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Sentenza — n. 35312/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35312/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35312/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giuseppe Sciascia Cannizzaro, Teresa Sciascia Cannizzaro e Gioacchino Sciasia Cannizzaro, parti civili costitute nel procedimento n. 4611/2019 R.G.N.R./n.3718/2019 R.GIP, assistiti dal difensore e procuratore speciale, impugnano, chiedendone l'annullamento senza rinvio per violazione di legge in relazione all'art. 299, comma 4 bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, l'ordinanza del 9 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'appello interposto dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento aveva sostituito, nei confronti dell'imputato Carmelo Rubino, la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari rinforzati da dispositivo elettronico di controllo.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35312/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n.137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Franca Zacco, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

Parole chiave

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diritti del detenuto corrispondenza con il difensore braccialetto elettronico misure sostitutive della carcerazione consegna di carcerati pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Il Tribunale ha fatto, dunque, esatta applicazione della testuale previsione di cui all'art. 310 cod. proc. pen., norma che deve ritenersi senz'altro di stretta interpretazione e, quindi, insuscettibile di estensione analogica, in linea con il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SCIASCIA CANNIZZARO GIUSEPPE nato a CANICATTI il 02/10/1981 dalla parte civile SCIASCIA CANNIZZARO TERESA nata a CANICATTI' il 28/05/1978 dalla parte civile SCIASCIA CANNIZZARO GIOACCHINO nato a CANICATTI' il 17/07/1948 nel procedimento a carico di: RUBINO CARMELO nato a CANICATTI' il 28/03/1951 avverso l'ordinanza del 09/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO ; lette/septíte le conclusioni del PG,FRANCA ZACCO, t,IA.A ett «Julk a. vkail?~2. Akuum ; teA,'

RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe Sciascia Cannizzaro, Teresa Sciascia Cannizzaro e Gioacchino Sciasia Cannizzaro, parti civili costitute nel procedimento n. 4611/2019 R.G.N.R./n.3718/2019 R.GIP, assistiti dal difensore e procuratore speciale, impugnano, chiedendone l'annullamento senza rinvio per violazione di legge in relazione all'art. 299, comma 4 bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, l'ordinanza del 9 novembre 2020, con la quale il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'appello interposto dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento aveva sostituito, nei confronti dell'imputato Carmelo Rubino, la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari rinforzati da dispositivo elettronico di controllo.

2. Nell'interesse dei ricorrenti si fa rilevare che la richiesta di revoca e/o sostituzione della misura non è stata notificata alle persone offese, costituite parti civili, o al loro difensore, come invece prescritto dall'art. 299, comma 4 bis, cod. proc. pen., per metterle in condizioni di poter interloquire e di presentare memorie entro i due giorni successivi, come sarebbe stato loro diritto. Avverso il provvedimento del G.i.p. che, anziché dichiarare l'inammissibilità dell'istanza avanzata dall'imputato per l'omesso adempimento del contestuale onere informativo, l'aveva decisa nel merito, era stato proposto tempestivo ricorso e con provvedimento del 20 ottobre 2020 la Corte di Cassazione, qualificata l'impugnazione come appello, aveva disposto la trasmissione degli atti al Tribunale della libertà di Palermo, che ha dichiarato inammissibile il gravame, così, nella sostanza, privando i ricorrenti di far valere l'inammissibilità dell'istanza di revoca e/o sostituzione della misura.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n.137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Franca Zacco, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come ha correttamente rilevato il concludente Procuratore generale, le delineate censure sono inammissibili.

1. Ed invero, i vizi denunziati non attengono al provvedimento impugnato che, senza affrontare la questione della illegittimità del percorso procedurale che ha condotto alla sostituzione della misura cautelare disposta nei confronti dell'imputato con altra meno afflittiva, ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello cautelare per difetto di legittimazione delle parti civili, ineccepibilmente rilevando che il rimedio di cui all'art. 310 cod. proc. pen. è testualmente riservato al pubblico ministero, all'imputato e al suo difensore e che al riscontro del difetto di legittimazione delle parti appellanti non era d'ostacolo il provvedimento di natura amministrativa di riqualificazione dell'impugnazione.

Il Tribunale ha fatto, dunque, esatta applicazione della testuale previsione di cui all'art. 310 cod. proc. pen., norma che deve ritenersi senz'altro di stretta interpretazione e, quindi, insuscettibile di estensione analogica, in linea con il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.. E sotto tale profilo la correttezza della decisione non è posta in dubbio, ma anzi è espressamente riconosciuta dagli stessi ricorrenti.

2. Va, inoltre, escluso, che il provvedimento impugnato presenti profili di abnormità, come adombrato nell'atto di impugnazione, essendo appena il caso di rammentare che, secondo l'autorevole insegnamento di Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, abnorme può definirsi soltanto l'atto avulso dal sistema, ovverosia affetto da carenza di potere in astratto, o, in alternativa, preso in totale assenza di potere in concreto, ovverosia completamente al di fuori (e "al di là di ogni ragionevole limite") dei casi consentiti e tale da determinare in concreto una stasi irreversibile (come quando con esso si imponga un'attività impossibile) o effetti capaci di pregiudicare effettivamente lo sviluppo del processo (come quando si prescriva un atto produttivo di nullità).

Mentre la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. non è avulsa dal sistema, costituendo anzi espressione dei poteri riconosciuti al giudice dell'impugnazione ,e neppure determina alcuna irreversibile stasi del procedimento. Nella situazione data non basta, dunque, per considerare abnorme l'adottata declaratoria di inammissibilità dell'appello, l'osservazione che con essa è stato di fatto precluso ai ricorrenti di far valere l'inammissibilità dell'istanza de libertate, non potendo rilevare sotto tale profilo nemmeno l'eventuale erroneità dell'operata riqualificazione dell'impugnazione.

3. Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,