Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35316/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35316/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35316/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con atto rivolto alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Orazio Pardo, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 35316/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, quindi, non ha rassegnato considerazioni capaci di sovvertire, tenendo conto dei suddetti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di rigetto della sua istanza.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentata estorsione corruzione nell'esecuzione forzata coazione penale frode nel pignoramento differimento dell'esecuzione della pena ordine d'arresto per estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Tomaso Epidendio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
e dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
pen., mancanza della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
271984; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARDO ORAZIO nato a CATANIA il 24/05/1957 avverso l'ordinanza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/s9tite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Tomaso Epidendio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Orazio Pardo, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse:

a) dalla Corte di assise di appello di Catania il 13 aprile 2002, per il reato di associazione di tipo mafioso commesso fino al luglio 1997;

b) dalla Corte di appello di Catania il 17 giugno 2009, per il reato di rapina con aggravante mafiosa commesso il 15 marzo 1993;

c) dalla Corte di appello di Catania il 21 aprile 2009, per il reato di estorsione con aggravante mafiosa commesso in epoca anteriore e prossima al 21 febbraio 2000.

2. Con ordinanza del 23 luglio 2020, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, rilevando, per un verso, che fra i reati giudicati con le sentenze sopra indicate alle lettere "a" e "b", emesse il 13 aprile 2002 e il 17 giugno 2009, la continuazione era stata già riconosciuta con quest'ultima sentenza; osservando, per altro verso, che non era stata raggiunta la prova circa il fatto che l'estorsione giudicata con la sentenza del 21 aprile 2009, sopra indicata alla lettera "c", fosse stata già programmata al momento della commissione dell'estorsione giudicata con la sentenza del 17 giugno 2009, sopra indicata alla lettera "b".

3. Il difensore di Orazio Pardo ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., mancanza della motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza e nel negare il collegamento fra il reato di associazione mafiosa giudicato con la sentenza sopra indicata del 13 aprile 2002 e l'estorsione aggravata giudicata con la sentenza sopra indicata del 21 aprile 2009, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione; non abbia reso un discorso giustificativo logico e coerente.

In particolare, il ricorrente nota che il giudice dell'esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione fra l'estorsione aggravata giudicata con la sentenza del 21 aprile 2009, sopra indicata alla lettera "c", e l'estorsione aggravata giudicata con la sentenza del 17 giugno 2009, sopra indicata alla lettera "b", mentre in realtà era stato richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra il reato di associazione di tipo mafioso giudicato dalla Corte di assise di appello di Catania con la sentenza del 13 aprile 2002, sopra indicata alla lettera "a", e il reato di estorsione con aggravante mafiosa giudicato dalla Corte di appello di Catania con la sentenza del 21 aprile 2009, sopra indicata alla lettera "c".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per eccessiva genericità. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione fra vari reati, è necessario che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074;

Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). È stato chiarito, inoltre, che è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 - dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.). 1.2.

Nel caso ora in esame, il ricorrente ha evidenziato che il giudice dell'esecuzione ha errato nel non prendere in considerazione il rapporto fra il reato di associazione di tipo mafioso giudicato dalla Corte di assise di appello di Catania con la sentenza del 13 aprile 2002, sopra indicata alla lettera "a", e il reato di estorsione con aggravante mafiosa giudicato dalla Corte di appello di Catania con la sentenza del 21 aprile 2009, sopra indicata alla lettera "c", ma non ha esposto uno specifico discorso argomentativo dal quale emerga che il giudice dell'esecuzione abbia trascurato determinati elementi capaci di dimostrare che, al momento della commissione della suddetta associazione mafiosa, fosse stata già deliberata, sia pure a grandi linee, l'estorsione giudicata con la sentenza sopra indicata alla lettera "c".

Il ricorrente, quindi, non ha rassegnato considerazioni capaci di sovvertire, tenendo conto dei suddetti principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di rigetto della sua istanza.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass