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Sentenza — n. 35328/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35328/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35328/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con atto rivolto alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Tiziano Marini, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili:

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35328/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Tiziano Marini ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., irragionevole e immotivata esclusione della continuazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione senza tener conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo e senza rendere un discorso giustificativo logico e coerente.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito irregolarità finanziarie infrazione commessa nell'azienda reato economico abuso di mercato

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINI TIZIANO nato a TREMOSINE il 13/03/1947 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Tiziano Marini, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili:

a) sentenza n. 171/15 in data 8 maggio 2015, emessa dalla Corte di appello di Trento, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e accesso abusivo al credito in relazione alla Mec Mari s.r.I.;

b) sentenza n. 152/17 in data 11 dicembre 2017, emessa dalla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, per i reati di dichiarazione fraudolenta e illecita somministrazione di manodopera in relazione alla Eurotrama s.r.l.

2. Con ordinanza in data 1 ottobre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. Il difensore di Tiziano Marini ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., irragionevole e immotivata esclusione della continuazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione senza tener conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo e senza rendere un discorso giustificativo logico e coerente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato l'esclusione del vincolo della continuazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha posto in luce gli elementi differenziali dei delitti giudicati con le suddette sentenze di merito nei confronti del Marini, e ha osservato, in maniera piana e non illogica, che i reati giudicati con la sentenza n. 171/15 riguardano fatti di bancarotta fraudolenta documentale commessi dal Marini quale amministratore unico della Mec Mar s.r.I., consistiti nel falsificare nel 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 bilanci e scritture in modo da creare una falsa rappresentazione del patrimonio netto della società, dissimilando in tal modo lo stato di dissesto per fare abusivo ricorso al credito nel 2009; i fatti oggetto della sentenza n. 152/17 riguardano evasione dell'imposta sui redditi e dell'IVA con indicazione di elementi attivi per ammontare inferiore, in relazione alla Eurotrama s.r.l.

Peraltro, il giudice dell'esecuzione, per spiegare come taluni elementi fattuali non siano idonei a dimostrare un medesimo disegno criminoso, ha rassegnato alcune circostanze, chiarendo, fra l'altro, come il fatto che la Mec Mar s.r.l. abbia acquistato un ramo di azienda della Eurotrama Europa Trasporti, o che abbia intrattenuto rapporti con la Eurotrama per attività di manutenzione e riparazione di camion, o il fatto che il Marini e la Eurotrama s.r.l. abbiano finanziato la Mec Mar s.r.I., non provano l'unicità del disegno criminoso, a fronte della diversità dei propositi criminosi rispetto alle diverse compagini sociali, nel primo caso trattandosi della finalità di celare uno stato di dissesto, nel secondo della finalità di evadere le imposte. 1.2.

La motivazione dell'ordinanza qui impugnata risulta quindi esauriente e immune da vizi logici e giuridici, anche con riguardo alla coerente valutazione sull'insufficienza delle ragioni difensive. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire una ricostruzione alternativa preclusa in questa sede.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 aprile 2021. IL CONSIGLIERE ES