Sentenza — n. 35321/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDREOTTI ALEXANDER nato a ROMA il 16/06/1982 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/serrtite le conclusioni del PG Vt• "T"'n. }t.o.Lt; cAt. CA-1 le2370 9t: re. íjn ›k'kc-A3.)-(43 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 ottobre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di sottoposizione a misure alternative introdotte da Andreotti Alexander. 1.1 Nonostante la scarsa entità del residuo pena (inferiore a due anni, per cessione di stupefacenti) si evidenzia, in particolare, che il reato posto a base della attuale esecuzione risulta commesso dopo una pregressa fruizione di misura alternativa (correlata ad un cumulo per rapina ed altro), il che orienta - anche in riferimento a segnalazioni negative in punto di violenze in famiglia - verso una riattivazione della pericolosità sociale non compatibile con la riproposizione del beneficio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35321/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi ad ottenere una rivalutazione di punti della decisione oggetto di adeguata trattazione in sede di merito. 3.1 Ed invero va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDREOTTI ALEXANDER nato a ROMA il 16/06/1982 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/serrtite le conclusioni del PG Vt• "T"'n. }t.o.Lt; cAt. CA-1 le2370 9t: re. íjn ›k'kc-A3.)-(43 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 ottobre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di sottoposizione a misure alternative introdotte da Andreotti Alexander. 1.1 Nonostante la scarsa entità del residuo pena (inferiore a due anni, per cessione di stupefacenti) si evidenzia, in particolare, che il reato posto a base della attuale esecuzione risulta commesso dopo una pregressa fruizione di misura alternativa (correlata ad un cumulo per rapina ed altro), il che orienta - anche in riferimento a segnalazioni negative in punto di violenze in famiglia - verso una riattivazione della pericolosità sociale non compatibile con la riproposizione del beneficio.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Andreotti Alexander, deducendo erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione. 2.1 Si ritiene non motivata la decisione reiettiva, con particolare riferimento alla domanda subordinata di detenzione domiciliare. Le condanne pregresse si riferiscono ed episodi risalenti nel tempo. La condanna attuale riguarda un episodio di scarsa rilevanza e la conflittualità familiare riguarda in realtà un episodio di minaccia. Vi sarebbe, pertanto, una inadeguata valutazione di attuale pericolosità sociale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi ad ottenere una rivalutazione di punti della decisione oggetto di adeguata trattazione in sede di merito. 3.1 Ed invero va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez.
I 27.10.1994, ric. Bonicoli, nonchè, di recente, Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata. Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del reato in espiazione ma da ulteriori elementi di conoscenza forniti dagli organi di polizia territoriali e, soprattutto, dal fallimento della precedente forma alternativa di espiazione .In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole nè basata su dati di fatto erronei e le doglianze del ricorrente non consentono di individuare un vizio della decisione, posto che non vengono contestati i fatti storici posti a base del giudizio negativo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffa