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Sentenza — n. 35306/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35306/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35306/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, emessa il 13 gennaio 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 'resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 8 ottobre 2019, ha rideterminato la pena inflitta a Biagio Carzaghi in quella di anni due, mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva giudicato Biagio Carzaghi, in ordine al reato di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché deteneva illegalmente nel camper nel quale coabitava con la convivente Olga De Lorie, la pistola marca Browning, mod.

Regesto Legislator

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art. 210 cod. proc. pen, art. 530 cod.proc. pen, art. 63 cod. proc. pen, art. 197-bis cod. proc. pen, art. 197-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35306/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dovendo disattendersi, nei progressivi sensi esposti, le doglianze contenute nell'impugnazione, si impone il rigetto della stessa. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Parole chiave

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testimonianza della vittima porto abusivo di armi diritti della vittima procedimento in contumacia obbligo di comparizione all'udienza diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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art. 210 cod. proc. pen
197 -bis o dell'art. 210 cod. proc. pen., ovvero provveduto alla restituzione in termini in favore dell'imputato al fine di consentirgli di optare per altro rito o di integrare la prova.
art. 530 cod.proc. pen
Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 530 cod.proc. pen.
art. 63 cod. proc. pen
Dato ingresso al suddetto rito abbreviato condizionato, il primo giudice aveva proceduto all'immediata escussione della testimone: tuttavia, come pure si trae dalla sentenza di primo grado, era stato necessario interrompere l'esame di Olga De Lorie, ai sensi dell'art. 63 cod.
art. 197-bis cod. proc. pen
E' rilevante osservare che l'imputato si è doluto che il Tribunale non abbia proceduto all'escussione della medesima De Lorie ad altro titolo, ossia come testimone assistita ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen.
art. 197-bis cod. pen
In tal senso, non si dubita che sono inutilizzabili le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio abbreviato da soggetto indagato di reato collegato o connesso senza le garanzie previste dall'art. 197-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARZAGHI BIAGIO nato a VENARIA REALE il 20/03/1971 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; 111“, gr° --tidit-ert~ico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO 4:12 ha concluso chiedendo eoP rty,dva 9 R. #Y3 !Crli (9à Jat./4) rAtt, 411- L 202-9/ bg pietegto ro D i ir•in i r (A. (k Co 1149

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 13 gennaio 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 'resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Milano in data 8 ottobre 2019, ha rideterminato la pena inflitta a Biagio Carzaghi in quella di anni due, mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva giudicato Biagio Carzaghi, in ordine al reato di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché deteneva illegalmente nel camper nel quale coabitava con la convivente Olga De Lorie, la pistola marca Browning, mod.

Baby, calibro 6,35, avente matricola n. 375793, completa di caricatore e 42 cartucce (risultata compendio di furto in danno di Pietro Pagani), con la recidiva reiterata e infraquinquennale, in Vaprio d'Adda, il 30 settembre 2019, e - ritenutolo responsabile del reato contestato, applicata la recidiva e computata la diminuente per il rito - lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. La Corte di appello ha condiviso il percorso logico compiuto dal primo giudice e l'esito conclusivo, salvo a riformulare il calcolo per l'aumento inerente alla recidiva e a ricalcolare la pena detentiva nei sensi già indicati (senza peraltro considerare la pena pecuniaria).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di Biagio Carzaghi chiedendone l'annullamento sulla scorta di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione del diritto di difesa e la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento all'omessa assunzione della testimonianza di Olga De Lorie. Il ricorrente evidenzia che l'interruzione della deposizione della suddetta dichiarante quando la stessa, nel corso della testimonianza, si era assunta la responsabilità del possesso della pistola e delle pallottole rinvenute nel proprio camper scagionando l'imputato aveva privato la difesa di una fondamentale fonte di prova per suffragare l'innocenza di Carzaghi.

In tal senso - si sostiene - la scelta di non iscrivere, da subito, De Lorie nel registro degli indagati era dipesa dagli organi inquirenti, con l'effetto che la stessa era stata presentata al cospetto del Tribunale come testimone, così compromettendo il diritto di difesa dell'imputato. Né i giudici di merito avevano disposto l'escussione della medesima ai sensi dell'art. 197 -bis o dell'art. 210 cod. proc. pen., ovvero provveduto alla restituzione in termini in favore dell'imputato al fine di consentirgli di optare per altro rito o di integrare la prova. 2.2.

Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 530 cod.proc. pen. e vizio di motivaZione in merito alla valutazione delle prove poste alla base dell'affermazione di responsabilità. Perseverando nell'erronea impostazione seguita dal Tribunale, anche la Corte territoriale, secondo la difesa, ha ritenuto l'imputato convivente di Olga De Lorie, mentre gli atti del processo avevano evidenziato soltanto che, il giorno dell'arresto, Carzaghi si trovava nella veranda del camper di proprietà della suddetta persona, dopo che, secondo la concorde affermazione dell'uomo e della donna, essi avevano interrotto la convivenza sin dal 28 novembre 2018.

Del resto, non si trattava di una roulotte mobile, ma di un camper collocato in un terreno in cui Carzaghi e De Lorie non avevano mai vissuto. E, peraltro, la donna, a seguito della trasmissione degli atti al Pubblico ministero, era stata indagata per la sola codetenzione dell'arma, mentre il danaro, i preziosi e gli orologi pure trovati nel camper non erano stati ritenuti di provenienza illecita, bensì ascritti alla legittima appartenenza della proprietaria del camper. Alla luce di tali elementi, argomenta la difesa, i giudici di merito hanno reso una motivazione apparente quando hanno attribuito all'imputato la detenzione della pistola finendo addirittura per affermare che anche il danaro e gli oggetti preziosi rinvenuti erano il frutto della commissione di reati da parte della coppia, laddove, a far data dal 28 novembre 2018, poco prima che venisse emesso ordine di carcerazione nei suoi confronti per altro titolo, Carzaghi si era reso latitante riparando presso amici e parenti nel nord e nel centro dell'Italia, in attesa della revisione della corrispondente sentenza di condanna.

Soltanto in prossimità della sentenza di legittimità relativa all'istanza di revisione l'imputato aveva commesso l'errore di far visita alla figlia Ottavia De Lorie e ai nipotini dimoranti nei pressi del terreno ove egli era giunto da pochi giorni e si trovava eccezionalmente il camper di Olga De Lorie, in cui egli era stato sorpreso dai Carabinieri, senza che sapesse nulla dell'arma, custodita dalla donna, ma per altri, tant'è che la pistola e le munizioni erano ancora imballate. In definitiva, per la difesa, l'attribuzione del possesso dell'arma alla sua sfera detentiva ha trovato fondamento in un mero atto di fede dei giudici di merito, con un ragionamento inidoneo a provare la colpevolezza dell'imputato. 2.3.

Con il terzo motivo si deducbno la violazione del divieto di reformatio in peius e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. In primo luogo, si evidenzia, nell'atto di appello si è criticata l'applicazione della recidiva che invece avrebbe dovuto essere esclusa: la questione, ad avviso della difesa, non è stata affrontata nella sentenza di appello, nonostante l'ultimo reato ascritto a Carzaghi, per il quale pendeva istanza di revisione, risalisse a cinque anni addietro e afferendo i suoi precedenti ad altra tipologia di reati.

Poi, sull'eccessività della pena, determinata dal Tribunale discostandosi dei minimi edittale, la Corte territoriale avrebbe illogicamente ritenuto generica la doglianza dell'appellante: viene considerata incongrua la considerazione relativa alla commissione del reato durante la latitanza, inerente ad aggravante mai contestata e peraltro già considerata per negare le attenuanti generiche. Ancora, con riferimento al diniego di queste ultime attenuanti, dopo che il Tribunale aveva addotto solo la condizione di latitante dell'agente, la Corte avrebbe violato il divieto della reformatio in peius aggiungendo la particolare intensità del dolo e le numerose condanne riportate dall'imputato, mentre, per il resto, oltre a rifarsi a formule di stile, non avrebbe annesso rilievo all'integrale risarcimento del danno cagionato al proprietario della pistola.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta resa ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, giacché l'impugnazione viene considerata meramente reiterativa degli argomenti già sottoposti alla Corte di appello e dalla stessa congruamente analizzati, anche per quanto concerne la recidiva, in ordine alla quale, oltre alla rettifica dell'aumento di pena, sono stati esposti gli elementi che ne hanno impedito l'esclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non contiene censure fondate e deve essere, pertanto, rigettato.

2. Con riguardo al primo motivo, il fatto processuale su cui la doglianza risulta radicata è costituito dal rilievo che, come ha precisato la sentenza di primo grado, Carzaghi era stato ammesso al giudizio con rito abbreviato condizionato, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., all'assunzione della testimonianza Olga De Lorie, dallo stesso giudice qualificata come compagna dell'imputato. Dato ingresso al suddetto rito abbreviato condizionato, il primo giudice aveva proceduto all'immediata escussione della testimone: tuttavia, come pure si trae dalla sentenza di primo grado, era stato necessario interrompere l'esame di Olga De Lorie, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., quando la stessa aveva iniziato a esternare dichiarazioni autoaccusatorie in ordine all'illegale detenzione della pistola oggetto di processo.

Nel prosieguo, l'imputato aveva reso l'esame e poi il Tribunale aveva emesso la decisione. Alla stregua di tali elementi, a fronte della doglianza articolata dall'imputato con l'appello, la Corte territoriale ha obiettato che l'atto - ossia l'assunzione della testimonianza di Olga De Lorie - aveva avuto luogo, fino a quando essa si era dovuta necessariamente arrestare per essere maturata la necessità della tutela di cui all'art. 63 cod. proc. pen. per la testimone. E' rilevante osservare che l'imputato si è doluto che il Tribunale non abbia proceduto all'escussione della medesima De Lorie ad altro titolo, ossia come testimone assistita ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. oppure (più propriamente) come persona indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.

Tuttavia, Carzaghi non ha dedotto che, dopo la necessaria interruzione della suddetta testimonianza, fosse possibile l'assunzione garantita delle dichiarazioni della donna e che, comunque, fosse stata formulata nel suo interesse l'istanza per l'esame della medesima De Lorie secondo uno dei diversi statuti normativi poi indicati, al fine di verificare quale decisione avesse poi assunto il Tribunale in merito. Stante questa situazione, non può ritenersi censurabile la decisione di appello lì dove ha ritenuto corretta l'interruzione della testimonianza disposta dal Tribunale in quanto, in tema di prova dichiarativa, quando il testimone semplice, o puro, rende dichiarazioni autoindizianti, è obbligatoria l'interruzione del verbale e la prosecuzione dell'escussione può avvenire solo con le garanzie di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., in mancanza delle quali le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes, non essendo rilevanti né la fonte degli indizi, né la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato, fatto che costituisce elemento formale non necessario per definire la qualifica del dichiarante (Sez. 2, n. 28942 del 24/09/2020, Ranieri, Rv. 279806 - 01).

In tal senso, non si dubita che sono inutilizzabili le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio abbreviato da soggetto indagato di reato collegato o connesso senza le garanzie previste dall'art. 197-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 7816 del 11/02/2021, Kercuku, Rv. 280686 - 01). La suindicata considerazione rende irrilevante l'ulteriore affermazione, in sé e per sé non corretta, della Corte di appello secondo cui, in ogni caso, in quel momento, la donna non rivestiva la qualifica di imputata in alcun procedimento, dal momento che, se nel corso del giudizio di primo grado svolto con il rito abbreviato condizionato l'escussione della medesima dischiarante ad altro titolo fosse stata richiesta, sarebbe stato il giudice procedente a doversi pronunciare, oltre che, sull'ammissibilità del mezzo rispetto al rito, anche - ove del caso - circa la qualificazione della posizione della dichiarante, anche al fine di assicurare le garanzie previste dall'ordinamento e verificare l'eventuale esercizio delle facoltà riconnesse al suo status.

Si ricorda, sul punto, che, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali - e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato - l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 - 01; fra le successive, Sez. 6, n. 25425 del 04/03/2020, Pascolini, Rv. 279606 - 01). Non avendo l'imputato dedotto di aver chiesto l'ulteriore escussione di Olga De Lorie innanzi al Tribunale, onde consentire al giudice del rito abbreviato determinarsi in merito, nel quadro della condizione a cui era stato subordinata l'adesione di Carzaghi al giudizio a prova contratta, resta il dato di fatto che il primo giudice si è trovato di fronte alla prova, a cui era stato condizionato il rito abbreviato, espletata in parte e, poi, divenuta processualmente non acquisibile per causa che, quale che fosse stata la scelta del Pubblico ministero (dal ricorrente pure sottoposta a critica), è stata ritenuta correttamente sopraggiunta e non prevedibile dal giudice.

Ebbene, in questa prospettiva, non può non ribadirsi che l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui l'acquisizione della prova dedotta in condizione divenga impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, in quanto il vincolo di subordinazione insito nella richiesta condizionata è utilmente assolto con l'instaurazione del rito e con l'ammissione della prova sollecitata dall'imputato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253211 - 01; fra le successive, Sez. 2, n. 12791 del 19/02/2020, Tarabelsi, Rv. 279060 - 01).

In definitiva, nella carenza di documentata richiesta di escussione di De Lorie ad altro titolo, il Tribunale non poteva che espletare gli incombenti restanti e definire il processo secondo il rito adottato. La conseguente cristallizzazione del quadro istruttorio delibabile secondo le regole del rito prescelto non può essere, qUindi, ascritta a improprie opzioni giudiziali, sicché nessuna delle censure e richieste poi introdotte nell'appello era suscettibile di accoglimento, tenuto conto dei limiti caratterizzanti il giudizio di secondo grado a prova contratta.

Il motivo si rivela, pertanto, privo di fondamento.

3. Trascorrendo all'esame della seconda doglianza, essa si incentra sulla critica del ragionamento probatorio svolto dalla Corte territoriale per coonestare la conclusione raggiunta dal Tribunale circa l'attribuzione a Carzaghi della detenzione dell'arma, con le munizioni a corredo, attraverso la valorizzazione del fatto che la pistola era stata trovata nel camper di proprietà di Olga De Lorie, ritenuta convivente dell'imputato, il quale era nascosto nel medesimo camper, in stato di latitanza. I giudici di appello hanno confermato l'accertamento della convivenza dell'imputato con la titolare del camper, a sua volta collocato in un vasto appezzamento di terreno di proprietà della sua famiglia, dunque in un luogo da lui ordinariamente frequentabile, e, data la situazione - di incontrastata disponibilità dell'arma - in cui Carzaghi è stato sorpreso, hanno ritenuto non credibile la tesi dal medesimo sostenuta circa la sua estraneità rispetto alla detenzione contestata, giustificando questa conclusione sulla scorta di una serie di convergenti notazioni.

In tal senso, la sentenza impugnata ha fatto rilevare che: era restata allo stadio di mera illazione la prospettazione difensiva secondo cui, se Carzaghi, da latitante, avesse convissuto con Olga De Lorie, sarebbe stato subito arrestato; per essere noto il loro luogo di dimora alle Forze dell'ordine, risultando, al contrario, ben possibile per l'imputato nascondersi in quella località, ove non era anagraficamente residente; l'arma era, del resto, risultata rubata al legittimo proprietario da molto tempo, ossia da epoca nella quale Carzaghi non si era reso ancora latitante e si era dedicato alla perpetrazione di reati contro il patrimonio, compresi i furti in abitazione, dal 1990 fino a epoca recente, senza soluzione di continuità; anche il resto del compendio rinvenuto a seguito del sequestro appariva di illecita provenienza e, comunque, anche per tale aspetto la possibilità che De Lorie custodisse il danaro e i gioielli per conto di altri, in quanto incensurata, era restata allo stadio di mera ipotesi, non suffragata da riscontri.

In definitiva, il complesso degli elementi valutati, posti in relazione al dato di fatto essenziale, costituito dal ritrovamento della pistola nello stesso luogo in cui Carzaghi, pregiudicato latitante, si nascondeva già da giorni, è stato in modo congruo e non illogico posto a giustificazione dell'attribuzione dell'illecita detenzione della pistola all'imputato. La difesa ha contrapposto - con le obiezioni in precedenza richiamate (in merito, fra l'altro, alla dedotta interruzione della convivenza, alla posizione di De Lorie rispetto al complessivo compendio sequestrato e soprattutto alla invocata occasionalità della presenza dell'imputato nel sito) - un diverso inquadramento degli elementi acquisiti, teso ad accreditare l'esclusione della concreta possibilità per l'imputato di instaurare la situazione di detenzione oggetto di contestazione.

Ma - al netto di tutte le considerazioni svolte in ambito fattuale - la critica non ha offerto argomenti giuridici idonei a censurare la decisione dei giudici di merito di attribuire anche all'imputato la detenzione della pistola custodita nel camper dove egli, latitante, in quel periodo dimorava. Né pare decisivo in contrario il fatto dedotto dalla difesa secondo cui egli, da quando era latitante, viveva altrove, la stessa difesa, nel ricorso, avendo assunto che Carzaghi era tornato in quel luogo, dove vivevano la figlia e i suoi nipotini, almeno da alcuni giorni, ossia da un tempo sufficiente per prendere concreta contezza del camper da lui occupato e impiegarlo come cosa propria.

In tale contesto, l'attribuzione della detenzione dell'arma in primo luogo all'imputato (non necessariamente a questi in via esclusiva) integra il terminale non illogico di un giudizio di merito formulato in modo congruo dalla Corte territoriale muovendo dalla certa collocazione di Carzaghi nel camper al momento della scoperta del fatto, nel quadro circostanziale ché annovera, fra gli altri elementi di corroborazione, l'epoca del furto - e, dunque, dell'inizio della circolazione illecita - dell'arma, in tempo in cui l'imputato era libero, e la condizione di pregiudicato latitante del medesimo all'atto del suo ritrovamento.

Nella descritta situazione, la prospettiva privilegiata dai giudici di primo e secondo grado costituisce il coerente esito di un'adeguata valutazione di merito, la quale non può essere ammissibilmente rivalutata in sede di legittimità con l'incursione, compiuta dal ricorrente, in una ricostruzione del fatto che implica una diversa - e non consentita - ponderazione degli elementi acquisiti. La seconda doglianza non può, pertanto, superare il vaglio di ammissibilità.

4. Per quanto concerne il terzo motivo, esso non è meritevole di considerazione. 4.1. In ordine alla censura di omessa motivazione in merito alla ritenuta recidiva, si constata che i giudici di appello, nell'ambito dell'apparato giustificativo che ha condotto, peraltro, alla rilevante modifica in melius della pena inflitta all'imputato, pur non citando l'argomento ex professo, hanno tuttavia considerato e ponderato gli elementi che li hanno determinati a mantenere ferma l'applicazione della recidiva stessa. In particolare (come ha notato l'Autorità requirente), la Corte territoriale ha fatto riferimento allo spessore dei precedenti penali, agli elementi dimostrativi della pericolosità dell'imputato e all'emersione di una cospicua intensità del dolo, anche in considerazione del rilievo che il reato era stato commesso da Carzaghi durante la latitanza (indipendentemente dal fatto dell'inserzione di tale elemento circostanziale nella contestazione).

