Sentenza — n. 35332/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza resa in data 7 ottobre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, giudice dell'esecuzione, ha confermato, respingendo l'opposizione, la confisca di una somma di denaro (pari a euro 5.800) e la confisca e distruzione del restante materiale in sequestro nei confronti di Gjini Agron, giudicato con sentenza del 23 luglio 2019, irrevocabile il 10 settembre 2019, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A ragione della conferma del provvedimento opposto affermava, quindi, che la somma di denaro in sequestro costituiva prezzo o profitto del reato e doveva, pertanto, essere confiscata, mentre il restante materiale era costituito da res utilizzate per commettere il reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 cod. pen, art. 240 bis cod. pen, art. 73 d.P.R. n. 309/1990, art. 85 bis d.P.R. 309/1990; Sentenza — n. 35332/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giova allora rammentare che pacifico è il principio che per prezzo del reato, a mente dell'art. 240 cod. pen. e quindi in senso tecnico- giuridico, deve intendersi il "compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito" ovvero il "fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso e ivi citate Sez. U, sentenze n. 1811 del 15/121(1002, dep. 1993, Bissoli, Rv.19249 e n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707); sicché non può confondersi con il "prezzo", inteso in senso meramente economico, dell'oggetto di una eventuale transazione illegale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GJINI AGRON nato il 17/09/1977 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 7 ottobre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, giudice dell'esecuzione, ha confermato, respingendo l'opposizione, la confisca di una somma di denaro (pari a euro 5.800) e la confisca e distruzione del restante materiale in sequestro nei confronti di Gjini Agron, giudicato con sentenza del 23 luglio 2019, irrevocabile il 10 settembre 2019, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A ragione della conferma del provvedimento opposto affermava, quindi, che la somma di denaro in sequestro costituiva prezzo o profitto del reato e doveva, pertanto, essere confiscata, mentre il restante materiale era costituito da res utilizzate per commettere il reato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, Agron Gjini, deducendo -con un unico motivo- erronea applicazione della disciplina regolatrice e correlato vizio di motivazione. In sintesi, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per non aver individuato né il fondamento normativo né quello fattuale della disposta confisca, evocando promiscuamente presupposti astrattamente riconducibili sia all'art. 240 cod. pen. che all'art. 240 bis cod. pen. Quanto al denaro si contesta, in ogni caso, la sua qualificazione in termini di prezzo o profitto del reato -contestato- di illecita detenzione e non di cessione di sostanza stupefacente, mentre l'art. 240 bis cod. pen. non contempla tra le fattispecie legittimanti la confisca per sproporzione quella di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Quanto ai telefoni cellulari, l'utilizzo illecito solo occasionale del bene, avente utilità promiscua, non integra gli estremi della fattispecie evocata (art. 240, comma primo, cod. pen.), che viceversa richiede uno stabile asservimento tra res e reato, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che si diranno.
2. Costituisce, invero, consolidato approdo giurisprudenziale che la competenza del giudice dell'esecuzione a disporre la confisca è limitata ai casi di confisca obbligatoria (tra le altre: Sez. 1, n. 5409 del 06/11/99, Andolina, Rv. 214435; Sez. 6, n. 3437 del 09/01/2003, Pedercini, Rv. 224218; Sez. 1, n. 17546 del 20/04/2012, Ebrahim, Rv. 252888; Sez. 1, n. 27172 del 16/04/2013, Biosa, Rv. 256614 e Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, p. 5 del diritto), sempre che non vi abbia provveduto il giudice della cognizione o che la relativa questione, trattata in sede di merito, non sia stata risolta negativamente, con conseguente preclusione processuale.
3. Tanto posto, il provvedimento impugnato è, obiettivamente, estremamente confuso. Quanto alla disposta ablazione della somma di denaro, il Tribunale si limita ad affermare che essa "costituisce prezzo o profitto del reato di spaccio di stupefacenti e quindi deve essere confiscata; ed infatti la somma predetta è assolutamente sproporzionata rispetto all'attività lavorativa svolta dal Gjini, il quale, alla luce della documentazione prodotta dalla difesa, percepisce un reddito mensile netto inferiore a 1000 euro". Dunque, esprimendosi in termini approssimativi e largamente tautologici, con argomentazioni in diritto errate e senza chiarire a quale titolo l'ablazione sia stata disposta, il Tribunale s'è rifatto sia alla confisca facoltativa che a quella obbligatoria, ritenendo equivalenti le nozioni di profitto e prezzo del reato: ad essere evocate sono da un lato, asserendosi che il denaro è il profitto del reato e che i restanti beni (calzini e cellulari) sono stati utilizzati per commettere il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, la confisca facoltativa ex art. 240, primo comma cod. pen.; dall'altro, affermandosi che il denaro è il prezzo del reato, la confisca obbligatoria prevista dall'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen.; infine, il riferimento alla sproporzione tra la somma in sequestro e il reddito disponibile evoca un'ipotesi di confisca speciale rispetto alle previsioni generali di cui all'art.240 cod. pen.
4. Giova allora rammentare che pacifico è il principio che per prezzo del reato, a mente dell'art. 240 cod. pen. e quindi in senso tecnico- giuridico, deve intendersi il "compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito" ovvero il "fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso e ivi citate Sez. U, sentenze n. 1811 del 15/121(1002, dep. 1993, Bissoli, Rv.19249 e n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707); sicché non può confondersi con il "prezzo", inteso in senso meramente economico, dell'oggetto di una eventuale transazione illegale.
Il corrispettivo di una cessione di stupefacente non è dunque "prezzo del reato" (Sezioni Unite, n. 9149/1996, Chabni Samir), perché la contropartita dell'eventuale vendita della droga non può essere considerato il prezzo della detenzione illegale di stupefacente, al fine di cessione, tale contropartita costituendo semmai il profitto della condotta illecita per il cedente, nell'ipotesi in cui la cessione si perfezioni; mai, in ogni caso, il "prezzo-motivo" del reato commesso dall'acquirente.
3. Ed allora, essendo stata al ricorrente applicata una pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto disporre la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., se il denaro sequestrato fosse stato il prezzo e non il profitto del reato e, comunque, quella somma avrebbe potuto essere obbligatoriamente confiscata ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. 309/1990, che rinvia al nuovo art. 240 bis cod. pen. Ma occorreva allora rigorosamente verificare (e non solo parenteticamente evocare) l'esistenza degli ulteriori requisiti previsti da tale norma (provenienza non giustificata e sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica legittima).
4. La qualificazione del titolo della disposta ablazione non può pertanto che essere rimessa, sussistendone i presupposti, ai giudici del merito. Mentre la confisca dei beni utilizzati per commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, non essendo obbligatoria per legge, non può essere disposta in fase esecutiva.
5. L'ordinanza impugnata deve per conseguenza essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato che si atterrà ai principi enunciati, colmando le lacune ed emendando gli errori evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato per nuovo giudizio. Così