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Sentenza — n. 35329/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35329/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35329/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Hrustic Seiad, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili:

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35329/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Hrustic Seiad ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione senza tener conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo e senza rendere un discorso giustificativo logico e coerente.

Parole chiave

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furto di lieve entità crimine perseguimento penale per truffa reato continuato recidiva nell'infrazione principio della doppia incriminazione

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con atto rivolto al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Hrustic Seiad, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC SEIAD nato il 01/12/1986 avverso l'ordinanza del 11/09/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Hrustic Seiad, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili:

a) sentenza del 28 febbraio 2015, emessa dal Tribunale di Napoli per il reato di furto aggravato;

b) sentenza del 23 dicembre 2015, emessa dal Tribunale di Napoli per il reato di furto aggravato.

2. Con ordinanza in data 11 settembre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore di Hrustic Seiad ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), d), e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione senza tener conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo e senza rendere un discorso giustificativo logico e coerente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato l'esclusione del vincolo della continuazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha posto in luce, fra l'altro, la distanza temporale fra i reati e la loro idoneità a rivelare che il condannato trae da attività predatorie come il borseggio la propria principale, se non unica, fonte di sopravvivenza, e ha dato atto delle ragioni in base alle quali le Modalità di commissione dei reati non sono sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. 1.2.

La motivazione dell'ordinanza qui impugnata risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici, anche con riguardo alla coerente valutazione sull'insufficienza delle ragioni difensive. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire una ricostruzione alternativa preclusa in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci