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Sentenza — n. 35322/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35322/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35322/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARAGNO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/08/1978 avverso l'ordinanza del 05/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG b; 4 c.6-e_ t9) CcucLv.3 153 Qat .ye; uz>.5-t.1,9 a IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 5 agosto 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha disposto la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di Guaragno Francesco. 1.1 In motivazione si evidenzia che già in data 19 maggio 2020 la originaria misura dell'affidamento in prova era stata sostituita - in virtù di plurime violazioni - con quella della detenzione domiciliare. Nel periodo posteriore si è registrata una denunzia per evasione e una denunzia per lesioni (sporta dal fratello del sottoposto) . Si tratta, secondo il Tribunale, di condotte incompatibili con la prosecuzione della misura.

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35322/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, rv 256066) , la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. 3.2 Nel caso in esame la - consentita - valutazione incidentale degli elementi di fatto da parte del Tribunale di Sorveglianza è, pertanto, ineccepibile, con manifesta infondatezza della doglianza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .

Parole chiave

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sfratto espulsione di familiari revoca del permesso di dimora sfratto in procedura sommaria allontanamento malgrado rischio di persecuzione garanzia in caso di evizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARAGNO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/08/1978 avverso l'ordinanza del 05/08/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG b; 4 c.6-e_ t9) CcucLv.3 153 Qat .ye; uz>.5-t.1,9 a IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 5 agosto 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha disposto la revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di Guaragno Francesco. 1.1 In motivazione si evidenzia che già in data 19 maggio 2020 la originaria misura dell'affidamento in prova era stata sostituita - in virtù di plurime violazioni - con quella della detenzione domiciliare. Nel periodo posteriore si è registrata una denunzia per evasione e una denunzia per lesioni (sporta dal fratello del sottoposto) . Si tratta, secondo il Tribunale, di condotte incompatibili con la prosecuzione della misura.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Guaragno Francesco, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si ritiene carente la base fattuale della revoca, per l'assenza di elementi utilizzabili da parte del Tribunale sulle condotte poste a base della decisione. La querela sporta dal congiunto non ha, si afferma, alcun valore dimostrativo dei fatti riferiti e ciò determina mera apparenza di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro ad ottenere non consentite rivalutazioni in fatto su punti della decisione oggetto di adeguato scrutinio in sede di merito. 3.1 Va ricordato che, ai sensi dell'art. art. 47 comma 11 ord.pen.,l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. E' la stessa conformazione normativa dell'istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni - compiute dal soggetto ammesso - possono comportare la revoca della misura alternativa (affidamento o detenzione domiciliare), essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.

L'affidamento in prova al servizio sociale, così come la detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (tra le molte, Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214). In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta - ove ne sia apprezzata la consistenza - possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma (non essendo necessario attendere il giudicato, cfr.

Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, rv 256066) , la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova. 3.2 Nel caso in esame la - consentita - valutazione incidentale degli elementi di fatto da parte del Tribunale di Sorveglianza è, pertanto, ineccepibile, con manifesta infondatezza della doglianza. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2021 Il Con