Sentenza — n. 35310/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 8 giugno 2020 il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta da Antonino Bonura avverso il provvedimento col quale, in data 27 aprile 2020, il Giudice per le indagini preliminari in sede aveva disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo del centro scommesse, sito in Palermo alla via Ammiraglio Bettiolo n. 12, e relativo compendio aziendale. Rilevava invero detto Tribunale, in adesione al decreto di sequestro, come risultasse sufficiente funnus di commissione del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 4, commi 1 e 4 bis, I. n. 401 del 1989, 416 bis.1 cod. pen., ed anche il conseguente periculum in mora, attesa l'evidente necessità di impedire la reiterazione dell'illecito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 324 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35310/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n.137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Franca Zacco, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONURA ANTONINO nato a PALERMO il 03/09/1978 avverso l'ordinanza del 08/06/2020 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO; lette/sep(ite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO 11.4p,u1,-T-Q &,•Akp..»,,,ilkki 4141.-Ne se• ' /
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8 giugno 2020 il Tribunale di Palermo, costituito ex art. 324 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta da Antonino Bonura avverso il provvedimento col quale, in data 27 aprile 2020, il Giudice per le indagini preliminari in sede aveva disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo del centro scommesse, sito in Palermo alla via Ammiraglio Bettiolo n. 12, e relativo compendio aziendale. Rilevava invero detto Tribunale, in adesione al decreto di sequestro, come risultasse sufficiente funnus di commissione del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 4, commi 1 e 4 bis, I. n. 401 del 1989, 416 bis.1 cod. pen., ed anche il conseguente periculum in mora, attesa l'evidente necessità di impedire la reiterazione dell'illecito.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'anzidetto indagato a mezzo del difensore, che ha motivato l'impugnazione deducendo violazione di legge e motivazione carente o meramente apparente, argomentando, in sintesi, nei termini che seguono:
a) quanto alla ritenuta sussistenza del fumus delicti, gli argomenti utilizzati dal provvedimento impugnato sono del tutto apodittici e le richiamate intercettazioni non dimostrano in modo univoco che proprio all'interno dell'esercizio commerciale dell'imputato avesse luogo l'abusiva attività di organizzazione e raccolta delle scommesse da banco, al medesimo contestata;
b) insussistente è il nesso di pertinenzialità del bene sequestrato al reato ipotizzato;
c) indimostrato è il ritenuto periculum in mora e, anzi, il Tribunale non ha considerato che l'indagato era ormai dedito ad una stabile attività lavorativa, diversa da quella originaria, e che, all'atto dell'imposizione della cautela, l'attività criminosa risultava già cessata a tenore della stessa incolpazione provvisoria, risultando il reato "accertato da settembre 2016 a settembre 2017".
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 D.L. n.137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Franca Zacco, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.
2. Ed invero deve essere dapprima ricordato come, in subiecta materia, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, di tal che devono essere espunte dall'odierno scrutinio di legittimità tutte le deduzioni difensive che - comunque denominate nell'atto di ricorso - in sostanza attengono al costrutto motivazionale dell'impugnata ordinanza, ovvero al substrato fattuale della stessa.
3. Ciò posto, occorre rilevare - comunque - l'infondatezza palese dei proposti motivi di impugnazione, non potendosi, peraltro, sottacere che, come risulta dal testo del provvedimento, l'indagato ha formulato richiesta di riesame senza enunciarne i motivi, neppure genericamente contestando il fumus di reato e il periculum in mora, ma limitandosi nell'udienza di discussione a chiedere l'annullamento del decreto impugnato e la restituzione del bene in sequestro. L'impugnata ordinanza è, per vero, immune da censure qui azionabili nella ricostruzione della vicenda - allo stato delle indagini ed a questi fini cautelari - e nella corretta individuazione del fumus della condotta contestata all'odierno ricorrente. 3.1.
Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come dalle risultanze istruttorie illustrate nel decreto impugnato, integralmente richiamato, e segnatamente dalle intercettazioni e dalle verificate frequentazioni del ricorrente, era risultato che, all'interno del proprio esercizio, il Bonura accettava scommesse, provvedendo alla raccolta di giocate e al pagamento delle eventuali vincite; che del tutto ininfluente doveva ritenersi la produzione documentale offerta dalla difesa, inidonea al superamento dei risultati della prova tecnica, indicativi dello svolgimento da parte del ricorrente di un'attività con modalità difformi da quella autorizzata, ossia da quella di mero supporto logistico-informativo in favore dei clienti-giocatori; che, quale titolare e gestore dell'agenzia di scommesse, l'indagato aveva preso parte al sistema illegale di gestione del gioco d'azzardo e delle scommesse, organizzato da Biondo, abituale frequentatore del suo centro e referente dei vertici della famiglia mafiosa dell'Acquasanta-Arenella.
A fronte di ciò il ricorso contesta l'interpretazione del materiale indiziario offerta prima dal giudice della cautela e poi dal giudice del controllo cautelare reale, assumendo che le conversazioni captate dimostravano al più che l'indagato avesse svolto attività abusiva di raccolta di scommesse, ma non che l'espletamento di detta attività fosse avvenuto all'interno del proprio esercizio commerciale. 3.2. Anche in ordine al nesso di pertinenzialità e al pericolo di reiterazione il ricorso, che denunzia vizio di motivazione, risulta inammissibile, attesa la sua assoluta genericità a fronte della motivazione tutt'altro che inesistente o meramente apparente resa dal Tribunale, che ha rimarcato l'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità del locale sottoposto a sequestro rispetto alla contestata condotta, che ivi si svolgeva, e ha convenientemente argomentato in merito alle ragioni per le quali il bene, tanto più in mancanza di un provvedimento amministrativo di sospensione della licenza, ove lasciato in libera disponibilità dell'indagato (che, per quanto risulta dallo stesso ricorso, non ne ha dismesso la titolarità) costituiva pericolo di prosecuzione dell'illecita attività mediante siti esteri non autorizzati.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso proposto in termini del tutto infondati (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso