Sentenza — n. 35297/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo ha contenuto di merito. A fronte della motivazione con cui il giudice di rinvio ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche - per le plurime condotte illecite tenute, per il complessivo danno patrimoniale cagionato, per il ruolo protagonista assunto - il ricorso deduce che le attenuanti generiche erano state riconosciute al co- imputato Geronzi, concorrente nel medesimo reato, che il fatto era ormai assai risalente nel tempo, che il ricorrente era persona anziana, gravata da unico precedente definito con sentenza di patteggiamento e quindi estinto per decorso del termine di cui all'art. 445 cod. proc. pen., ed aveva tenuto leale comportamento processuale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 445 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35297/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte della motivazione con cui il giudice di rinvio ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche - per le plurime condotte illecite tenute, per il complessivo danno patrimoniale cagionato, per il ruolo protagonista assunto - il ricorso deduce che le attenuanti generiche erano state riconosciute al co- imputato Geronzi, concorrente nel medesimo reato, che il fatto era ormai assai risalente nel tempo, che il ricorrente era persona anziana, gravata da unico precedente definito con sentenza di patteggiamento e quindi estinto per decorso del termine di cui all'art. 445 cod. proc. pen., ed aveva tenuto leale comportamento processuale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRAGNOTTI SERGIO nato a ROMA il 09/01/1940 avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 412. g.( 'r(A- che ha concluso chiedendo 14-PC.-gageltide_cbigelendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato SUSANNA CARRARO del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato MADIA NICOLA del foro di ROMA in difesa di:
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRUPPO CIRIO, come da delega depositata in udienza che chiede l'inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto, come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese; E' presente l'avvocato VALERIA SIMEONI del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato PANELLA LUIGI ANTONIO PAOLO del foro di ROMA in difesa di: CRAGNOTTI SERGIO, come da delega depositata in udienza, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; E' presente l'avvocato NICOLETTA PIERGENTILI PIROMALLO del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato KROGH MASSIMO del foro di NAPOLI in difesa di:
CRAGNOTTI SERGIO, giusta delega depositata in udienza, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 6.10.2017 la quinta sezione della Corte di cassazione, adita con ricorso presentato da diversi imputati, ha annullato la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in data 10.4.2015 limitatamente alla condanna di Cragnotti Sergio per il reato ascritto al capo I, lettera E n. 1, disponendo il rinvio ad altra sezione della medesima Corte per nuovo giudizio sul capo indicato. Con sentenza pronunciata in data 26.6.2019 la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio, ha assolto Cragnotti Sergio dal reato ascritto alla lettera B del capo I, lettera E n. 1 ed ha dichiarato l'ulteriore condotta ascritta alla lettera A di quel capo assorbita in quella contestata al capo I, lettera C.
La Corte di appello ha quindi rideterminato la pena in anni cinque e mesi tre di reclusione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Cragnotti Sergio, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con il primo motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. All'esito del giudizio di rinvio l'imputato era stato assolto dall'imputazione più grave e quindi la pena era stata rideterminata considerando come più grave il capo I lettera C, in relazione al quale la responsabilità del ricorrente era meno grave rispetto a quella di altro imputato (Geronzi Cesare) al quale erano state riconosciute le attenuanti generiche.
Inoltre, il ricorrente è persona anziana, ha tenuto regolare condotta successivamente ai fatti oggetto del processo, ed è gravato da unìco precedente ormai estinto. Le statuizioni di non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione non possono essere valorizzate per negare le attenuanti generiche. Le sentenze di merito avevano dato atto del leale comportamento processuale tenuto dall'imputato. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena per i reati così detti satellite.
La sentenza impugnata aveva quantificato gli aumenti di pena, senza darne motivazione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso articola motivi, in parte, con contenuto di merito e, in parte, manifestamente infondati e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.
1. Il primo motivo ha contenuto di merito. A fronte della motivazione con cui il giudice di rinvio ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche - per le plurime condotte illecite tenute, per il complessivo danno patrimoniale cagionato, per il ruolo protagonista assunto - il ricorso deduce che le attenuanti generiche erano state riconosciute al co- imputato Geronzi, concorrente nel medesimo reato, che il fatto era ormai assai risalente nel tempo, che il ricorrente era persona anziana, gravata da unico precedente definito con sentenza di patteggiamento e quindi estinto per decorso del termine di cui all'art. 445 cod. proc. pen., ed aveva tenuto leale comportamento processuale.
Con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata il motivo evidenzia che dai reati per i quali era intervenuta sentenza di proscioglimento per prescrizione non se ne potevano trarre elementi per giustificare il diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso, dunque, si risolve nella prospettazione di argomenti di merito, fondati su una alternativa valutazione dei dati disponibili, dove assume valenza prevalente la considerazione della condotta successiva ai reati rispetto alla condotta criminosa tenuta con riguardo ai singoli reati e nella complessiva vicenda oggetto del procedimento, che invece è stata ritenuta di maggior significato nella ponderazione del trattamento sanzionatorio dalle sentenze di merito.
Si deve aggiungere che sia il precedente a carico come i reati prescritti sono stati valutati come aspetti della condotta del reo antecedente al reato, e congruamente ritenuti, unitamente agli aspetti attinenti alla condotta criminosa, come ostativi ad una diminuzione della pena. Nella commisurazione della pena e nel giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche il giudice esercita facoltà discrezionale, rispetto alla quale è solo tenuto a dare motivazione indicando quale tra i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. siano stati valorizzati.
La sentenza impugnata, conforme alle statuizioni espresse nelle precedenti sentenze di merito, ha assolto l'onere motivazionale, in termini che la difesa ha contrastato proponendo, non tanto una critica nei limiti in cui è consentito il sindacato sulla motivazione in sede di legittimità, una diversa valutazione, rimanendo nella prospettiva di un giudizio di merito, non consentito nel presente giudizio.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Viene censurata la commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite in quanto non motivata. La sentenza impugnata ha sinteticamente indicato i reati per i quali, all'esito del giudizio di cassazione, il giudizio di penale responsabilità era, nei confronti del ricorrente, divenuto cosa giudicata (capi I/A, I/B, I/C, I/D, I/E n. 2, I/F, I/G, I/H, I/L, I/M, I/N, I/O, I/P, I/Q, I/R, I/Z, I/ZA), ha quindi pronunciato assoluzione in ordine al capo oggetto dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione (capo I/E n.
1) ed ha provveduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previa individuazione del reato più grave nel capo I/C, commisurando la relativa pena base ( in anni quattro di reclusione) e gli aumenti per le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità ( in mesi nove di reclusione) e della così detta continuazione fallimentare (in mesi sei di reclusione). Con riguardo all'aumento di pena per l'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, il giudice di rinvio ha rilevato che nel giudizio di appello tale componente del trattamento sanzionatorio era stata commisurata in mesi nove di reclusione, e quindi, tenuto conto che un reato satellite era divenuto il più grave, ha ridotto l'aumento di pena a questo titolo a mesi sei di reclusione.
Il motivo di ricorso articola la censura sotto due profili: la quantificazione operata era priva di motivazione; non erano stati indicati i singoli aumenti di pena per i reati concorrenti. In relazione alla censura di omessa specificazione degli aumenti per ciascun fatto di bancarotta, si tratta di questione già posta nel precedente giudizio di legittimità, dove era stato rilevato (al punto 1.24 della sentenza rescindente) che trattasi di circostanza aggravante e dunque legittimamente era stato commisurato unico aumento di pena. Si deve aggiungere - con riferimento ad ulteriore doglianza che è dato di cogliere nelle prime righe della pagina 11 del ricorso - che per l'ulteriore aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità - esaminata dalla sentenza rescindente al punto 1.23 - la commisurazione è stata operata riducendo la quantificazione operata nel giudizio di appello, congruamente rispetto al fatto che, in ragione della pronuncia assolutoria, inferiore era il danno patrimoniale.
Con riguardo alla motivazione dell'aumento di pena per l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, si deve rilevare che la quantificazione operata nel giudizio di appello (nella misura di mesi nove di reclusione) aveva superato il controllo di legittimità/e quindi la riduzione operata dal giudice di rinvio (a mesi sei di reclusione) nella misura di un terzo a fronte del venir meno di un reato risulta adeguatamente motivata, tenuto conto, da una parte, della commisurazione operata nei precedenti gradi di giudizio e, dall'altra, della novità che nel giudizio di rinvio aveva imposto la rideterminazione in favorem rei di tale componente del trattamento sanzionatorio.
3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. Va respinta la richiesta della parte civile di rimborso delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, relativo a punti della decisione concernenti unicamente il trattamento sanzionatorio e non rilevanti ai fini della posizione delle parti civili medesime (Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, ASCIONE, Rv. 280519; Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni, Rv. 263791; Sez. 6, n. 8326 del 04/0212015, Murgia, Rv. 262626).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di rimb