Sentenza — n. 35296/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAd Alhadi Abouzid Noureddine sono stati ascritti i reati di partecipazione, in concorso con altre persone non identificate, ad associazione finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina, con il ruolo di accompagnamento dei migranti dai centri di raccolta alle imbarcazioni in partenza dalle coste libiche e di scorta nella prima fase della navigazione sino all'arrivo dei soccorsi (capo 1), di favoreggiamento, in concorso con soggetti non identificati, della immigrazione clandestina di n. 344 migranti fatti salire, dietro pagamento di corrispettivo, in Libia a bordo di tre imbarcazioni, con le aggravanti del numero dei migranti e dei concorrenti, della esposizione a Pericolo della vita dei migranti e del fine di profitto (capo 2) e di omicidio volontario di Kellie Osman, migrante, che veniva colpito con un colpo di arma da fuoco, con l'aggravante dei motivi futili e del nesso teleologico con il capo 2 (capo 3); fatti commessi e accertati il 5 e 6 maggio 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 116 cod. pen, art. 64 cod. proc. pen, art. 54 cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35296/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'assunto è manifestamente infondato, in quanto la consapevolezza o meno, in capo a chi crea la situazione di pericolo, del futuro soccorso di terzi non rileva, stante il disposto dell'art. 54 cod. pen., ai fini della causa di giustificazione dello stato di necessità, e, d'altra parte, non è nemmeno prospettato che la organizzazione non governativa abbia concorso a realizzare la situazione di pericolo per i migranti, né che questa fosse evitabile con condotte diverse dal trasporto dei migranti a terra. Dunque, correttamente le sentenze di merito hanno ritenuto che i migranti dovessero essere assunti come testimoni, e non come indagati di reato connesso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALHADI ABOUZID NOUREDINE nato il 11/04/1996 avverso la. sentenza del 04/07/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore „LA che ha concluso chiedendo II-PTG-:-een€14.1-da-41444cie-REle' l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. SPILATERI Massimiliano conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ad Alhadi Abouzid Noureddine sono stati ascritti i reati di partecipazione, in concorso con altre persone non identificate, ad associazione finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina, con il ruolo di accompagnamento dei migranti dai centri di raccolta alle imbarcazioni in partenza dalle coste libiche e di scorta nella prima fase della navigazione sino all'arrivo dei soccorsi (capo 1), di favoreggiamento, in concorso con soggetti non identificati, della immigrazione clandestina di n. 344 migranti fatti salire, dietro pagamento di corrispettivo, in Libia a bordo di tre imbarcazioni, con le aggravanti del numero dei migranti e dei concorrenti, della esposizione a Pericolo della vita dei migranti e del fine di profitto (capo 2) e di omicidio volontario di Kellie Osman, migrante, che veniva colpito con un colpo di arma da fuoco, con l'aggravante dei motivi futili e del nesso teleologico con il capo 2 (capo 3); fatti commessi e accertati il 5 e 6 maggio 2017.
Con sentenza pronunciata in data 13 febbraio 2018 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie. Con sentenza pronunciata in data 4 luglio 2019 la Corte di assise di appello di Catania ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche e rideterminato la pena in quella di anni sedici di reclusione, con conferma nel resto. Nella mattinata del 6 maggio 2017 era giunta al porto di Catania la nave Phoenix di organizzazione non governativa con a bordo n. 344 migranti tratti in salvo, in acque internazionali, da tre imbarcazioni (un gommone e due barche in legno); era stato recuperato anche un cadavere, poi identificato nel corpo di Kellie Osman.
Tramite le dichiarazioni testimoniali di sei migranti veniva accertato che il trasporto via mare era stato predisposto, dietro pagamento di una somma di danaro versata tramite soggetti intermediari, da una struttura organizzata che, dapprima, aveva condotto i migranti dai centri di raccolta sulla costa libica al punto di imbarco, dove vi erano ad attenderli le tra imbarcazioni, e, quindi, li aveva fatti salire a bordo. Le tre imbarcazioni avevano intrapreso la navigazione accompagnate da Una barca in vetroresina. Nel corso del trasporto un migrante, che non aveva obbedito all'ordine, impartito da uno dei soggetti che si trovava a bordo della barca in vetroresina, veniva attinto da colpo di arma da fuoco sparato da uno degli accompagnatori sulla quarta barca; uno di questi, allora, andava a sostituire il conducente di una delle barche in legno.
La navigazione e le fasi del salvataggio erano state video riprese da aeromobile di supporto alla nave Phoenix. I migranti riconoscevano, in foto, l'imputato come uno dei soggetti che, all'imbarco, aveva svolto funzioni di sorveglianza armata e, quindi, era salito a bordo della barca in vetroresina e, infine, aveva preso la guida di una barca in legno, sbarcando quindi al porto di Catania con tutti i migranti. Anche dai video acquisiti veniva individuato l'imputato come una delle persone sulla quarta barca, e precisamente come colui che, dopo aver calorosamente salutato i compagni, era salito a bordo di una barca in legno, prendendone la guida.
Nel corso della identificazione al porto l'imputato era stato trovato in possesso di apparato cellulare. Veniva quindi ritenuta la partecipazione dell'imputato, con funzioni di coordinamento nella fase dell'imbarco e della navigazione, a struttura associativa finalizzata alla immigrazione clandestina in Italia e, nello specifico, il concorso dello stesso nel favorire la immigrazione clandestina di n. 344 persone imbarcate, dietro pagamento di corrispettivo, a bordo di tre natanti privi di dispositivi di sicurezza. Quanto alla morte di Kellie Osman, i testimoni l'avevano concordemente attribuita ad un colpo di arma da fuoco sparato, da un soggetto che si trovava sulla barca in vetro resina, non avendo la vittima eseguito l'ordine di togliersi il cappello.
E' stato escluso che lo sparatore fosse da identificarsi nell'imputato, il quale, peraltro, è stato ritenuto concorrente morale, avendo partecipato al gruppo che, con l'uso di armi, aveva fatto imbarcare i migranti e quindi li aveva controllati nel corso della navigazione, così mostrando di essersi rappresentata, e di averla positivamente accettata, la possibilità che un correo facesse uso delle armi per uccidere. La sentenza di appello, in particolare, ha ritenuto utilizzabili le testimonianze dei migranti, che non potevano essere considerati indagati della contravvenzione, connessa, di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998 in quanto il loro ingresso nel territorio dello Stato era avvenuto solo per il salvataggio compiuto, in acque internazionali, dalla imbarcazione della organizzazione non governativa.
Quanto al merito dell'accusa, il secondo giudice ha dato conto di quanto dichiarato dall'imputato sia nelle indagini preliminari che nel giudizio di appello - laddove aveva sostenuto di essere un migrante -, osservando che le accuse formulate, anche nell'incidente probatorio, dai migranti erano attendibili, essendo l'imputato facilmente riconoscibile perché di nazionalità libica e con un neo sul viso, e significative della intraneità dell'imputato nel gruppo degli organizzatori, essendo stato visto sia nella fase dell'imbarco che durante la navigazione assieme ai libici armati, circostanze documentate anche dalle riprese video disponibili.
Nella memoria dell'apparato cellulare sequestrato all'imputato venivano rinvenuti file con testi e immagini evocanti organizzazione terroristica, conversazioni dalle quali risultava una pregressa permanenza in Francia, immagini ritraenti anche armi. Con riguardo all'accusa di omicidio, la Corte di assise di appello ha confermato il giudizio secondo il quale l'imputato aveva concorso nel fatto partecipando al gruppo di coloro che tenevano sotto controllo armato i migranti ed aveva gito con dolo eventuale di omicidio avendo accettato l'eventualità che uno dei correi armati facesse uso delle armi così cagionando la morte di uno o più migranti.
In particolare, veniva esclusa la responsabilità ai sensi dell'art. 116 cod. pen. sul rilievo che, in ragione della documentata, con foto, consuetudine dell'imputato con armi da guerra, del ricorso sistematico alla violenza nei confronti dei migranti da parte degli organizzatori del trasporto, della disponibilità da parte dello stesso di una pistola e cinque mitra kalashnikov, era provato che l'imputato si fosse rappresentato l'eventualità che uno dei correi potesse utilizzare un'arma contro i migranti, e quindi l'omicidio di uno di questi, ipotesi dunque positivamente accettata dall'imputato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Alhadi Abouzid Noureddine, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati difetto di motivazione e violazione degli artt. 64, 351 .e 210 cod. proc. pen. in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da cinque migranti nell'indagini preliminari e con incidente probatorio. I migranti dovevano essere considerati come indagati del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998 dato che il trasporto dalle acque internazionali sino a un porto italiano da parte di imbarcazione di organizzazione non governativa non era avvenuto in una condizione di stato di necessità, dato che l'intervento di detta imbarcazione era stato specificamente previsto da chi aveva organizzato il trasporto e quindi aveva abbandonato i natanti, sui quali erano stipati i migranti, solo all'arrivo della nave della organizzazione non governativa.Ne consegue che, nelle indagini preliminari, i migranti dovevano essere assunti come persone indagate in procedimento connesso e quindi con l'assistenza del difensore e gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.
