Sentenza — n. 35317/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto rivolto alla Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva proposto, nell'interesse del condannato Mauro Capizzi, incidente di esecuzione avverso l'ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero in relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 21 luglio 2017, confermata in relazione a detto soggetto con sentenza della citata Corte in data 13 gennaio 2019 e divenuta irrevocabile, per il menzionato, il 17 ottobre 2019. L'istanza tendeva ad ottenere la scarcerazione del Capizzi, sulla base del rilievo che la pena era stata già espiata, dovendosi detrarre, dal totale in esecuzione, la frazione di pena di sei anni e quattro mesi che, espiata dal Capizzi nell'ambito dell'esecuzione di una precedente pronuncia di condanna per altri reati alla pena di otto anni di reclusione emessa dalla stessa Corte il 14 luglio 1997, divenuta irrevocabile il 9 ottobre 1998, risultava ormai senza titolo, a seguito di riconoscimento della continuazione da parte della richiamata sentenza del 21 luglio 2017, che aveva rideterminato in un anno e otto mesi di reclusione la pena per detti reati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35317/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In base alla prospettazione del ricorrente, il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - secondo il quale la detrazione delle pene e della custodia cautelare sofferte senza titolo opera solo se esse siano riferibili a reati commessi precedentemente - non potrebbe applicarsi nel caso in esame, perché l'espiazione della pena inflitta con la sentenza del 14 agosto 1997 divenne priva di titolo, in parte, solo a seguito della rideterminazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione avvenuto per effetto della sentenza del 21 luglio 2017.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI MAURO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 01/03/1968 avverso l'ordinanza del 23/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sen,Ite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Paola Filippi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva proposto, nell'interesse del condannato Mauro Capizzi, incidente di esecuzione avverso l'ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero in relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 21 luglio 2017, confermata in relazione a detto soggetto con sentenza della citata Corte in data 13 gennaio 2019 e divenuta irrevocabile, per il menzionato, il 17 ottobre 2019. L'istanza tendeva ad ottenere la scarcerazione del Capizzi, sulla base del rilievo che la pena era stata già espiata, dovendosi detrarre, dal totale in esecuzione, la frazione di pena di sei anni e quattro mesi che, espiata dal Capizzi nell'ambito dell'esecuzione di una precedente pronuncia di condanna per altri reati alla pena di otto anni di reclusione emessa dalla stessa Corte il 14 luglio 1997, divenuta irrevocabile il 9 ottobre 1998, risultava ormai senza titolo, a seguito di riconoscimento della continuazione da parte della richiamata sentenza del 21 luglio 2017, che aveva rideterminato in un anno e otto mesi di reclusione la pena per detti reati.
2. Con ordinanza del 23 marzo 2020, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.
3. Il difensore di Mauro Capizzi ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., e degli artt. 657, comma 4, e 665 cod. proc. pen. 3.1. Con il primo profilo di censura, il ricorrente sostiene, ai sensi dell'art. 665, comma 1, cod. proc. pen., che la Corte di appello di Palermo non era competente a pronunciare sull'incidente proposto, perché la sentenza in esecuzione, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 21 luglio 2017, è stata confermata, nei confronti del Capizzi, con sentenza di detta Corte in data 31 gennaio 2019, divenuta irrevocabile.
Il ricorrente sostiene che, sebbene quest'ultima sentenza abbia riformato la sentenza di primo grado nei confronti di altri imputati, non potrebbe essere applicato, per ritenere la competenza della Corte di appello di Palermo, il principio della unitarietà dell'esecuzione, perché le statuizioni di riforma nei confronti di tali imputati, dalle quali dovrebbe derivare la competenza della citata Corte, sono oggetto di ricorso per cassazione ancora pendente e, pertanto, nei confronti di tali imputati, diversi dal Capizzi, non è in corso alcuna esecuzione. 3.2.
Con il secondo profilo di censura, il ricorrente sostiene che la pena detentiva espiata dal Capizzi, in forza del titolo idoneo costituito dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 14 agosto 1997 e irrevocabile il 9 ottobre 1998, recante la statuizione di condanna alla pena di otto anni di reclusione, è divenuta senza titolo, limitatamente alla misura differenziale di sei anni e quattro mesi di reclusione. Ciò, in conseguenza delle statuizioni contenute nella citata sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 21 luglio 2017, che, avendo riconosciuto la continuazione fra i reati ivi giudicati e quelli giudicati con la menzionata sentenza del 14 agosto 1997, ha rideterminato in un anno e otto mesi di reclusione la pena detentiva per i reati più antichi.
In base alla prospettazione del ricorrente, il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - secondo il quale la detrazione delle pene e della custodia cautelare sofferte senza titolo opera solo se esse siano riferibili a reati commessi precedentemente - non potrebbe applicarsi nel caso in esame, perché l'espiazione della pena inflitta con la sentenza del 14 agosto 1997 divenne priva di titolo, in parte, solo a seguito della rideterminazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione avvenuto per effetto della sentenza del 21 luglio 2017.
Poiché detta situazione si avverò in epoca successiva alla commissione del reato in relazione al quale è stata inflitta la pena che ora il Capizzi sta espiando, non vi è ragione, secondo il ricorrente, di applicare la norma ostativa citata, voluta dal legislatore per evitare l'incentivo al crimine e la prospettiva di impunità che potrebbe configurarsi se si consentisse di imputare, in relazione a reati successivamente commessi, le pene e le misure cautelari già espiate ingiustamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, Rv. 279802 - 01).
2. Nel caso ora in esame, l'ordinanza impugnata spiega che la sentenza di condanna in esecuzione è stata confermata nei confronti del Capizzi, ed è divenuta irrevocabile nei suoi confronti, ma è stata riformata nei confronti di altri coimputati. In presenza di tale situazione, deve affermarsi la competenza della Corte di appello di Palermo per tutte le questioni scaturenti dallo stesso processo in sede esecutiva. La deduzione contenuta nel ricorso, secondo la quale non sussisterebbero statuizioni esecutive nei confronti di soggetti diversi dal Capizzi coinvolti nel predetto processo, è rimasta indimostrata in mancanza di precisazioni. In proposito, dall'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, circa la pendenza del processo in Corte di cassazione per le posizioni non definitive, non può ricavarsi, in mancanza di indicazioni specifiche, che manchino del tutto, nel processo, delle posizioni definitive conseguenti a statuizioni riformate in appello, e che a queste ultime sia riferibile un'attività esecutiva.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di perdita di efficacia della custodia cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui la sentenza di condanna riconosca il vincolo della continuazione tra più violazioni dell'art. 416-bis cod. pen., individuando la più grave in quella per la quale è in corso di esecuzione la misura cautelare e il reato satellite in una violazione per la quale l'imputato è stato condannato con sentenza irrevocabile ad una pena già espiata, il "credito di pena" determinato dall'applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 cpv. cod. pen., in luogo del cumulo materiale, non può essere imputato alla durata della custodia cautelare in atto per la violazione più grave, in assenza dei presupposti di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 33230 del 16/05/2019, Rv. 277001 - 01; fattispecie nella quale, avendo l'imputato espiato la pena irrogata per il reato satellite in epoca anteriore alla data di consumazione della condotta associativa dedotta nel titolo cautelare in corso, la Corte ha escluso l'applicazione del principio di fungibilità, che attiene unicamente alla custodia cautelare o alle pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato). 2.2.
Il suddetto principio, pienamente condivisibile, riferito espressamente all'applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla esecuzione di misure cautelari, deve essere esteso anche alla espiazione della pena, perché è identica la logica sottesa alle due situazioni. Deve quindi affermarsi, in astratto, che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il principio di fungibilità non può essere applicato detraendo, dalla pena in espiazione, quella pena o porzione di pena che, espiata in forza di titolo valido per reato commesso anteriormente a quello cui si riferisce la pena in espiazione, sia stata successivamente eliminata in forza di provvedimento di riduzione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione, che abbia qualificato come reato satellite il reato cui la pena già espiata è riferita.
In concreto, deve affermarsi che la Corte di appello di Palermo ha correttamente ritenuto, nell'ordinanza qui impugnata, che la frazione di pena espiata dal Capizzi, in esubero rispetto a quella risultante dalla riduzione conseguente al riconoscimento della continuazione, non possa essere computata in detrazione sulla pena da espiare per reati commessi successivamente a quelli, divenuti reati satellite> per i quali è stata inflitta la pena già espiata.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condan