Alla disamina di questi elementi i giudici di appello hanno riconnesso anche la ragione per la quale - pur avendo preso atto che, nelle more, Carzaghi aveva versato la somma di euro 4.000,00 al proprietario della pistola, con l'emissione da parte di quest'ultimo di quietanza liberatoria - non poteva mutare il segno della loro valutazione, in particolare la spiccata pericolosità sociale dell'imputato essendo stata stimata di rilievo ancora preminente.Si tratta di riferimenti obiettivamente congrui, tanto più ove si consideri che il motivo di appello sul tema era, se non generico, molto circoscritto, atteso che, con esso, Carzaghi aveva lamentato la "mancata disapplicazione" della recidiva assumendo che il reato di detenzione illegale di arma non fosse indicativo della proclività a delinquere dell'agente: deduzione rispetto a cui la risposta della Corte di appello è senz'altro reperibile nella sentenza; ed essa, risultando adeguata e non illogica, non è sindacabile in questa sede.

La Corte territoriale, pertanto, non ha obliterato la linea ermeneutica affermata dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento, in base a cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli ritenga, sia ove egli eseluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01), con la precisazione che tale specifico onere motivazionale, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ove si sia in concreto apprezzata la sussistenza - o, a seconda dei casi, l'insussistenza - dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803 - 01;

Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017, dep. 2018, Alessio, Rv. 272040 - 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01). Di conseguenza, la richiamata parte della doglianza va disàttesa. 4.2. Non colgono nel segno neanche le ulteriori censure in punto di trattamento sanzionatorio. Anzitutto, l'avere i giudici di appello integrato la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non ha, di certo, comportato la lamentata infrazione del divieto della reformatio in peius, avendo la Corte di secondo grado adempiuto il suo obbligo di motivazione, anche con l'esternazione di - peraltro congruenti - argomenti ulteriori che l'hanno indotta a non riconoscere le attenuanti in parola, ma non avendo essa, in alcun modo, irrogato una sanzione aggiuntiva in carenza dell'impugnazione da parte del Pubblico ministero.

Per il resto, come si è già rilevato, il fatto che non fosse stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 6, codl pen., se precludeva la possibilità di computare la circostanza nello spettro sanzionatorio, certo non impediva ai giudici di merito di rilevare e considerare, quale indice di pericolosità, la condizione di latitante dell'autore del reato. Che, poi, nell'ambito della globale valutazione compiuta, la Corte di appello non abbia ritenuto determinante per il riconoscimento delle attenuanti generiche l'avvenuto risarcimento del danno erogato dall'imputato al proprietario dell'arma risultata rubata, si tratta di giudizio di merito, peraltro accompagnato da puntuale motivazione, a sua volta non illogica; ciò, a parte il rilievo che l'oggetto del presente processo ha riguardato la sola detenzione dell'arma rubata, non il furto o la ricettazione della stessa (e, in tal senso, quel risarcimento pare inerire primariamente al reato contro il patrimonio riguardante l'arma, non attinente al presente ambito).

In questa prospettiva, del resto, una volta verificata l'avvenuta valutazione di determinati fattori ostativi al riconoscimento delle suddette attenuanti da parte della Corte territoriale, occorre ribadire il principio di diritto secondo cui il giudice del merito, per giustificare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli - con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28532 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01). La Corte di appello si è attenuta a tale principio offrendo una motivazione che risulta insuperata dalla critica del ricorrente. Pertanto, pure il terzo motivo deve considerarsi, nel suo insieme, privo di fondamento.

5. Dovendo disattendersi, nei progressivi sensi esposti, le doglianze contenute nell'impugnazione, si impone il rigetto della stessa. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod.