Sentenza — n. 35333/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza resa in data 11 novembre 2020 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di Arena Placido avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2019, con la quale lo stesso Tribunale aveva disposto la confisca della somma di euro 5.715,00 sequestrata all'interessato nel procedimento penale n. 1067/2019 R.G.N.R., definito con sentenza del 27 febbraio 2019, di applicazione di pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. A ragione osservava che l'importo, tutt'altro che modesto e assolutamente incompatibile con le condizioni reddituali e patrimoniali del condannato -soggetto disoccupato-, doveva ritenersi provento dell'attività di spaccio e come tale assoggettabile a confisca.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 240 cod. pen, art. 676 cod. proc. pen, art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990; Sentenza — n. 35333/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1067/2019 R.G.N.R., definito con sentenza del 27 febbraio 2019, di applicazione di pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. A ragione osservava che l'importo, tutt'altro che modesto e assolutamente incompatibile con le condizioni reddituali e patrimoniali del condannato -soggetto disoccupato-, doveva ritenersi provento dell'attività di spaccio e come tale assoggettabile a confisca.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARENA PLACIDO nato a MESSINA il 09/11/1987 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Lucia °dello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 11 novembre 2020 il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di Arena Placido avverso l'ordinanza del 7 ottobre 2019, con la quale lo stesso Tribunale aveva disposto la confisca della somma di euro 5.715,00 sequestrata all'interessato nel procedimento penale n. 1067/2019 R.G.N.R., definito con sentenza del 27 febbraio 2019, di applicazione di pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. A ragione osservava che l'importo, tutt'altro che modesto e assolutamente incompatibile con le condizioni reddituali e patrimoniali del condannato -soggetto disoccupato-, doveva ritenersi provento dell'attività di spaccio e come tale assoggettabile a confisca.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 240 cod. pen. e 676 cod. proc. pen. Rammenta il ricorrente che la confisca, secondo condivisi principi, può essere disposta in sede esecutiva solo ove obbligatoria, mentre la confisca del profitto del reato, cui l'ordinanza si è riferita, è facoltativa e può essere disposta solo dal giudice di merito nel momento in cui pronuncia sentenza di condanna. Peraltro, difetta il nesso di pertinenzialità tra l'importo sequestrato e la condotta illecita contestata (detenzione ai fini di spaccio di 20 grammi di marijuana) e, di conseguenza, non sono confiscabili somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti cessioni di droga.
3. Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento. Costituisce, invero, consolidato approdo giurisprudenziale che la competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca è limitata ai casi di confisca obbligatoria (tra le altre: Sez. 1, n. 5409 del 06/11/99, Andolina, Rv. 214435; Sez. 6, n. 3437 del 09/01/2003, Pedercini, Rv. 224218; Sez. 1, n. 17546 del 20/04/2012, Ebrahim, Rv. 252888; Sez. 1, n. 27172 del 16/04/2013, Biosa, Rv. 256614 e Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, p. 5 del diritto), sempre che non vi abbia provveduto il giudice della cognizione o che la relativa questione, trattata in sede di merito, non sia stata risolta negativamente, con conseguente preclusione processuale.Solo il giudice del merito può, sulla base del complesso degli atti del procedimento e della valutazione dell'imputato, adottare il provvedimento discrezionale di cui all'art. 240, primo comma, cod. pen., motivandolo alla luce della sua finalità di prevenire la consumazione di futuri reati e valutando il collegamento non meramente occasionale tra l'oggetto (o la somma) e il reato e la possibilità futura del ripetersi di un altro reato, con la conseguente necessità di escludere dalla disponibilità del reo cose che potrebbero fomentare la commissione di nuovi illeciti penali.
Nel caso in esame il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, procedendo dal rilievo che il denaro sequestrato costituisse "provento" dell'attività di spaccio, senza nemmeno verificare il necessario nesso pertinenziale tra res e condotta contesta (illecita detenzione di sostanza stupefacente), ma ritenendo la somma in oggetto quale ricavo di cessioni già operate, è pervenuto a un epilogo conclusivo, non espresso, ma univocamente sotteso alla indicazione della res quale provento del reato, che incide sulla qualificazione della confisca in termini di facoltatività.
E sotto tale profilo la confisca non poteva essere disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. Né l'eventuale diversa qualificazione del titolo di ablazione come ipotesi di confisca speciale ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990, che rinvia all'art.240 bis cod. pen., può essere rimessa ai giudici di merito, non sussistendone i presupposti, in quanto l'anzidetta disposizione espressamente esclude la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73.
4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021 Il i