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Sentenza — n. 35323/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35323/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35323/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 19 novembre 2020, il Tribunale di Latina dichiarava inammissibile la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di Giulia De Rosa avverso il decreto emesso il 24 ottobre 2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, notificato il 26 ottobre 2020, recante la convalida del sequestro eseguito il 22 ottobre 2010 dalla Polizia giudiziaria nei confronti della De Rosa.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35323/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 324, 355, comma 3, e 161 cod. proc. pen., in particolare con riferimento alla decorrenza del termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame. Il Tribunale di Latina ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., avendone affermato la tardività, in quanto il decreto di convalida di sequestro fu notificato all'odierna ricorrente il 26 ottobre 2020, mentre la richiesta di riesame fu depositata il 9 novembre 2020. L'ordinanza impugnata non tiene conto che il 22 ottobre 2020, al momento della perquisizione, Giulia De Rosa nominò difensore di fiducia l'avv.

Parole chiave

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deposizione inattendibile convalida del sequestro termine processuale perentorio sospensione dell'istruzione procedimento in contumacia sequestro di mezzi di prova

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza del 19 novembre 2020, il Tribunale di Latina dichiarava inammissibile la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ROSA GIULIA nato a ROMA il 16/10/1973 avverso l'ordinanza del 19/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/seAite le conclusioni del PG ALFREDO POMPEO VIOLA Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 novembre 2020, il Tribunale di Latina dichiarava inammissibile la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di Giulia De Rosa avverso il decreto emesso il 24 ottobre 2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, notificato il 26 ottobre 2020, recante la convalida del sequestro eseguito il 22 ottobre 2010 dalla Polizia giudiziaria nei confronti della De Rosa.

2. L'avv. Oreste Palmieri, in qualità di difensore di Giulia De Rosa, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 324, 355, comma 3, e 161 cod. proc. pen., in particolare con riferimento alla decorrenza del termine di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame. Il Tribunale di Latina ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., avendone affermato la tardività, in quanto il decreto di convalida di sequestro fu notificato all'odierna ricorrente il 26 ottobre 2020, mentre la richiesta di riesame fu depositata il 9 novembre 2020. L'ordinanza impugnata non tiene conto che il 22 ottobre 2020, al momento della perquisizione, Giulia De Rosa nominò difensore di fiducia l'avv.

Oreste Palmieri eleggendo contestualmente domicilio presso il suo studio. Dunque, il decreto di convalida avrebbe dovuto essere notificato presso lo studio del citato difensore. Il decreto di convalida non fu mai notificato presso lo studio del predetto difensore di fiducia e, pertanto, il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione della richiesta di riesame non era scaduto alla data di presentazione dell'impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di misure cautelari reali, il difensore dell'indagato, pur essendo legittimato a impugnare il provvedimento che dispone il sequestro, non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l'indagato) occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez.

U, Sentenza n. 27777 del 11/07/2006, Rv. 234213 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 38721 del 06/06/2014, Rv. 260518 - 01). È stato precisato, inoltre, che il termine perentorio di dieci giorni per proporre la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza di fatto dell'avvenuto sequestro o dell'esecuzione del provvedimento, non rilevando la formale conoscenza legale di esso (Sez. 2, n. 54297 del 16/09/2016, Rv. 268632 - 01). 1.2. In applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili, deve affermarsi, come sopra anticipato, che il ricorso è manifestamente infondato, perché correttamente il Tribunale di Latina, senza attribuire alcuna rilevanza alla mancata notifica al difensore del decreto di convalida del sequestro e alle modalità della notifica nei confronti dell'indagata, osservò che la richiesta di riesame era stata presentata oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 324 cod. proc. pen. e decorrente dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'indagata.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 marzo 2