Sentenza — n. 35314/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon due autonomi ricorsi, uno proposto nell'interesse di 2i Rete Gas Impianti spa (che ha incorporato per fusione 2i Rete Gas Servizi s.p.a.- già Gas Natural Italia s.p.a.- e 2i Rete Gas Impianti s.p.a. -già Gas Natural Distribuzione Italia s.p.a.), l'altro nell'interesse di Edison Energia s.p.a. (società incorporante Edison Energie s.p.a., già Gas Natural Vendita Italia s.p.a.), è stata impugnata l'ordinanza resa in data 22 febbraio 2020 dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, con cui è stato approvato il rendiconto di gestione presentato dagli amministratori giudiziari, nominati ex art 34 D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, nella procedura promossa nei confronti delle società Gas Natura! Distribuzione, Gas Natura! Vendita, Gas Natural Italia ed è stata disposta la restituzione delle somme, in dispositivo indicate, ai suddetti enti e, per essi, alle attuali ricorrenti, aventi diritto quali società incorporanti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 35314/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sul punto il Tribunale ha affermato che l'obbligo di allegazione dei documenti giustificativi doveva intendersi correttamente e pienamente soddisfatto con la produzione dei contratti di prestazione d'opera, dei provvedimenti autorizzativi del Giudice delegato, delle fatture relative alle spese, nonché con l'appostazione dei relativi costi nella contabilità aziendale. Ma tale interpretazione del citato art. 43 è manifestamente erronea, essendo chiaro ed evidente che la disposizione normativa, nell'imporre l'obbligo di allegazione al rendiconto dei documenti giustificativi, fa inequivoco riferimento a documenti idonei, per l'appunto, a giustificare i costi rendicontati in ossequio ai principi contabili generali di necessità, effettività, congruità, tracciabilità e documentabilità.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 21 RETE GAS S.P.A. EDISON ENERGIA S.P.A. avverso l'ordinanza del 26/03/2020 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento dei motivi terzo, quarto e quinto, prima parte, e il rigetto nel resto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con due autonomi ricorsi, uno proposto nell'interesse di 2i Rete Gas Impianti spa (che ha incorporato per fusione 2i Rete Gas Servizi s.p.a.- già Gas Natural Italia s.p.a.- e 2i Rete Gas Impianti s.p.a. -già Gas Natural Distribuzione Italia s.p.a.), l'altro nell'interesse di Edison Energia s.p.a. (società incorporante Edison Energie s.p.a., già Gas Natural Vendita Italia s.p.a.), è stata impugnata l'ordinanza resa in data 22 febbraio 2020 dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, con cui è stato approvato il rendiconto di gestione presentato dagli amministratori giudiziari, nominati ex art 34 D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, nella procedura promossa nei confronti delle società Gas Natura! Distribuzione, Gas Natura! Vendita, Gas Natural Italia ed è stata disposta la restituzione delle somme, in dispositivo indicate, ai suddetti enti e, per essi, alle attuali ricorrenti, aventi diritto quali società incorporanti.
2. Nei due ricorsi, con identiche prospettazioni difensive, si contesta il provvedimento impugnato e il provvedimento del 25 luglio 2019, di natura interlocutoria, che ne costituisce il presupposto, con il quale sono state esaminate e respinte le principali contestazioni mosse dalle società avverso il conto di gestione presentato dagli amministratori giudiziari all'esito della procedura sopra indicata. I motivi di ricorso, pedissequamente ribaditi nelle due impugnazioni a firma dei medesimi difensori, avvocati Filippo Dinacci e Giovanni Di Benedetto, sono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui, nell'approvare il conto di gestione, ha confermato il rigetto (già disposto con la precedente ordinanza del 25 luglio 2019) delle contestazioni e osservazioni svolte dalle ricorrenti in punto di esaustività della documentazione allegata a sostegno del conto, con precipuo riferimento alla mancata produzione, conseguente alla omessa tenuta, del registro delle operazioni previsto dall'art. 37, comma 1, e richiamato dall'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, sul presupposto -che si assume erroneo- della surrogabilità di siffatto incombente con la tenuta e la successiva allegazione delle scritture contabili relative alle imprese sottoposte alla procedura.
Ed invero, l'art. 43 prevede, senza eccezione alcuna per i beni aziendali, l'obbligo di allegare il registro delle operazioni al rendiconto; così come l'art. 37 prevede, ancora una volta senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia dei beni, l'obbligo per l'amministratore giudiziario di istituire il registro delle operazioni, "fermo restando quanto previsto dagli artt. 2214 e ss. cod. civ.", e, dunque, in aggiunta alle scritture contabili previste dal codice civile. Nel caso al vaglio, è pacifica la mancata allegazione al rendiconto finale, e alle successive integrazioni, del registro delle operazioni e fallace è la tesi, sostenuta dal Tribunale in merito all'equivalenza informativa tra registro delle operazioni e libro giornale.
Nel secondo, infatti, sono registrate su base giornaliera solo le operazioni aventi effetto economico (conseguimento di ricavi e assunzione di costi) o finanziario (entrate e uscite monetarie), ma non anche le ulteriori operazioni aventi, ad esempio, un impatto economico o finanziario differito, come ad esempio, la stipula di un contratto di fornitura pluriennale, i cui effetti economici si estendono anche al periodo successivo alla cessazione della misura. Sul punto il provvedimento è rimasto del tutto silente e la motivazione resa risulta parimente carente in ordine agli ulteriori rilievi difensivi di incompletezza informativa sulle somme pagate e riscosse, sui cespiti, sui risultati della gestione.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che gli amministratori potessero dar conto di tali dati attraverso un mero rimando alle scritture contabili, in violazione dei principi di autosufficienza e trasparenza informativa del rendiconto di gestione e in contrasto con la stessa ratio della disposizione normativa, che pone a carico dell'amministratore obblighi non derogabili né delegabili, richiedendo che egli fornisca nel conto tutti gli elementi informativi, quantitativi e qualitativi, richiesti dalla legge, indipendentemente dalla possibilità per la parte interessata di reperirli aliunde. 2.2.
Con il secondo motivo le parti ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla conferma del rigetto delle opposizioni (già respinte con ordinanza del 25.7.2019) in ordine alla irregolarità e incompletezza della posta contabile "coadiutori giudiziari". L'obbligo di rendicontazione sussisteva a prescindere dalla corretta qualificazione dei soggetti de quibus quali coadiutori o collaboratori, mentre gli amministratori giudiziari non sono stati in grado di individuare e di esporre, né nel conto finale, né nelle successive integrazioni sollecitate dallo stesso Tribunale, l'epoca di sostenimento di alcune spese relative a detta voce e l'eventuale inerenza o meno delle stesse alla fase di immissione in possesso.2.3.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla errata qualifica, in termini di meri collaboratori delle imprese interessate e non di coadiutori degli amministratori giudiziari, ascritta dal Tribunale ai soggetti (consulenti e società di servizi) nominati nel corso della procedura, prevalentemente attivi nelle "attività di bonifica antimafia" e che, dunque, hanno prestato la loro attività nel corso e nell'interesse di quest'ultima, con conseguente erronea collocazione delle relative voci di costo tra quelle gravanti, all'esito della revoca, sulle società sottoposte alla misura e non sull'Erario.
E tuttavia, l'operata distinzione tra le figure del "coadiutore" e del "collaboratore" non trova alcun addentellato nel dato normativo, ma anzi è palesemente contraddetta dallo stesso: l'art. 35, comma 4, recita "L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati", mentre il termine "collaboratore" compare solamente nel comma 3 dell'art. 35 citato, nella parte in cui estende le ipotesi di divieto di nomina degli amministratori giudiziari anche ai soggetti che svolgono le "funzioni di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario", utilizzando la congiunzione disgiuntiva e così lasciando intendere che si tratta di figure equipollenti e sostanzialmente sovrapponibili.
Detti soggetti erano stati, poi, qualificati come "coadiutori" anche dagli stessi amministratori giudiziari, ma tale qualifica è stata ritenuta impropriamente attribuita sul rilievo che costoro avevano stipulato contratti di consulenza direttamente con le società amministrate. Tale valutazione va censurata, atteso che detti consulenti hanno prestato il loro servizio unicamente per conto degli amministratori giudiziari, collaborando direttamente con gli stessi al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di amministrazione giudiziaria, ossia la c.d. bonifica antimafia che costituisce il momento essenziale della misura di cui all'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011.
Sicché le onerose spese sostenute per tali prestazioni dovevano essere poste a carico dell'Amministratore sotto forma di "spesa sostenuta" ed essendo stata revocata la misura, poste a carico dello Stato ai sensi dell'art. 42, comma 3, Digs. citato. Appare, infine, incomprensibile, che non si sia ritenuto di porre a carico dell'Erario, oltre agli esborsi sostenuti per l'immissione in possesso, anche quelli sostenuti per le complesse operazioni di restituzione delle società a seguito della cessazione della misura. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, i difensori lamentano violazione di legge e correlato vizio di motivazione per avere il Tribunale approvato il conto di gestione e confermato il rigetto (già disposto con ordinanza del 25 luglio 2019) dell'opposizione alla sua approvazione per mancata allegazione di documenti giustificativi comprovanti qualità, quantità e tempestività delle prestazioni professionali rese dai singoli coadiutori o collaboratori degli amministratori giudiziari.
Sul punto il Tribunale ha affermato che l'obbligo di allegazione dei documenti giustificativi doveva intendersi correttamente e pienamente soddisfatto con la produzione dei contratti di prestazione d'opera, dei provvedimenti autorizzativi del Giudice delegato, delle fatture relative alle spese, nonché con l'appostazione dei relativi costi nella contabilità aziendale. Ma tale interpretazione del citato art. 43 è manifestamente erronea, essendo chiaro ed evidente che la disposizione normativa, nell'imporre l'obbligo di allegazione al rendiconto dei documenti giustificativi, fa inequivoco riferimento a documenti idonei, per l'appunto, a giustificare i costi rendicontati in ossequio ai principi contabili generali di necessità, effettività, congruità, tracciabilità e documentabilità.
E tale funzione non può ritenersi assolta né dall'allegazione dei contratti di prestazione d'opera e del relativo provvedimento autorizzativo del giudice delegato, trattandosi di documenti che precedono logicamente e cronologicamente l'esecuzione della prestazione generativa degli oneri rendicontati, né dall'allegazione delle fatture, emesse dopo l'esecuzione della prestazione a soli fini di adempimento degli obblighi tributari e nemmeno dall'appostazione in contabilità dei costi desunti dalle fatture stesse In realtà i documenti giustificativi mancanti e non allegati al rendiconto erano le c.d. reportistiche, prescritte dalla best practice e dagli standard internazionali anticorruzione, assolutamente necessarie ai fini della ricostruzione della natura e delle causali delle spese e, dunque, della completezza del rendiconto, oltre che utili a meglio individuare le attività riferibili alla misura di prevenzione rispetto a quelle riconducibili alla normale operatività delle imprese. 2.5 Con il quinto motivo si denunzia violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento alla determinazione quantitativa delle somme di cui è stato disposto il rimborso nei confronti delle società.
Segnatamente: le spese anticipate e fatturate dagli amministratori giudiziari per l'attività svolta sono state ingiustificatamente mantenute a carico delle società nei limiti dell'importo di 19.026,58 euro, pur trattandosi di somme imputabili all'esecuzione della misura, secondo le stesse indicazioni fornite dagli amministratori giudiziari; non sono state esplicitate, inoltre, le ragioni per le quali il Tribunale ha inteso prestare adesione ai criteri presuntivi con i quali gli ex amministratori giudiziari hanno quantificato gli importi per le spese di immissione in possesso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
I ricorsi sono parzialmente fondati e meritano accoglimento nei termini che si diranno.
2. Giova, in via preliminare, rammentare che il giudizio sul rendiconto di gestione, seguendo le scansioni delineate dall'art. 43 del D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, ha la funzione di definire una fase conteziosa originata da specifiche contestazioni delle parti interessate, fase che segue l'iniziale verifica di regolarità del conto da parte del giudice delegato. Il giudizio riguarda il rispetto dei criteri dettati dal citato art. 43, comma 2, a norma del quale «Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale.
Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate». Dunque, la verifica demandata al Tribunale ha un ambito strettamente funzionale al controllo della completezza e della regolarità formale delle singole voci contabili. Tanto perché il rendiconto non può dare luogo ad un risultato incerto o perplesso, ma deve assicurare un risultato contabile preciso e definito. Per tale ragione è previsto che, in sede di prima verifica, il giudice delegato, ove ravvisi profili di irregolarità o di incompletezza, debba invitare l'amministratore giudiziario ad effettuare le opportune integrazioni o modifiche.
E per lo stesso motivo, il tribunale, all'esito della fase contenziosa originata dalle eventuali osservazioni o contestazioni delle parti interessate, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione (art. 43, comma 4), deve in alternativa approvare il rendiconto o invitare l'amministratore a sanare le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero. 2.1. E' da precisare, poi, che il sindacato esercitabile nel giudizio di legittimità sulla decisione di approvazione del conto assunta dal Tribunale non incontra i limiti di deducibilità, previsti dall'art. 10 del codice antimafia, nel caso non espressamente richiamati, sicché l'ambito di cognizione devoluto dal ricorso può comprendere sia profili di violazione di legge, che vizi motivazionali, ma il controllo, ovviamente, è limitato ai soli profili di legittimità e cioè alla presenza di una motivazione che dia conto degli elementi in base ai quali la documentazione prodotta è stata ritenuta idonea ad assicurare la prescritta esposizione analitica e completa delle modalità e dei risultati della gestione, con indicazione delle somme pagate e riscosse, descrizione dei cespiti e saldo finale.2.2.
Va, infine, evidenziato che il procedimento di approvazione del conto è stato correttamente condotto, atteso che, anche prima della modifica apportata al disposto dell'art. 34 del codice antimafia con l'art. 10 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, una corretta interpretazione di sistema consentiva di estendere a tutte le forme di amministrazione giudiziaria previste dal codice antimafia, indistintamente considerate, le disposizioni dell'art. 43, pur se collocate nel capo dedicato alla gestione dei beni sequestrati e confiscati.
3. Tanto posto, con l'ordinanza del 25 luglio 2019, espressamente richiamata nella premessa del provvedimento impugnato, il Tribunale ha partitamente esaminato le osservazioni svolte dalle parti interessate. Alla contestazione con cui si denunziava l'irregolarità del conto per mancata allegazione ad esso del registro delle operazioni, non surrogabile dalla contabilità aziendale, e la sua incompletezza informativa, il Tribunale, con articolata e inappuntabile motivazione, ha osservato che, per quel che attiene alla gestione aziendale, «quando le medesime operazioni che dovrebbero essere annotate nel registro delle operazioni sono quelle appostate nella contabilità -ovviamente nel caso in cui essa sia regolarmente e analiticamente tenuta, circostanza qui per nulla in contestazione (tanto che i bilanci in discorso risultano approvati)- l'amministratore giudiziario può dare conto dell'attività svolta tramite le dette scritture, dalle quali pure possono trarsi le prescritte indicazioni sulla natura delle somme pagate e riscosse, l'indicazione analitica dei cespiti (che non può non comprendere l'informativa sul conto economico e sullo stato patrimoniale dell'impresa) e del saldo finale».
Nel caso in esame, gli amministratori giudiziari, dopo aver specificato, a seguito dell'integrazione disposta dal Giudice delegato, di non aver compiuto atti diversi dalla gestione delle imprese, hanno fatto esplicito rimando alle risultanze della contabilità aziendale, tenuta secondo i criteri dell'art. 37, comma 5, sia per la parte attinente alle somme pagate e riscosse, in essa analiticamente indicate, sia per la parte inerente alla consistenza dei cespiti (p. 13 dell'integrazione al rendiconto). Ha, conseguentemente, rilevato l'infondatezza dell'asserita incompletezza del rendiconto su tali specifici punti, rimarcando come nessuna contestazione fosse stata specificamente mossa ai dati contabili, messi a disposizione dei soci che avevano approvato i bilanci, avendo piena contezza dell'andamento della gestione già nel corso della procedura.
E la giustificazione resa dall'ordinanza impugnata, all'esito di un percorso ricognitivo della funzione e del risultato del giudizio di rendiconto, giuridicamente corretto e conforme al parametro normativo di riferimento, resiste alle censure, meramente replicate nel primo motivo, e alle ulteriori osservazioni critiche in punto di completezza motivazionale del provvedimento.La genericità dei dedotti rilievi critici non consente di cogliere specifiche carenze espositive nel rendiconto quanto alla descrizione delle somme pagate e riscosse e dei cespiti e parimenti in modo del tutto assertivo, non illustrato nei suoi presupposti di fatto, e nelle ragioni giustificative che evidenzino differenze concettuali o carenze contenutistiche, è l'affermazione secondo la quale la contabilità aziendale, alle cui risultanze gli amministratori hanno fatto esplicito rinvio, non avrebbe le caratteristiche del registro delle operazioni previsto dall'art. 37, comma 1, sicché risulta affatto incomprensibile perché da essa non sia consentito evincere l'esposizione delle entrate e delle uscite e verificare l'esattezza delle relative operazioni.
Va, peraltro, rimarcato, come questa Corte ha ripetutamente affermato (Sez. 6, Sentenza n. 29907 del 14/05/2019, Cappellano Seminara, Rv. 276464), che il giudizio demandato al tribunale dall'art. 43 citato va formulato «sulla base dell'intera documentazione disponibile, comprensiva di quella allegata o da ritenersi comunque allegata al rendiconto, in quanto inerente alle operazioni effettuate dall'amministratore. In tale prospettiva la valutazione della regolarità o il rilievo di eventuali irregolarità non può prescindere da quanto possa desumersi da tale documentazione».
Dunque, perfettamente aderente a tale principio risulta altresì la risposta fornita con riguardo all'addotta necessità di autosufficienza informativa del conto, avendo il Tribunale opportunamente annotato che gli atti contenuti nel fascicolo dell'amministrazione giudiziaria (ivi comprese le istanze rivolte al giudice delegato, le autorizzazioni dallo stesso rilasciate, le relazioni periodiche sull'amministrazione) sono nella piena disponibilità del tribunale che ha, dunque, il potere di esaminare ogni atto depositato presso l'ufficio. Le censure articolate con il primo motivo appaiono, pertanto, destituite di fondamento.
4. Quanto alle ulteriori doglianze articolate con il secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, va subito detto che nessuna censura merita la distinzione operata dal Tribunale tra coadiutori degli amministratori giudiziari e collaboratori degli enti interessati (terzo motivo di ricorso). 4.1. La posizione del coadiutore è prevista e regolamentata dall'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Si tratta di soggetti dotati di particolari competenze tecniche (tecnici o altri soggetti qualificati), che, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, l'amministratore giudiziario pone a suo servizio, organizzando, in caso di gestioni complesse, sotto la propria responsabilità, un ufficio di coadiuzione.È, dunque, evidente, a prescindere dalla migliore articolazione dell'istituto derivante dalle modifiche apportate con la I. 17 ottobre 2017, n. 161, che il coadiutore è un soggetto che collabora con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria, svolgendo, sotto la responsabilità del secondo, quelle attività conseguenti all'applicazione della misura di prevenzione e funzionali alla sua esecuzione.
La sua retribuzione è a carico dell'amministratore giudiziario, sotto forma di "spesa sostenuta" (e con inserimento della medesima nel conto della gestione ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), e non vi è dubbio alcuno circa il fatto che -come testualmente affermato dall'art. 42 citato- le spese per i compensi spettanti all'amministratore giudiziario, così come quelle sostenute dall'amministratore giudiziario per i coadiutori, in caso di restituzione alla parte privata del bene o di revoca della misura, vadano poste a carico dello Stato.
Ciò deriva dal generale principio per cui l'avvenuto spossessamento del privato -con gestione giudiziaria del bene - non può e non deve determinare, in caso di restituzione del bene, pesi sul diritto di proprietà che non siano giustificati dallo stesso andamento della gestione. In particolare, è stato più volte affermato che (v. tra le molte Sez. 1 n. 46043 del 23.10.2014, Richichi e altri, Rv. 260644) le spese sostenute per gli organi di amministrazione giudiziaria hanno natura di spese giudiziali e pertanto - seguendo la soccombenza - vanno poste a carico dello Stato. 4.2.
Come ben rimarcato dal Tribunale, diversa è, invece, la posizione di qualsivoglia altro soggetto, della cui opera o dei cui servizi sia necessario avvalersi per la custodia, conservazione e amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni «e la cui individuazione l'amministratore giudiziario sottopone all'autorizzazione del giudice delegato solo per il doveroso coordinamento delle attività sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, ma che - ove il bene non fosse stato sequestrato o sottoposto ad altra misura di prevenzione- il titolare avrebbe liberamente scelto sul mercato».
Sicché, "mentre l'onere economico riferibile all'attività del coadiutore grava in via finale sempre sullo Stato, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni gravano sempre sulla c.d. gestione (cioè sull'eventuale attivo derivante dal bene cui afferiscono, essendo oneri funzionali alla sua manutenzione e all'aumento della sua redditività) e, ove anticipate dall'Erario, determinano -nel caso di restituzione del bene- un diritto dello Stato al loro recupero, appunto perché lo Stato, anticipandone il costo, si è sobbarcato di un onere che comunque sarebbe spettato al titolare del bene". 4.3.
Ora, come rilevato nello stesso provvedimento impugnato, è dato pacifico che gli amministratori giudiziari sono stati autorizzati dal Giudice 9 delegato alla stipula di contratti di consulenza in nome e per conto degli enti amministrati e, dunque, al conferimento di incarichi professionali, volti in particolare all'individuazione e ridefinizione delle procedure di implementazione, modifica e realizzazione dei modelli di gestione e di controllo. Ebbene, l'incontestata instaurazione di un rapporto contrattuale tra i detti professionisti e gli enti in amministrazione di per sé sola esclude che i primi possano essere ritenuti coadiutori giudiziari con conseguente applicazione del relativo regime.
In altri termini, la contrattualizzazione di tali soggetti, con il conferimento dell'incarico professionale da parte degli enti interessati, comporta di per sé sola la perdita da parte di costoro, della qualifica di coadiutori giudiziari, non essendo prevista dalla legge una simile modalità operativa e, conseguentemente, i compensi ad essi spettanti correttamente sono stati effettuati con i ricavi delle attività delle imprese amministrate, che non possono vantare al riguardo alcuna pretesa restitutoria. 4.4. Non va, poi, sottaciuto che il Tribunale ha verificato la regolarità di tale specifica voce, rilevando l'appostazione di tali costi, analiticamente indicati, nella contabilità delle imprese, e ha ritenuto ritualmente assolto l'obbligo di allegazione dei prescritti documenti giustificativi attraverso l'ostensione dei provvedimenti autorizzativi del giudice delegato, dei contratti di consulenza, delle fatture emesse dai singoli professionisti.
Non ha mancato di verificare, altresì, la tipologia dell'attività svolta dopo la sottoscrizione dei contratti, correttamente ricondotta all'attività di gestione ed amministrazione che le imprese avrebbe dovuto compiere, anche in mancanza di sottoposizione alla misura di prevenzione, per essere operative nella piena rispondenza a tutte le prescrizioni di legge, intervenendo sulle deficienze organizzative attraverso la revisione e l'implementazione dei modelli di organizzazione e di gestione.
5. Il secondo motivo è inammissibile siccome del tutto generico. Invero, nessuna specifica censura risulta effettuata in relazione alle risposte fornite al riguardo dal Tribunale. Già con il provvedimento del 25 luglio 2019 era stato specificamente confutato l'assunto di irregolarità e incompletezza della posta relativa alla voce "coadiutori" giudiziari, rispetto alla quale sarebbe stata omessa ogni informazione sul costo pari a 1.300.000,00 euro posto a carico delle società. Era stato, infatti, sottolineato, a riprova della compiuta rendicontazione per il tramite dell'analitica contabilità aziendale e degli atti messi a disposizione dagli amministratori giudiziari, come le stesse società avessero dimostrato di avere avuto piena contezza degli oneri economici sostenuti, distinguendo la misura in cui essi avevano gravato sugli enti in amministrazione a seguito della stipulazione di contratti di prestazione d'opera con professionisti e società di consulenza e quella in cui erano imputabili alla fase dell'immissione in possesso.
Ribadite le considerazioni svolte a sostegno della inappropriata qualifica di coadiutori giudiziari attribuita ai professionisti contrattualizzati, il Tribunale aveva ritenuto di dover operare una scissione delle fasi storiche delle prestazioni effettuate dai ridetti professionisti ai fini delle imputazioni dei pagamenti, riconoscendo alle parti interessate il recupero delle somme corrisposte per l'attività di immissione nel possesso degli enti, ossia per un attività compiuta per l'esecuzione della disposta misura di prevenzione, i cui costi erano stati posti a carico delle società.
A tal fine aveva ravvisato la necessità di sanare tale profilo di irregolarità del conto, invitando gli amministratori a fornire una determinazione analitica degli esborsi sostenuti dalle società già in amministrazione giudiziaria per l'attività di immissione in possesso, con indicazione dei singoli soggetti beneficiari e distinguendo, per ciascuno di essi, l'esatto ammontare degli importi percepiti da imputarsi alla coadiuzione rispetto a quella degli importi da imputarsi all'attività di collaborazione professionale con gli enti. Ebbene, in ordine alla regolarità e completezza dell'elaborato integrativo depositato in data 30 ottobre 2019, integralmente recepito nella decisione di approvazione del rendiconto, le parti ricorrenti non svolgono alcuna specifica deduzione, limitandosi a una generica contestazione puramente labiale.
6. Destituito di fondamento è anche il quarto motivo di ricorso che reitera la contestazione, già mossa in sede di approvazione del conto, con cui era stata denunziata l'omessa allegazione di documenti giustificativi comprovanti quantità, qualità e tempestività delle prestazioni rese in concreto dai professionisti- consulenti, non essendo stato previsto né assolto nessun obbligo di reportistica. Anche sul punto la motivazione resa dal Tribunale è tutt'altro che carente o meramente apparante e affatto corretta in diritto. È stato, infatti, opportunamente ricordato che, in sede di approvazione del rendiconto, l'oggetto della procedura incidentale è rappresentato esclusivamente dalla verifica contabile delle movimentazioni finanziarie correlate all'avvenuta gestione, mentre è preclusa ogni questione relativa ai criteri e ai risultati di gestione, donde l'inammissibilità di considerazioni relative alla quantità, qualità, tempestività delle prestazioni professionali rese nell'interesse degli enti in amministrazione, come pure di quelle attinenti a profili di deducibilità dei costi, remuneratività e utilità delle prestazioni.
E si è, inoltre, correttamente ritenuto inconferente il richiamo ai criteri che presidiano la liquidazione dei compensi agli amministratori giudiziari, ivi compresi i costi dei coadiutori, che sono e vanno tenuti distinti dagli oneri gravanti sulla gestione e, vieppiù, dai costi conseguenti ai contratti di consulenza stipulati in nome e per conto delle società in amministrazione.
7. Il quinto motivo è solo in parte fondato. 7.1. Generica è la censura di omessa esplicitazione da parte del Tribunale delle ragioni per le quali ha prestato adesione ai criteri presuntivi con cui gli ex amministratori hanno determinato gli importi per le spese di immissione in possesso. Il provvedimento impugnato ha ritenuto del tutto condivisibili ed esaustive le indicazioni fornite nell'elaborato integrativo, pienamente rispondente alle precisazioni richieste con il precedente provvedimento, essendo state quantificate, e comprovate dalla produzione delle relative fatture, le spese di immissione in possesso sostenute dagli amministratori giudiziari (tabella 3) e quelle sostenute da coloro che avevano prestato attività di coadiuzione solo nella fase di immissione in possesso (tabella 2), quantificate, queste ultime, sulla base delle fatture relative a spese ricadenti nel periodo dal 21 maggio 2014 al 31 maggio 2014 e, nel caso in cui non era stato possibile individuare fatture specificamente riferite solo a tale periodo, equitativamente quantificate nella misura di un terzo della prima fattura per spese sostenute dall'avvio della misura; sono stati poi, indicati, singolarmente e complessivamente, i compensi corrisposti ai coadiutori coinvolti esclusivamente nella fase di immissione in possesso (tabella 1); mentre i compensi per l'attività funzionale all'esecuzione della misura svolta dai soggetti, cui era stato conferito incarico professionale, autorizzato dal giudice delegato, mediante la stipulazione di contratti con gli enti interessati, con decorrenza dalla data di immissione in possesso, sono stati determinati, secondo un criterio di ragionevolezza, tenuto conto della complessità delle operazioni di immissione e di chiusura della procedura, in misura pari a una mensilità dei corrispettivi previsti dai relativi contratti. 7.2.
Fondata appare, invece, la doglianza in ordine all'entità dell'importo delle somme di cui è stata disposta la restituzione da parte dell'Erario in favore delle società ricorrenti. Effettivamente, rispetto al complessivo importo, indicato alla tabella 9 dell'elaborato integrativo, comprensivo di tutte le spese da imputare all'immissione in possesso e alla coadiuzione, quello di cui è stata disposta la restituzione da parte del Tribunale risulta inferiore per euro 19.026,58, somma pari alle spese sostenute dagli amministratori giudiziari in costanza di misura, rimborsate dalle società; e sul punto effettivamente dall'ordinanza non si ricava alcuna spiegazione delle ragioni per le quali tale ulteriore importo non sia stato riconosciuto.
8. Limitatamente a tale specifico profilo il provvedimento va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Nel resto i ricorsi, alla luce delle superiori riflessioni, deb