Sentenza — n. 35301/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MYRTOLLARI RUDINA nato il 15/09/1980 avverso la sentenza del 22/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo -6f. Ge-A-C,t9.)-e-Q.4-011:‘-15) Dt-: ota Deu.0.)14-o I / udito il difensore ricorso trattato in forma scritta ........2 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 15 gennaio 2015 il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità di Myrtollari Rudina in relazione al reato di cui all'art.12 co.1 e co.3 d.lgs. n.286 del 1998 e dei reati di falso (capi a- b - c) della rubrica a lei ascritti - riuniti dal vincolo della continuazione - con condanna alla pena di anni sei di reclusione ed euro 50.000,00 di multa. 1.1 La Corte di Appello di Roma, con decisione del 22 gennaio 2018, ha dichiarato la estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di falso (capi b- c), con conferma della responsabilità per il delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35301/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto. 4.1 Ed invero, quanto al profilo della responsabilità la ricorrente non considera che - come risulta dal testo delle decisioni impugnate - due documenti contraffatti, spediti dalla Myrtollari a mezzo del Lazzarini - sono stati effettivamente utilizzati da due cittadini albanesi che li esibirono al controllo di polizia in Milano Malpensa il 21 febbraio del 2008. Ciò dimostra, come evidenziato in sede di merito, che la Myrtollari era ben consapevole della attività che stava realizzando, tesa a favorire l'ingresso in Italia persone prive di titolo idoneo a consentire l'ingresso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MYRTOLLARI RUDINA nato il 15/09/1980 avverso la sentenza del 22/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo -6f. Ge-A-C,t9.)-e-Q.4-011:‘-15) Dt-: ota Deu.0.)14-o I / udito il difensore ricorso trattato in forma scritta ........2 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 15 gennaio 2015 il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità di Myrtollari Rudina in relazione al reato di cui all'art.12 co.1 e co.3 d.lgs. n.286 del 1998 e dei reati di falso (capi a- b - c) della rubrica a lei ascritti - riuniti dal vincolo della continuazione - con condanna alla pena di anni sei di reclusione ed euro 50.000,00 di multa. 1.1 La Corte di Appello di Roma, con decisione del 22 gennaio 2018, ha dichiarato la estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di falso (capi b- c), con conferma della responsabilità per il delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina.
La pena è stata ridotta ad anni cinque di reclusione ed euro 45.000,00 di multa.
2. Le due decisioni di merito si basano, quanto alla ricostruzione del fatto, ai risultati delle attività di captazione dei colloqui telefonici intrattenuti dalla Myrtollari ed alla diretta osservazione dei comportamenti tenuti dalla donna nelle occasioni del 7 febbraio 2008 e del 12/14 febbraio 2008. Risulta accertato che la Myrtollari ha favorito l'ingresso in Italia, tramite la spedizione di documenti di identità apparentemente riferibili a cittadini rumeni, di tre soggetti alba nesi.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Myrtollari Rudina. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deducè vizio di motivazione. Secondo h, ricorrente la decisione di secondo grado non contiene passaggi esplicativi tali da giustificare la conferma della prima decisione. Le prove poste a carico della Myrtollari non erano tali da consentire l'affermazione di penale responsabilità e non viene spiegata in modo chiaro la ragione per cui soltanto la donna è stata ritenuta colpevole del reato a lei ascritto. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Non sarebbero state valutate le concrete circostanze del fatto e la motivazione del diniego è affidata ad una clausola'di stile.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto. 4.1 Ed invero, quanto al profilo della responsabilità la ricorrente non considera che - come risulta dal testo delle decisioni impugnate - due documenti contraffatti, spediti dalla Myrtollari a mezzo del Lazzarini - sono stati effettivamente utilizzati da due cittadini albanesi che li esibirono al controllo di polizia in Milano Malpensa il 21 febbraio del 2008. Ciò dimostra, come evidenziato in sede di merito, che la Myrtollari era ben consapevole della attività che stava realizzando, tesa a favorire l'ingresso in Italia persone prive di titolo idoneo a consentire l'ingresso.
I riferimenti ai contenuti delle conversazioni, di cui alla decisione di primo grado, si uniscono - nella logica dimostrativa seguita nelle decisioni di merito - non solo alle osservazioni dei comportamenti tenuti dalla imputata (in quanto tali già significativi) ma all'ulteriore riscontro fornito dall'effettivo utilizzo dei documenti contraffatti da parte dei destinatari. Si tratta di un quadro probatorio completo e privo di vizi logici, tale da risultare insindacabile nella presente sede di legittimità. Né rilevano le - sempre opinabili - valutazioni favorevoli espresse nei confronti di taluni coimputati, basate su una ritenuta carenza di elemento soggettivo, imputabile alla diversa posizione rivestita nella dinamica di realizzazione del fatto. 4.2 Inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che generico, è il secondo motivo di ricorso relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di secondo grado ha evidenziato l'assenza di elementi positivi - sul fatto o sulla personalità - tali da giustificare la attenuazione del trattamento sanzionatorio e la stessa indagine prende le mosse dal coinvolgimento della Myrtollari in una attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti. A fronte di tale argomentazione, di certo pertinente, la difesa non introduce una critica specifica ma si limita a lamentare la mancata valutazione di 'eventuali' elementi (2111 favorevoli, senza specificarne il contenuto e la effettiva prospettazione in sede di redazione dei motivi di appello. 4.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in dat