Sentenza — n. 35327/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIVA MAURIZIO nato a VERBANIA il 20/03/1997 avverso l'ordinanza del 17/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/serrtite le conclusioni del PG r(. Icz-ze 'aeco l cs2A-4._ LQ- C.----CLAICZA) ..›-.0 \ i 141°t )92 t-e-g—f-em-e-t-t i 0...‘42.,.;_ - otize 9t.i ed-t/10 ' i \ - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 17 marzo 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha disposto la revoca (con efficacia ex tunc) , nei confronti di Riva Maurizio, della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico (ai sensi dell'art.94 dPR n.309 del 1990). 1.1 In motivazione si evidenzia che:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35327/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò anche in rapporto alla dimensione temporale della revoca, atteso il breve periodo di sottoposizione alla misura alternativa e la particolare rilevanza di un episodio che manifesta - in modo obiettivo - una tendenza recidivante. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIVA MAURIZIO nato a VERBANIA il 20/03/1997 avverso l'ordinanza del 17/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/serrtite le conclusioni del PG r(. Icz-ze 'aeco l cs2A-4._ LQ- C.----CLAICZA) ..›-.0 \ i 141°t )92 t-e-g—f-em-e-t-t i 0...‘42.,.;_ - otize 9t.i ed-t/10 ' i \ - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 17 marzo 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha disposto la revoca (con efficacia ex tunc) , nei confronti di Riva Maurizio, della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico (ai sensi dell'art.94 dPR n.309 del 1990). 1.1 In motivazione si evidenzia che:
a) la misura alternativa ha avuto inizio il 19 novembre del 2019 ;
b) la sospensione è stata disposta in data 18 febbraio 2020 in ragione di quanto comunicato dai carabinieri di Verbania. Risulta in particolare che Riva Maurizio è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 1.2 Il Tribunale evidenzia che la condotta tenuta - in costanza di sottoposizione - è altamente indicativa della permanenza di un livello di pericolosità sociale tale da impedire la prosecuzione della prova. Il breve periodo trascorso non ha sortito alcun effetto risocializzante e pertanto la revoca viene disposta con efficacia ex tunc.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Riva Maurizio. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione. 2.1 Si evidenzia che la misura aveva avuto regolare andamento sino al momento della 'ricaduta' del Riva in una condotta deviante di scarsa rilevanza. Si tratta, secondo la difesa, di una ricaduta di tipo psicologico, non indicativa di una reale riattivazione della pericolosità sociale. Si ritiene, inoltre, non congruamente argomentato il profilo relativo alla estensione temporale della revoca.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro ad ottenere non consentite rivalutazioni in fatto su punti della decisione oggetto di adeguato scrutinio in sede di merito. 3.1 Va ricordato che ai sensi dell'art. art. 47 comma 11 ord.pen. l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. E' la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.L'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte.Sez.
I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la consistenza - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr. Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, rv 256066) , la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. 3.2 Nel caso in esame la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza non appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità della condotta, autonomamente apprezzata, e pertanto il giudizio di merito si sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità.
Ciò anche in rapporto alla dimensione temporale della revoca, atteso il breve periodo di sottoposizione alla misura alternativa e la particolare rilevanza di un episodio che manifesta - in modo obiettivo - una tendenza recidivante. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2021 Il Consigliere estensore