Sentenza — n. 35326/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 17 luglio 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava la misura dell'affidamento terapeutico che, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990, era stato concesso precedentemente ceeeess-o al condannato Fabrizio Giordani. La revoca era basata sul rilievo che il Giordani aveva violato le prescrizioni impostegli in occasione dell'applicazione della misura alternativa, poiché il 15 giugno 2020 non si era presentato alla Comunità Villa Maraini cui era affidato. Per detta violazione, il Magistrato di sorveglianza compente aveva disposto, il 20 giugno 2020, la sospensione della misura alternativa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 94 d.P.R. 309 del 1990, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35326/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORDANI FABRIZIO nato a ROMA il 14/01/1982 avverso l'ordinanza del 17/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del dott. Feridnando Lignola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 luglio 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava la misura dell'affidamento terapeutico che, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990, era stato concesso precedentemente ceeeess-o al condannato Fabrizio Giordani. La revoca era basata sul rilievo che il Giordani aveva violato le prescrizioni impostegli in occasione dell'applicazione della misura alternativa, poiché il 15 giugno 2020 non si era presentato alla Comunità Villa Maraini cui era affidato. Per detta violazione, il Magistrato di sorveglianza compente aveva disposto, il 20 giugno 2020, la sospensione della misura alternativa.
Il 22 giugno 2020 il Giordani si era presentato in Comunità ed era stato arrestato di lì a poco in virtù di detta sospensione. Nella citata ordinanza di revoca si poneva in evidenza che il 15 giugno 2020, quando non si era presentato in Comunità, il Giordani aveva comunicato in un primo momento che non si sentiva bene e in un secondo momento che, avendo perduto le chiavi della propria casa, aveva dovuto chiamare un fabbro per l'apertura forzata del portoncino di ingresso, quindi la porta era rimasta aperta per diversi giorni e, per questo, egli non aveva voluto lasciare la sua compagna da sola.
Il Tribunale di sorveglianza affermava che la giustificazione offerta non era credibile, notando che essa era stata modificata e che non era sostenibile che il cambio di una serratura o di un infisso potesse richiedere una settimana di lavoro.
2. L'avv. Alessandro Onofri, in difesa di Fabrizio Giordani, ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza abbia revocato la misura alternativa dell'affidamento terapeutico sulla base di una ricostruzione della vicenda smentita dai documenti presenti nel fascicolo e del tutto ignorati nel provvedimento impugnato, adducendo ragioni di fatto e di diritto palesemente incongruenti e contrastanti con i dati storici oggettivi e incontestabili, con conseguente illogicità e incongruenza del giudizio finale. 2.1.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., violazione ed erronea interpretazione e applicazione degli artt. 27, terzo comma, e 32 Cost., dell'art. 94, d.P.R. n. 309 del 1990, dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., Fabrizio Giordani non ha violato alcuna previsione di legge né alcuna prescrizione impartita in sede di applicazione della misura alternativa e non si sono concretizzate condotte incompatibili con la prosecuzione del programma terapeutico. Il Tribunale di sorveglianza ha fondato la decisione su una presunta «grave superficialità» della condotta tenuta dal Giordani nella vicenda in esame, ma la legge non prevede che la revoca dell'affidamento possa dipendere da una «grave superficialità» bensì da precise condotte di violazione di legge e di prescrizione impartite all'interessato, incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa.
La «superficialità» contestata al Giordani non può assurgere al rango di violazione di norme o prescrizioni, poiché in tal caso la revoca resterebbe ancorata a valutazioni del tutto svincolate del dato normativo o regolamentare della materia.
3. La difesa di Fabrizio Giordani ha presentato memoria con "motivi aggiunti", insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, risultano infondati, pur tenendo conto della memoria difensiva recante "motivi aggiunti", perché il Tribunale di sorveglianza di Roma non è incorso nelle violazioni denunciate ma si è attenuto ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e ha reso congrua motivazione nel ritenere sussistenti le condizioni per la revoca della misura alternativa dell'affidamento terapeutico e nel valutare le spiegazioni addotte inadeguate a giustificare il comportamento tenuto dal Giordani. 1.1.
L'art. 47, comma 11, legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., stabilisce che «L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova». Tale disposizione, pur utilizzando il riferimento alla medesima categoria della revoca, la costruisce in questa ipotesi come conseguenza sanzionatoria, incidente sulla valutazione della compatibilità del comportamento dell'interessato con la prosecuzione della misura. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale tipo di revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, Rv. 256479 - 01; fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94, quarto comma, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 309). 1.2.
Nel caso ora in esame, è pacifico che il Giordani si presentò alla Comunità con una settimana di ritardo rispetto al giorno in cui avrebbe dovuto presentarsi secondo le prescrizioni impostegli con la misura alternativa. Risultano aderenti al dato normativo, e pienamente adeguate sotto il profilo argonnentativo, le valutazioni del Tribunale di sorveglianza, che, per un verso, ha ricavato dal comportamento del Giordani che egli è immeritevole del beneficio concessogli e che è del tutto fallito il tentativo di recupero e di rieducazione; per altro verso, ha qualificato come incredibili le giustificazioni addotte dal Giordani, secondo le quali il prolungato ritardo sarebbe stato ricollegabile al tempo necessario per soddisfare l'esigenza di sostituzione del portoncino di ingresso della sua abitazione.
L'adeguatezza delle valutazioni del Tribunale di sorveglianza è agevolmente ricollegabile, sotto il primo profilo, sia all'inerzia tenuta dal Giordani, per una settimana, rispetto all'obbligo di presentazione alla Comunità; sia alla mancanza di riflessione preventiva, da parte del Giordani, sulle conseguenze che sarebbero derivate da quella forzatura del portoncino di ingresso che, secondo la tesi difensiva, avrebbe determinato la situazione successiva; sotto il secondo profilo, alla oggettiva possibilità, per il Giordani, di compiere scelte diverse, come l'adozione di mezzi di chiusura temporanea per l'ingresso dell'abitazione dopo la forzatura del portoncino, in modo da rendere compatibili la primaria necessità di rispetto delle prescrizioni inerenti alla misura e l'esigenza di salvaguardia dell'alloggio.
2. La motivazione dell'ordinanza qui impugnata, dunque, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta rispettosa del dato normativo e basata su una coerente analisi critica degli elementi disponibili. Detta motivazione supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua