Sentenza — n. 35318/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: null PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO parte offesa nel procedimento c/ DAVOLI ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 04/11/1966 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentlte le conclusioni del PG a hCkciut..3,eo cAi!-Q.J>rìo tc-o( L luzecTo c>t-e( xic_er-taz ' P( IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, in data 17 settembre 2020, ha respinto il reclamo avverso la concessione a Davoli Antonio di un permesso di necessità (ai sensi dell'art. 30 ord.pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35318/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, in data 17 settembre 2020, ha respinto il reclamo avverso la concessione a Davoli Antonio di un permesso di necessità (ai sensi dell'art. 30 ord.pen.).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: null PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO parte offesa nel procedimento c/ DAVOLI ANTONIO nato a LAMEZIA TERME il 04/11/1966 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/sentlte le conclusioni del PG a hCkciut..3,eo cAi!-Q.J>rìo tc-o( L luzecTo c>t-e( xic_er-taz ' P( IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, in data 17 settembre 2020, ha respinto il reclamo avverso la concessione a Davoli Antonio di un permesso di necessità (ai sensi dell'art. 30 ord.pen.).
2. Non risulta dagli atti che l'esecuzione del permesso sia stata oggetto di sospensione in pendenza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.666 co.7 cod.proc.pen. La decisione di merito è immediatamente esecutiva, data la natura del permesso di necessità e la disciplina normativa applicabile.
3. Ciò posto, ad avviso del Collegio va dichiarata la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Ed invero, per costante orientamento interpretativo di questa Corte : l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'esercizio del diritto d'impugnazione, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità/deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione (in detti termini Sez. U n. 6624 del 27.10.2011, ric. Marinaj) . Lì dove la decisione impugnata sia immediatamente esecutiva e non sia stata oggetto di sospensione - come nel caso in esame - nessuna incidenza concreta avrebbe la pronunzia di questo Collegio, stante l'avvenuta esecuzione del permesso di necessità. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello