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Sentenza — n. 35313/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35313/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35313/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 8 luglio 2020 il Tribunale di Taranto ha approvato il conto finale della gestione, presentato dall'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati, in relazione al patrimonio aziendale della ditta individuale "Mosca Cosima, esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e generi di monopolio. Tale compendio era stato oggetto di confisca nell'ambito della procedura a carico di Pulpito Pasquale con provvedimento del 4 settembre 2014, annullato dalla Corte di Cassazione e revocato dalla Corte di appello con decisione restitutoria, divenuta irrevocabile, alla terza interessata Mosca Cosima.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35313/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, recita: "Con il provvedimento di confisca emesso nel giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi". L'art. 43, comma 5 bis, prevede che: "Dopo il conferimento di cui all'art. 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. (...)".

Parole chiave

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procedura di liquidazione dei conti gestione finanziaria tenuta insufficiente degli atti consegna di documenti cattiva gestione procedimento di controllo degli aiuti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCA COSIMA nato a TARANTO il 13/12/1970 avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8 luglio 2020 il Tribunale di Taranto ha approvato il conto finale della gestione, presentato dall'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati, in relazione al patrimonio aziendale della ditta individuale "Mosca Cosima, esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e generi di monopolio. Tale compendio era stato oggetto di confisca nell'ambito della procedura a carico di Pulpito Pasquale con provvedimento del 4 settembre 2014, annullato dalla Corte di Cassazione e revocato dalla Corte di appello con decisione restitutoria, divenuta irrevocabile, alla terza interessata Mosca Cosima.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore munito di procura speciale - Mosca Cosima, lamentando: - con il primo motivo, la violazione degli artt.38, comma 3, e 43, comma 5 bis, D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in ordine alla irrituale presentazione del rendiconto, sottoscritto dal dott. Giovanni Calabrese, già amministratore giudiziario, nella sua qualità di coadiutore dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati, anziché dal direttore dell'Agenzia stessa, alla quale, dopo la confisca di primo grado, era stata conferita l'amministrazione del bene; - con il secondo motivo, la violazione dell'art. 43, comma 2, D.Igs. citato, in ordine alla completezza ed analiticità del rendiconto di gestione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

1. L'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, recita: "Con il provvedimento di confisca emesso nel giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi". L'art. 43, comma 5 bis, prevede che: "Dopo il conferimento di cui all'art. 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. (...)".

Correttamente il Tribunale ha rilevato come la contestazione, attinente ad profilo solo formale e quindi in quanto tale già inammissibile perché fuori dal parametro normativo di riferimento, fosse anche completamente destituita di fondamento, in quanto il rendiconto era stato ritualmente presentato dall'Agenzia che si era riportata, facendone proprio il contenuto, alla relazione del coadiutore, come testualmente indicato nella missiva di accompagnamento del 27 marzo 2020. E tanto basta a dimostrare la manifesta pretestuosità della censura, qui meramente replicata.

2. Il secondo motivo non articola nessuna specifica doglianza in relazione alle risposte fornite dal provvedimento impugnato. Ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Igs. citato, le contestazioni "debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione". Del tutto correttamente il Tribunale ha, pertanto, riscontrato la originaria genericità delle osservazioni-contestazioni mosse, e, nondimeno, ha rimarcato il puntuale rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 43, comma 2, essendo state indicate e analiticamente elencate tutte le entrate e le uscite, così come riportate nell'allegato registro della procedura, dal cui esame si rilevava il saldo finale della gestione, in continuità con il saldo alla data della confisca emessa nel giudizio di primo grado di cui al rendiconto, relativo alla gestione per il periodo dal 18 marzo 2013 al 4 settembre 2014, già oggetto di approvazione; nella prima parte del documento, poi, erano stati elencati e descritti tutti i cespiti sottoposti a sequestro, con analitica indicazione delle relative vicende e variazioni.

Sicché la mera doglianza circa l'assenza di una risposta soddisfacente e "convincente" si traduce in un difetto di correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento che ne determina l'inammissibilità per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ope legis la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nell'impugnazione palesemente infondata (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma