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Sentenza — n. 35324/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35324/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35324/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto in data 4 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste disponeva il sequestro preventivo del locale pubblico "Bar Stella Rossa", sito in Trieste in via Raffineria n. 3, nell'ambito di un procedimento che vede il titolare del predetto esercizio, Milokanovic Denis, indagato per il reato di cui agli artt. 81 e 650 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 650 cod. pen, artt. 324 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35324/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'odierno ricorrente è indagato per la violazione dell'art. 650 cod. pen. in relazione all'art. 17-ter T.U.L.P.S., per plurime violazioni del provvedimento di cessazione dell'attività adottato dal Questore, provvedimento, quest'ultimo, tempestivamente impugnato dinanzi al Presidente della Repubblica con contestuale richiesta di sospensiva ancora pendente. Il provvedimento del Questore "si colloca" all'interno del procedimento avviato dal Comune di Trieste, il quale aveva revocato la licenza commerciale per l'attività esercitata da Milokanovic Denis in via Raffineria n. 3 e in via Settefontane n. 13 e aveva disposto la chiusura dei locali.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro autorizzazione di polizia revoca del permesso di dimora illecita violenza divieto di frequentare le osterie violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 1 settembre 2020, il Tribunale di Trieste, adito per il riesame dall'indagato ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il suddetto decreto di sequestro preventivo.
art. 650 cod. pen
pen., con riferimento all'art. 650 cod. pen., in relazione all'art.
artt. 324 cod. proc. pen
pen., con riferimento agli artt. 324 cod. proc. pen., 650 cod.
art. 325 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILOKANOVIC DENIS nato il 24/07/1970 avverso l'ordinanza del 01/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sen4te le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Letta memoria dell'avv. Carmine Pullano, difensore del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 4 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste disponeva il sequestro preventivo del locale pubblico "Bar Stella Rossa", sito in Trieste in via Raffineria n. 3, nell'ambito di un procedimento che vede il titolare del predetto esercizio, Milokanovic Denis, indagato per il reato di cui agli artt. 81 e 650 cod. pen.

2. Con ordinanza in data 1 settembre 2020, il Tribunale di Trieste, adito per il riesame dall'indagato ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il suddetto decreto di sequestro preventivo. Secondo la ricostruzione della vicenda recepita dal Tribunale, il Comune di Trieste, con provvedimento del 22 novembre 2019, aveva disposto la chiusura d'ufficio dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti per mancanza dei requisiti soggettivi in capo a Milokanovic Denis, poiché costui era stato raggiunto da un avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Trieste ai sensi dell'art. 71 decreto legislativo n. 59 del 2010, come richiamato dall'art. 6 della legge regionale n. 29 del 2005.

Con successivo provvedimento del 5 giugno 2020, il Questore della provincia di Trieste ordinava all'odierno ricorrente la cessazione immediata dell'attività di somministrazione di bevande e alimenti nel predetto locale pubblico. In particolare, il Questore, rilevato che il locale era punto di riferimento per pregiudicati e per soggetti dediti all'abuso di alcool, e fonte di disturbo alle persone, ordinava la cessazione immediata dell'attività in argomento ai sensi degli artt. 100 e 17-ter T.U.L.P.S. Successivamente, in due occasioni nella notte del 20 luglio 2020, i Carabinieri intervenivano presso il citato locale pubblico "Bar Stella Rossa", per segnalati disturbi del riposo e schiamazzi provenienti dal locale, presso il quale era in corso una festa privata.

In conseguenza di tale episodio, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste disponeva il sequestro preventivo urgente del locale.3. L'avv. Carmine Pullano, in qualità di difensore di Milokanovic Denis, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 650 cod. pen., in relazione all'art. 17-ter T.U.L.P.S. L'art. 650 cod. pen., per il principio di specialità, non trova applicazione in tutti i casi in cui l'inosservanza di un provvedimento amministrativo è specificamente sanzionata da una disposizione di legge penale, processuale o amministrativa.

L'odierno ricorrente è indagato per la violazione dell'art. 650 cod. pen. in relazione all'art. 17-ter T.U.L.P.S., per plurime violazioni del provvedimento di cessazione dell'attività adottato dal Questore, provvedimento, quest'ultimo, tempestivamente impugnato dinanzi al Presidente della Repubblica con contestuale richiesta di sospensiva ancora pendente. Il provvedimento del Questore "si colloca" all'interno del procedimento avviato dal Comune di Trieste, il quale aveva revocato la licenza commerciale per l'attività esercitata da Milokanovic Denis in via Raffineria n. 3 e in via Settefontane n. 13 e aveva disposto la chiusura dei locali.

Il provvedimento del Questore risulta palesemente adottato da autorità incompetente, in ragione di quanto stabilito all'art. 21-ter legge n. 241 del 1990, che attribuisce tale potestà all'Autorità che ha adottato il provvedimento, quindi al Comune. Nel caso in esame, l'art. 21-ter legge n. 241 del 1990 fornisce lo strumento per dare esecuzione al provvedimento del Comune; sicché non si può sostenere, come invece fatto dal giudice del riesame, che il reato sussista, non essendoci nella fattispecie alcun rimedio ad eccezione di quello di cui all'art. 650 cod. pen.

In ogni caso, il provvedimento del Questore, avendo portato alla chiusura definitiva di un'attività lecita, ha violato i principi di proporzionalità e di limiti del potere. La normativa di sicurezza non attribuisce al Questore il potere di disporre la chiusura senza limiti di tempo e non sembrano sussistenti le condizioni di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. richiamate nell'art. 17-ter, comma 5, T.U.L.P.S. Inoltre, tale provvedimento non poteva riguardare l'indagato, il quale non fece altro che «esercitare l'attività di "bar»; semmai, sono gli avventori che abbiano assunto condotte incivili a dover essere destinatari di simili provvedimenti.

In materia di autorizzazioni amministrative e di revoche circa somministrazione al pubblico di cibi e bevande, è competente, come si è evidenziato, il Comune, e non già il Questore. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 324 cod. proc. pen., 650 cod. pen. e 17-ter T.U.L.P.S. Il Tribunale del riesame ha affermato che il locale sottoposto a vincolo costituisce cosa pertinente al reato, poiché tramite detto locale l'odierno ricorrente non ottemperò ai provvedimenti di chiusura e perché la libera disponibilità del locale non farebbe altro che agevolare ulteriori condotte analoghe.

L'ordinanza ora impugnata non soddisfa i requisiti motivazionali richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza dei periculum in mora. Non si comprende per quale motivo la disponibilità del locale in sequestro agevolerebbe la commissione di condotte analoghe. Il Tribunale non ha fornito alcun chiarimento circa i reati di cui si sarebbe reso responsabile l'odierno ricorrente e che denoterebbero il pericolo concreto di commissione di altri reati. Inoltre, essendo la responsabilità penale individuale, non possono essere attribuite all'esercente di un'attività condotte eventualmente poste in essere da altri soggetti che si trovino nelle immediate vicinanze dell'esercizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'art. 100 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, stabilisce, al primo comma, che il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. L'art. 17-ter dello stesso testo normativo stabilisce, al quarto comma, che, quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore; stabilisce, al quinto comma, che chiunque non osserva i provvedimenti previsti dal terzo e dal quarto comma, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale. 1.2.

Ciò posto, è agevole rilevare: per un verso e sul piano astratto, che, in virtù del citato rinvio all'art. 650 cod. pen., proprio in applicazione di quest'ultima norma è sanzionata l'inosservanza dei provvedimenti dati dal questore ai sensi delle disposizioni citate; per altro verso e in concreto, che il provvedimento del Questore di Trieste in data 5 giugno 2020, recante l'ordine di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata nel locale pubblico sopra indicato, risulta legalmente emesso dall'Autorità competente in base alla normativa richiamata e, in virtù delle indicazioni emergenti dagli atti, in presenza dei presupposti indicati dalla normativa. 1.3.

Sulla base dei rilievi esposti, deve ritenersi che l'ordinanza del Tribunale di Trieste, qui impugnata, abbia correttamente ravvisato la sussistenza del fumus commissi delicti e, quindi, la sussistenza, sotto tale profilo, della legittimità del sequestro del locale.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone, sul punto relativo alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di illeciti, o periculum in mora, posto alla base del provvedimento impugnato, dei pretesi vizi di motivazione, mentre nella materia in esame il ricorso per cassazione può avere per oggetto soltanto il vizio di violazione di legge, come stabilito dall'art. 325 cod. proc. pen.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor