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Sentenza — n. 35308/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35308/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35308/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 10 gennaio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di Francesco Gioia, Antonello Dore e Antonio Togo in ordine al reato di truffa militare loro ascritto, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto. Inoltre, con sentenza in data 18 luglio 2019 il Tribunale militare di Roma dichiarava gli stessi imputati di cui sopra colpevoli del reato di violata consegna loro ascritto in concorso, condannando, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, Gioia alla pena di mesi tre di reclusione militare e gli altri due imputati alla pena di mesi due di reclusione militare. La Corte militare di appello, investita della trattazione degli appelli degli imputati avverso le due pronunzie, dopo avere disposto la riunione dei relativi giudizi, confermava tutte le statuizioni (con sentenza in data 11 dicembre 2019).

Regesto Legislator

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art. 120 c.p, art. 42 cod. pen; Sentenza — n. 35308/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo prospetta contraddittorietà motivazionali, sul rilievo che i Giudici di appello da un lato hanno ritenuto accertato che Dore e Togo si recarono a casa del collega "su disposizione del Gioia", dall'altro, in aperto contrasto con tale accertamento, hanno sostenuto che Gioia non avrebbe mai modificato gli ordini di servizio che aveva prima impartito ai due sottoposti. 3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 42 cod. pen. e mancanza di motivazione in punto di riconoscimento del dolo del reato di violata consegna, a fronte di una condotta posta in essere da Dore e Togo su disposizione di colui e unitamente a colui che aveva impartito l'ordine che si sarebbe voluto violare. 3.4.

Parole chiave

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inosservanza di prescrizioni di servizio reati contro i doveri di servizio violazione del mandato insubordinazione servizio di picchetto validità della notificazione

Disposizioni normative citate

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art. 120 c.p
Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 120 c.p.m.p.
art. 42 cod. pen
Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 42 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIOLA FRANCESCO nato a SASSARI il 06/03/1977 DORE ANTONELLO nato a PADRIA il 23/12/1964 TOGO ANTONIO nato a TORRALBA il 01/10/1962 avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare Francesco Ufilugelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, Avvocato Remo Pannain, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10 gennaio 2019 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di Francesco Gioia, Antonello Dore e Antonio Togo in ordine al reato di truffa militare loro ascritto, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto. Inoltre, con sentenza in data 18 luglio 2019 il Tribunale militare di Roma dichiarava gli stessi imputati di cui sopra colpevoli del reato di violata consegna loro ascritto in concorso, condannando, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, Gioia alla pena di mesi tre di reclusione militare e gli altri due imputati alla pena di mesi due di reclusione militare. La Corte militare di appello, investita della trattazione degli appelli degli imputati avverso le due pronunzie, dopo avere disposto la riunione dei relativi giudizi, confermava tutte le statuizioni (con sentenza in data 11 dicembre 2019).

2. I fatti contestati in concorso agli imputati, appartenenti all'Arma dei Carabinieri, si riferiscono a quanto avvenuto dalle ore 20,30 del 14 novembre 2015 alle successive ore 00,20. Il tenente Gioia, Comandante della Compagnia di Bonervia, secondo quanto ritenuto accertato dai giudici di merito, aveva comandato quel giorno il luogotenente Dore e il maresciallo Togo allo svolgimento insieme a lui di specifici servizi di polizia giudiziaria. Ciò risultava attestato, per Togo e Dore, dal memoriale di servizio e, per Gioia, dal modello A15. Gli stessi, invece, a bordo delle auto di servizio, si recavano nell'orario di cui sopra - nel quale avrebbero dovuto continuare a svolgere la stessa attività di polizia - nell'abitazione di un collega per fini privati ove cenavano tutti insieme. Da ciò derivava la consumazione non solo della condotta di violata consegna, ma anche di quella di truffa militare, parimenti contestata, avendo i tre imputati conseguito gli emolumenti per il tempo in cui non avevano prestato servizio.

3. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore e con unico atto articolato in sei motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 120 c.p.m.p. Premesso che, secondo i giudici di merito Dore e Togo dovrebbero rispondere di avere violato la consegna loro affidata da Gioia e quest'ultimo di avere concorso "esternamente" nella stessa violazione dei suoi sottoposti, rileva che la Corte di secondo grado ha ritenuto accertato che Dore e Togo si recavano presso l'abitazione in cui consumavano la cena "su disposizione di Gioia", per ivi rimanere con quest'ultimo.

La stessa sentenza impugnata, però, ha rilevato che Gioia aveva il potere di modificare la consegna fino a disporre l'interruzione del servizio. Il che avveniva quella sera per una legittima scelta di Gioia. Sicché, non avrebbe potuto ritenersi la violazione della consegna, richiedendo la stessa l'attuale vigenza. Né in senso contrario poteva valere la mancata annotazione di quanto sopra nei memoriali di servizio, trattandosi di registrazioni formali di tipo organizzativo-amministrativo che non potevano condizionare la validità degli ordini a un certo punto impartiti direttamente dal comandante del reparto. 3.2.

Il secondo motivo prospetta contraddittorietà motivazionali, sul rilievo che i Giudici di appello da un lato hanno ritenuto accertato che Dore e Togo si recarono a casa del collega "su disposizione del Gioia", dall'altro, in aperto contrasto con tale accertamento, hanno sostenuto che Gioia non avrebbe mai modificato gli ordini di servizio che aveva prima impartito ai due sottoposti. 3.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 42 cod. pen. e mancanza di motivazione in punto di riconoscimento del dolo del reato di violata consegna, a fronte di una condotta posta in essere da Dore e Togo su disposizione di colui e unitamente a colui che aveva impartito l'ordine che si sarebbe voluto violare. 3.4.

Il quarto motivo, sempre con riguardo all'addebito di violata consegna, lamenta mancanza di motivazione in ordine al requisito dell'offensività della condotta, avendo svolto i Giudici di appello generiche asserzioni al riguardo, che hanno evocato mansioni estranee a quelle per cui gli imputati erano stati originariamente comandati (l'attività di indagine relativa al pregiudicato Cugusi). 3.5. Il quinto motivo deduce violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen., nonché vizi della motivazione, in punto di diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla stregua della corretta valutazione dei diversi elementi in proposito rilevanti. 3.6.

Il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 25, secondo comma, Cost. e vizi della motivazione, lamenta l'inosservanza del principio di offensività con riguardo al riconoscimento degli estremi della truffa militare, a fronte di quanto dimostrato in ordine alla mancate richieste nello stesso periodo da parte degli imputati del pagamento di numerose ore di lavoro straordinario, sì da essere maturato un credito che faceva ritenere il fatto non offensivo, poiché riguardante appena quattro ore di servizio. Né risultavano pertinenti i riferimenti operati in sentenza al danno all'immagine e alla sottrazione dal servizio, afferendo a beni diversi da quelli tutelati dalla norma incriminatrice in questione.

COSNIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure mosse con i primi quattro motivi del ricorso, tutte in relazione alla condanna in ordine al reato di violata consegna, sono fondate. Dal loro accoglimento deriva l'assorbimento delle questioni sulla pena poste con il quinto motivo. Mentre debbono ritenersi infondate le censure dedotte con il sesto motivo riguardanti la pronuncia adottata in ordine al reato di truffa militare.

2. L'art. 120 c.p.p.m. contempla due tipi di condotte: l'abbandono del posto di guardia o di servizio; la violazione della consegna ricevuta. La seconda di tali condotte risulta quella constatata ai ricorrenti quale violata consegna. Essa presuppone uno specifico comando che appunto concretizza la consegna, derivante, a norma dell'art. 730 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), da disposizioni, temporanee o permanenti, scritte o solo orali, impartite dal superiore per l'adempimento di un particolare servizio.

Non sono contemplate formalità che debbono connotare la consegna quale comando, sicché essa può essere disposta oralmente in qualsiasi modo purché se ne specifichino hiaramente l'oggetto e le modalità, di modo che, a norma del comma 2 dell'art. citato, il militare comandato possa avere perfetta conoscenza del servizio e lo possa di conseguenza osservare scrupolosamente. Da ciò deriva che la consegna temporanea può allo stesso modo essere interrotta dal superiore che l'ha impartita, anche tramite una disposizione orale adottata con qualsiasi forma.

3. Come rilevato nel ricorso, l'intera motivazione illustrata dai giudici di merito, al di là delle mere affermazioni in senso contrario, dà conto di come Gioia, che aveva disposto la consegna e aveva eseguito il relativo servizio con i sottoposti, ad un certo punto abbia manifestato l'inequivocabile intendimento di porre fine al servizio che egli aveva disposto e conseguentemente al comando. A tal riguardo risulta chiarissimo il passo della sentenza di appello (pag.

17) che, dopo avere descritto l'espletamento di alcune attività di controllo e di osservazione riconducibili propriamente al servizio relativo alla consegna, dà atto di quanto segue: «Terminati tali passaggi, sempre su disposizione del Gioia, le due pattuglie verso le ore 20,30 del 14 novembre 2015, a bordo di auto con targa di copertura, si erano riunite presso l'abitazione del Nuvoli e lì si erano trattenute - unitamente alla moglie del Nuvoli e ad un civile, Calvia Eraldo - sino a dopo la mezzanotte, consumando una cena preparata dal Nuvoli stesso ».

Secondo la tesi accusatoria recepita dai giudici di merito, detto spostamento alle ore 20,30 per finalità estranee al servizio e quanto di conseguenza accadde dopo nell'abitazione di Nuvoli, avrebbe dato luogo alla violazione della consegna. Ma appare evidente che ciò non poteva verificarsi, una volta che le disposizioni di Gioia, cui competeva il potere di interrompere la consegna senza condizioni formali e in ogni tempo, inequivocabilmente manifestavano la volontà di far cessare il servizio, per svolgere le altre occupazioni palesemente incompatibili con lo stesso.

Tanto a fronte di un comando di natura temporanea il cui concreto svolgimento si era sviluppato, secondo quanto descritto dai giudici di merito, tramite disposizioni impartite sul campo dal medesimo Gioia agli altri militari. Sicché, dopo la chiara espressione della scelta manifestata da Gioia di non dare più corso a quelle imprescindibili modalità di espletamento, non si vede come i militari precedentemente comandati avrebbero potuto rappresenearsi di proseguire il medesimo servizio, in dissenso con la volontà espressa da Gioia. Dunque, come correttamente dedotto dalla difesa, nel momento in cui è stata collocata la condotta di violazione della consegna essa non era vigente, sì da non potersi configurare il reato di cui all'art. 120 c.p.m.p. come contestato.

Ogni altra osservazione in senso contrario svolta dai Giudici di merito descrive solo gli effetti della condotta di truffa militare, correttamente ritenuta. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di violata consegna, perché il fatto non sussiste.

4. Di contro, risultano con evidenza infondate le censure mosse con il sesto motivo, in ragione delle quali il G.I.P. avrebbe dovuto emettere dichiarazione di improcedibilità in ordine al reato di truffa militare perché il fatto non sussiste. Al riguardo, invero, a fronte della percezione di certi importi non spettanti per effetto della condotta fraudolenta realizzata tramite le false attestazioni, la difesa evoca non consentite, né comunicate e perciò allora neppure realizzatesi compensazioni di crediti che sarebbero spettati ai medesimi militari per ore di straordinario non computate, per giungere a prospettare l'inoffensività del fatto sulla base di assertivi percorsi valutativi che intendono sovrapporsi a quelli in senso contrario puntualmente rappresentati nella sentenza (pagg. 32-34), che hanno riconosciuto l'offensività del fatto, seppure di particolare tenuità. Di conseguenza il motivo in questione deve essere disatteso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di violata consegna aggravata in concorso perché il fatto non sussiste. Rigetta