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Sentenza — n. 35319/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35319/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35319/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PASQUALE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 09/02/1951 avverso il decreto del 29/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG V. Vcsk-teig-e-; , cf2-44. c-0-"cc-v re -e' (Le cose..:~ut.70 et.0,( ytt cxy-cAg , IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 29 settembre 2020 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con provvedimento de plano, ha dichiarato inammissibile il reclamo introdotto da Esposito Pasquale avverso il diniego di un permesso premio. 1.1 In motivazione si afferma che è già pendente un reclamo avverso il rigetto del medesimo beneficio.

Regesto Legislator

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art. 591 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35319/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG V. Vcsk-teig-e-; , cf2-44. c-0-"cc-v re -e' (Le cose..:~ut.70 et.0,( ytt cxy-cAg , IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 29 settembre 2020 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con provvedimento de plano, ha dichiarato inammissibile il reclamo introdotto da Esposito Pasquale avverso il diniego di un permesso premio. 1.1 In motivazione si afferma che è già pendente un reclamo avverso il rigetto del medesimo beneficio.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza divieto della doppia presa in considerazione riesame di una decisione precedente esame di cassazione reclamo amministrativo previo procedura a più fasi

Disposizioni normative citate

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art. 591 cod.proc.pen
non può ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591 cod.proc.pen., co.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PASQUALE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 09/02/1951 avverso il decreto del 29/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentite le conclusioni del PG V. Vcsk-teig-e-; , cf2-44. c-0-"cc-v re -e' (Le cose..:~ut.70 et.0,( ytt cxy-cAg , IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 29 settembre 2020 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con provvedimento de plano, ha dichiarato inammissibile il reclamo introdotto da Esposito Pasquale avverso il diniego di un permesso premio. 1.1 In motivazione si afferma che è già pendente un reclamo avverso il rigetto del medesimo beneficio.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Esposito Pasquale, deducendo erronea applicazione di legge processuale. 2.1 II ricorrente evidenzia che il reclamo riguardava - rispetto alla impugnazione già pendente - altro provvedimento di diniego emesso dal competente Magistrato di Sorveglianza. Evidenzia altresì che nessuna disposizione di legge vieta la presentazione di una nuova domanda di permesso premio lì dove sia pendente un reclamo avverso un precedente diniego. Si ritiene, pertanto, che la mancata fissazione della udienza abbia violato il diritto della difesa ad illustrare e discutere le ragioni poste a sostegno del reclamo.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Va rilevato, in primo luogo, che il reclamo di cui all'art.30 ter co.7 ord.pen. ha natura di impugnazione. Da ciò deriva che il provvedimento dichiarativo di una (eventuale) inammissibilità può essere emesso esclusivamente dal Collegio e non dal Presidente . Come è stato già evidenziato più volte nella presente sede di legittimità (v. Sez. I n. 53017 del 2.12.2014, rv 261662 e successive conformi) il procedimento semplificato di cui all'art. 666 co.2 cod.proc.pen. non può ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591 cod.proc.pen., co. 1, è dichiarata con ordinanza dal "giudice dell'impugnazione" (art. 591 co.2): dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio. 3.2 Va inoltre rilevato che in sede di impugnazione non è consentita la interpretazione analogica delle ipotesi di inammissibilità, da ritenersi tassative (v. sul tema, di recente, Sez.

I n. 17817 del 11.3.2021, rv 281280) . La decisione impugnata, di contro, finisce con ipotizzare l'esistenza di una categoria di inammissibilità non prevista dal legislatore, in quanto la pendenza di una precedente impugnazione (non ancora decisa) su analogo oggetto non è prevista come ipotesi tipica di inammissibilità. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, come da dispositivo, del decreto impugnato.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro Così deciso il 12 marzo 2021 Il Consig