconducibile all'emergenza pandemica nazionale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di chiarire che eventuali ritardi imputabili esclusivamente alle pubbliche istituzioni, qualora effettivamente ricorrenti, non debbano ricadere sul condannato, il quale solo per tali inadempimenti imputabili ad altri si vedrebbe negato il beneficio in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).
In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto in sede di legittimità. Ci si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi argomentativi, e ciò a fronte di una puntuale esposizione degli elementi in fatto e in diritto fondanti il provvedimento di revoca, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta.
In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di merito ha evidenziato che il condannato tra il 2015 e il 2016 aveva scelto volontariamente di interrompere l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità presso l'Ente originariamente individuato, come si evinceva dalla nota del 10 febbraio 2016, con la quale l'Associazione "Le Muse", a seguito delle numerose assenze ingiustificate di Prandini, aveva chiesto l'interruzione della pena sostitutiva all'UEPE di Bologna. Invano è stato il tentativo dell'UEPE di sollecitare il condannato affinché rimediasse a tale condotta violativa delle prescrizioni, che per costante giurisprudenza di legittimità, costituisce già di per sé causa di revoca della pena sostitutiva in oggetto.
L'art. 187, comma 8-bis, cod. strada, infatti, prevede che il giudice procedente disponga la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con ripristino della pena sostituita, «in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità». Il giudice dell'esecuzione, pertanto, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha correttamente individuato la causa della revoca della pena sostitutiva nell'inerzia di Prandini tra il 2015 e il 2016 presso la prima struttura individuata, a nulla rilevando che lo stesso condannato avesse successivamente trovato un nuovo Ente presso il quale poter svolgere i lavori di pubblica utilità.
Le doglianze difensive, quindi, non possono trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che il giudice dell'esecuzione ha specificamente motivato in ordine alla gravità della violazione ascritta al condannato, rilevando in modo ineccepibile come l'abbandono del lavoro di pubblica utilità si fosse verificato senza che il sottoposto desse alcun avviso o giustificazione della sua decisione; comportamento che, secondo la valutazione di merito, non scrutinabile in questa sede, doveva escludere la possibilità di una qualsiasi prognosi positiva in relazione all'evoluzione della personalità del sottoposto (Sez. 1, n. 2594 del 21/01/2021, Gbali, non mass.).
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11/06/2021 Il Consigli