I medesimi migranti non potevano quindi essere assunti come testimoni nell'incidente probatorio, stante la incompatibilità. Sul punto, la sentenza di appello non si era confrontata, e quindi non vi aveva risposto, con l'assunto difensivo secondo il quale l'intervento della organizzazione non governativa aveva costituito un ponte per consentire l'ingresso nel territorio dello Stato dei migranti. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione della legge penale e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza in ordine ai reati ascritti.
Le sentenze di merito avevano considerato solo parzialmente le testimonianze dei migranti, avevano ritenuto tali testimonianze attendibili pur riconoscendo che non erano tra loro conformi. Con il terzo motivo vengono denunciati la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'omicidio. La sentenza impugnata non aveva considerato che la condotta omicidiaria verificatasi era del tutto imprevedibile nella specifica situazione, dove i pericoli potevano derivare solo dalle condizioni di insicurezza della navigazione, né che l'imputato non aveva avuto la possibilità di allontanarsi dal gruppo armato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone motivi, in parte, manifestamente infondati, in parte, articolati genericamente, e, in parte, con contenuto di merito, e quindi ne va dichiarata la inammissibilità.
1. Il primo motivo riguarda la questione giuridica della posizione processuale del migrante nel processo a carico dei così detti scafisti. Innanzitutto, si deve rilevare che, trattandosi di questione di diritto, non è proponibile la censura motivazionale, che può riguardare unicamente gli accertamenti in fatto, ma non le questioni giuridiche, rispetto alle quali viene in rilievo unicamente la legittimità della decisione assunta.Sotto quest'ultimo profilo il motivo è manifestamente infondato. Il ricorso, infatti, sostiene che non sarebbe applicabile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il migrante soccorso in acque internazionali non sarebbe indiziato della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, e quindi dovrebbe essere assunto come persona informata sui fatti e, nel giudizio, come testimone, in quanto nel caso in esame l'intervento di soccorso compiuto dalla organizzazione non governativa non sarebbe avvenuto nell'ambito di uno stato di necessità perché specificamente previsto dagli organizzatori del trasporto via mare dei migranti, assunto efficacemente sintetizzato dalla difesa laddove ha qualificato l'intervento della nave Phoenix come ponte di collegamento tra le acque internazionali e il territorio dello Stato verso il quale i migranti erano diretti.
L'assunto è manifestamente infondato, in quanto la consapevolezza o meno, in capo a chi crea la situazione di pericolo, del futuro soccorso di terzi non rileva, stante il disposto dell'art. 54 cod. pen., ai fini della causa di giustificazione dello stato di necessità, e, d'altra parte, non è nemmeno prospettato che la organizzazione non governativa abbia concorso a realizzare la situazione di pericolo per i migranti, né che questa fosse evitabile con condotte diverse dal trasporto dei migranti a terra. Dunque, correttamente le sentenze di merito hanno ritenuto che i migranti dovessero essere assunti come testimoni, e non come indagati di reato connesso.
2. Il secondo motivo riguarda la valutazione delle dichiarazioni di cinque migranti, e articola la censura motivazionale sotto due profili: da una parte, la sentenza di appello avrebbe considerato solo parzialmente quelle testimonianze e, dall'altra, le avrebbe ritenute attendibili, pur riconoscendone la non sovrapponibilità. 2.1. Ora, il ricorso pone a confronto i singoli passaggi motivazionali della sentenza di appello riguardanti quattro dichiaranti e un estratto delle dichiarazioni di quelli, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe considerato solo parzialmente quelle dichiarazioni, così giungendo ad un accertamento diverso da quello che la valutazione completa del compendio dichiarativo avrebbe giustificato.
Il motivo è generico. La difesa si limita ad affermare una divergenza tra la sintetica valutazione del secondo giudice e il contenuto di un passo delle dichiarazioni di ciascuno dei quattro testimoni considerati, ma non indica in che termini la sintesi della sentenza "tradirebbe" il reale contenuto delle dichiarazioni e quindi non precisa quale accertamento sarebbe frutto di travisamento di prove. 2.2. Con riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, il ricorso denuncia un profilo di contraddittorietà, in quanto tale giudizio sarebbe accompagnato dal rilievo della "non totale sovrapponibilità delle testimonianze".
Il motivo è generico. Il ricorso, infatti, denuncia una contraddittorietà inesistente, in quanto il giudizio di attendibilità di una testimonianza non si riduce alla verifica della sua integrale conformità ad altre prove, bensì è una valutazione complessiva che deve tener conto anche di eventuali contrasti rispetto ad altre fonti di prove. Inoltre, il motivo non indica alcun dato di fatto che sia stato affermato da un teste e sia stato smentito da altra fonte probatoria.
3. Il terzo motivo riguarda il titolo della imputazione soggettiva al ricorrente dell'omicidio contestato al capo 3. Le sentenze di merito, accertato che non era stato l'imputato ad esplodere il colpo di arma da fuoco che aveva attinto mortalmente la vittima, hanno ritenuto che l'imputato, consapevole che il gruppo di organizzatori del trasporto di cui faceva parte era dotato di armi da sparo, si fosse rappresentato la possibilità che tali armi venissero utilizzate contro i migranti, con conseguente uccisione di uno o più di questi, ed avesse soggettivamente accettato tale prospettiva.
Di qui l'imputazione dell'omicidio a titolo di dolo, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Il motivo di ricorso, rilevato che l'imputato non era armato e dato atto delle modalità dell'omicidio, avvenuto in mezzo al mare senza una apparente ragione che lo potesse spiegare, sostiene che, invece, l'omicidio commesso non era prevedibile da alcuna delle persone presenti sul posto, e quindi non poteva essere considerato come evento accettato da alcuno diverso dal soggetto che aveva sparato. La difesa conclude ritenendo che l'imputazione soggettiva doveva essere operata ai sensi dell'art. 116 cod. pen.
Innanzitutto, va precisato che, nel concorso di persone nel reato, l'imputazione soggettiva è a titolo di dolo, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora il reato commesso dal correo sia stato dagli altri concorrenti previsto e quindi, aderendo alla modalità concorsuale, accettato, mentre è ai sensi dell'art.116 cod. pen., secondo la lettura costituzionalmente orientata (Corte costituzionale n. 42/1965), quando l'evento più grave commesso da un correo era stato, non previsto ma, prevedibile dagli altri correi, coefficiente soggettivo minimo, in assenza del quale difetta la necessaria "personalità" della responsabilità penale.
Nel caso in esame, dunque, posto che è accertato il ruolo del ricorrente nel gruppo degli organizzatori del trasporto via mare dei migranti con una condotta che oggettivamente ha concorso a realizzare le condizioni nelle quali l'omicidio è stato realizzato, il giudizio in ordine alla imputazione soggettiva dell'omicidio riguardava l'accertamento se l'omicidio fosse stato effettivamente previsto dall'imputato, ovvero non previsto ma prevedibile ovvero, 'infine, non previsto né prevedibile. Si tratta di un giudizio che riguarda l'atteggiamento soggettivo dell'imputato nei confronti del fatto.
Le sentenze di merito, sul punto, hanno evidenziato che, non solo, l'imputato era a conoscenza del fatto che a disposizione del gruppo di cui faceva parte vi erano armi da fuoco, ma era consapevole del fatto che i così detti scafisti erano caratterizzati dal ricorso sistematico alla violenza in danno dei migranti. Da questo punto di vista sono stati valorizzati i dati relativi alle modalità di concentramento sulla spiaggia e di imbarco dei migranti. Inoltre, con riguardo più specifico al ricorrente è stato valorizzato il fatto che in alcune fotografie, rinvenute nella memoria del cellulare, l'imputato fosse ritratto vicino a un fucile d'assalto.
Da tale compendio probatorio si è desunto che, all'atto di partecipare al trasporto via mare dei migranti, l'imputato fosse consapevole che le armi da fuoco presenti avrebbero potuto essere utilizzate non solo come minaccia, e quindi avesse previsto la possibilità del verificarsi di un omicidio di migranti. A tale previsione si era accompagnata, con l'adesione alla modalità concorsuale del trasporto dei migranti, l'accettazione del verificarsi di quanto previsto. A fronte di tale motivazione dell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato il terzo motivo di ricorso propone una diversa lettura dei dati disponibili, privilegiando l'assenza di giustificazione della condotta di omicidiaria che la avrebbe resa imprevedibile.
Si tratta dunque della prospettazione di un argomento di merito, non più consentita nel giudizio di legittimità dove è possibile solo un sindacato, non sulla decisione di merito ma, sulla motivazione sotto i profili della effettività, coerenza e congruità logica. Il motivo proposto, dunque, ha contenuto di merito, che non è consentito.
4. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento