Sentenza — n. 35315/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto rivolto al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, Ramona Buruiana chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali risultava condannata in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35315/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione; non abbia reso un discorso giustificativo logico e coerente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BURUIANA RAMONA nato a SUACEVA( ROMANIA) il 01/06/1987 avverso l'ordinanza del 27/07/2020 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sept1e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giovanni Di Leo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto rivolto al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, Ramona Buruiana chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali risultava condannata in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse:
a) dal Tribunale di Taranto il 25 ottobre 2017, per i reati di rapina e lesione commessi il 3 agosto 2016;
b) dalla Corte di appello di Taranto il 14 novembre 2018, per i reati di furto, false dichiarazioni sull'identità, rapina, lesione, commessi nei giorni 4 gennaio, 1 marzo e 2 marzo 2017.
2. Con ordinanza del 23 luglio 2020, l'adito giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.
3. Il difensore di Ramona Buruiana ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza, abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; non abbia tenuto conto degli elementi dimostrativi della sussistenza del vincolo della continuazione; non abbia reso un discorso giustificativo logico e coerente.
4. Il difensore di Ramona Buruiana ha proposto atto recante motivi nuovi, insistendo nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha rispettato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.
U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso congrua motivazione, poiché, muovendo dal rilievo della distanza temporale fra i reati, ha escluso la possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati giudicati con la sentenza sopra indicata alla lettera "a" e quelli giudicati con la sentenza sopra indicata alla lettera "b". 1.2.
La motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, mira ad offrire, peraltro in modo generico, una ricostruzione alternativa e una rilettura degli elementi disponibili, sulla base di valutazioni di merito precluse in questa sede.
2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 marzo 202