Sentenza — n. 35299/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata in data 5 luglio 2019 il Giudice di Pace di Lecco ha dichiarato Hanna Shawkat colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286/1998, commessq in data 13.9.2018, condannandolo alla pena di C 7000 di ammenda. In data 4 settembre 2018 l'imputato si era presentato presso l'ufficio immigrazione di Lecco per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto fratello di cittadino italiano. In quella sede il richiedente aveva esibito un permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato scaduto 1'11 ottobre 2006: veniva dunque accertato che Nanna si era da allora trattenuto nel territorio dello Stato senza alcun titolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 10-bis d.lgs. 286/1998, art. 10 legge n. 47/2017, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35299/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infondata è l'ulteriore doglianza circa la omessa dichiarazione di improcedibilità. La norma di cui all'art. 10-bis, comma 6, d.lvo n. 286/1998 stabilisce la improcedibilità dell'azione penale nel caso di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lvo n. 25/2008, ovvero ai sensi degli artt. 18, 18- bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del d.lvo n. 286/1998, ovvero ai sensi dell'art. 10 legge n. 47/2017. Nel caso in esame l'imputato ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 d.lvo n. 286/1998, e dunque al di fuori dei casi in cui è stabilito doversi dichiarare non luogo a procedere.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HANNA SHAWKAT MONIR NASHED (C.U.I. 013250B) nato il 08/01/1974 avverso la sentenza del 05/07/2019 del GIUDICE DI PACE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha chiesto ) ft, vvi i-t-k )-t-cA Arl'o tr; tu4 .frVt trje: A. e 24.4.:-/4 C 0'i' 1/144. 3ce tive 7 4tze.5 /•i. t 1.ez,ws.n.<- /144.-C-tc-tx2,- e. é
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 5 luglio 2019 il Giudice di Pace di Lecco ha dichiarato Hanna Shawkat colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286/1998, commessq in data 13.9.2018, condannandolo alla pena di C 7000 di ammenda. In data 4 settembre 2018 l'imputato si era presentato presso l'ufficio immigrazione di Lecco per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto fratello di cittadino italiano. In quella sede il richiedente aveva esibito un permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato scaduto 1'11 ottobre 2006: veniva dunque accertato che Nanna si era da allora trattenuto nel territorio dello Stato senza alcun titolo.
2. Ha proposto atto di appello convertito in ricorso per cassazione il difensore di Hanna Shakwat, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in ordine all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'imputato si era presentato in Questura per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, circostanza significativa dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato. Inoltre, l'imputato aveva ottenuto permesso di soggiorno per motivi familiari con conseguente improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 10- bis, comma 6, d.lvo n. 286/1998.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 34 d.lvo n. 274/2000 in relazione alla omessa declaratoria di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto. Viene denunciata anche difetto di motivazione sul punto, oggetto di specifica richiesta da parte della difesa. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, ritenuta eccessiva.
3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato; il difensore dell'imputato ha depositato memoria difensiva, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, complessivamente considerato, infondato e va perciò respinto.
1. Con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la censura proposta ha contenuto di merito. La difesa, sul punto, propone una lettura alternativa dei dati disponibili, osservando che l'atteggiamento dell'imputato, il quale aveva rappresentato in Questura che il permesso di soggiorno era da tempo scaduto, sarebbe significativo di una sua assenza di consapevolezza circa la condizione\rstggetto irregolare nel territorio dello Stato. Si tratta di argomento, oltre che manifestamente infondato, attinente al merito, oltre i limiti del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità.
2. Infondata è l'ulteriore doglianza circa la omessa dichiarazione di improcedibilità. La norma di cui all'art. 10-bis, comma 6, d.lvo n. 286/1998 stabilisce la improcedibilità dell'azione penale nel caso di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lvo n. 25/2008, ovvero ai sensi degli artt. 18, 18- bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del d.lvo n. 286/1998, ovvero ai sensi dell'art. 10 legge n. 47/2017. Nel caso in esame l'imputato ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 d.lvo n. 286/1998, e dunque al di fuori dei casi in cui è stabilito doversi dichiarare non luogo a procedere.
3. Il secondo motivo riguarda la omessa applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto, a fronte della regolare condotta tenuta dallo straniero in Italia. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha evidenziato che la condizione di irregolarità della permanenza nel territorio dello Stato da parte dell'imputato si era protratta per "lunghissimo periodo di tempo", e ciò da conto di una valutazione del fatto in termini che non possono essere definiti di particolare tenuità.
4. Negli stessi termini il primo Giudice si è espresso per giustificare il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena. Sul punto, il terzo motivo ha contenuto di merito, in quanto si risolve nella deduzione di una diversa valutazione dei dati disponibili, privilegiando quelli concernenti il positivo profilo soggettivo dell'imputato nella prospettiva, non consentita nel giudizio di legittimità, di un rinnovato giudizio di merito.
5. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 marzo 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Mic 91e,T