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Sentenza — n. 35295/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35295/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35295/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29 settembre 2017, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Cosimo Canovari responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in Monteiasi il 12 maggio 2017. Computata la diminuente per il rito, l'imputato veniva condannato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione. Secondo l'impostazione accusatoria, recepita dal giudice di primo grado, il Canovari, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Francavilla Fontana, si era recato senza autorizzazione nel territorio di Monteiasi, così contravvenendo alla prescrizione di non allontanarsi dal luogo di residenza.

Regesto Legislator

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art. 650 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35295/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sul punto, il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 291 del 2013) e di legittimità (Sez. 1, sentenza n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947). 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Con l'atto di appello si era invocata una riduzione al minimo della pena, perché quella inflitta in primo grado è sproporzionata rispetto alle modalità e circostanze del fatto, e si era richiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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spese di missione, di trasporto e di alloggio aiuto all'evasione di detenuti congedo per motivi sociali misura coercitiva nel diritto degli stranieri soggiorno illegale sussidio per le spese di soggiornante settimanale

Disposizioni normative citate

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art. 650 cod. pen
La condotta in esame andrebbe qualificata, stando all'orientamento maggioritario, come violazione dell'art. 650 cod.
art. 133 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
I giudici del merito hanno dimostrato di aver analizzato la posizione del Canovari, sia per stabilire l'adeguato trattamento sanzionatorio conseguente alla condotta illecita, sia per negare le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANOVARI COSIMO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 05/10/1968 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato LEONE SONIA si riporta al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 settembre 2017, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Cosimo Canovari responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso in Monteiasi il 12 maggio 2017. Computata la diminuente per il rito, l'imputato veniva condannato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione. Secondo l'impostazione accusatoria, recepita dal giudice di primo grado, il Canovari, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Francavilla Fontana, si era recato senza autorizzazione nel territorio di Monteiasi, così contravvenendo alla prescrizione di non allontanarsi dal luogo di residenza.

2. Con sentenza dei 16 settembre 2019, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, adita dall'imputato, confermava la sentenza di primo grado.

3. L'avv. Michele Fino, in difesa di Cosimo Canovari, ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Le risultanze processuali non consentono di addivenire a un'affermazione di responsabilità penale del Canovari per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. La sentenza ora impugnata è totalmente illogica e contraddittoria. Il reato contestato è punito a titolo di dolo, anche generico, e prevede che l'allontanamento non sia giustificato.

La motivazione fornita dal giudice di secondo grado, invece, è erronea in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La condotta in esame andrebbe qualificata, stando all'orientamento maggioritario, come violazione dell'art. 650 cod. pen., poiché solo tale opzione ermeneutica è conforme al principio di proporzione tra incidenza dell'illecito e gravità della sanzione; tale orientamento è stato adottato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. Un., sentenza n. 32023 del 29/05/2014, Sinigaglia), le quali, facendo leva sui principi di offensività e di proporzionalità, hanno chiarito che, ai fini della configurabilità del reato in discorso, il sorvegliato speciale deve commettere condotte eloquenti, espressive di una effettiva volontà di ribellione all'obbligo o al divieto di soggiorno.

Il rispetto del principio di proporzionalità non consente di equiparare, in una omologante indifferenza valutativa, qualsiasi comportamento: nel caso in esame, l'allontanamento occasionale del proposto per esigenze lavorative è confermato dal fatto che subito il Canovari dichiarò di essersi recato sul luogo di lavoro il 12 maggio 2017, su espressa richiesta del datore di lavoro e unicamente al fine di soddisfare esigenze lavorative della società, operante sul mercato ortofrutticolo. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, per omesso accertamento della perdurante pericolosità sociale.

Il Canovari è stato sottoposto, il 23 giugno 2015, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Francavilla Fontana, in ottemperanza al decreto emesso il 13 marzo 2011 dal Tribunale di Brindisi. Tale misura di prevenzione è stata applicata nei confronti del Canovari a distanza di 4 anni, senza alcuna preventiva valutazione in punto di perdurante pericolosità sociale del proposto, pur esistendo, in tema di misure di prevenzione, un obbligo, in capo al giudice, di una seconda valutazione rigorosa e neutra, a garanzia sia del prevenuto sia dell'interesse collettivo.

Sul punto, il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sentenza n. 291 del 2013) e di legittimità (Sez. 1, sentenza n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947). 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Con l'atto di appello si era invocata una riduzione al minimo della pena, perché quella inflitta in primo grado è sproporzionata rispetto alle modalità e circostanze del fatto, e si era richiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il giudice dell'appello nulla ha detto sul punto, essendosi limitato a fornire una motivazione apparente, mediante il mero richiamo a frasi di stile. In tal modo, la sentenza impugnata disattende la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale è illegittima la motivazione della sentenza di appello che, nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, e omette ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi di impugnazione (Sez. 6, sentenza n. 46514 del 23/10/2009, Tisci, Rv. 245336).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, Sentenza n. 21284 del 19/07/2016 - dep. 2017, Confortino, Rv. 270262). 1.2.

L'applicazione di tale principio preclude l'accoglimento delle censure mosse dal ricorrente. Le ragioni a fondamento della condotta illecita commessa dal Canovari non la giustificano. Per l'integrazione del reato contestato è sufficiente la trasgressione degli obblighi imposti dall'Autorità. La volontà e i motivi che hanno spinto il Canovari ad allontanarsi dal territorio comunale nel quale era obbligato a soggiornare non privano, pertanto, il suo comportamento della offensività e il ricorso si configura piuttosto come un tentativo di ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti, preclusa in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione della perdurante pericolosità sociale del ricorrente, è inammissibile. È opportuno richiamare alcuni principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1. In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - regola secondo la quale non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012 - dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

È stato altresì affermato che, ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 11, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito, e alle ulteriori emergenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947). 2.2.

Alla luce di detti principi il motivo di ricorso risulta inammissibile, come anticipato, in quanto la questione relativa alla mancata valutazione in ordine alla perduranza della pericolosità sociale non è stata dedotta tra i motivi di appello, ed è precluso, pertanto, il controllo di questa Corte. La questione, inoltre, è posta con censura carente di specificità, poiché il ricorrente si è limitato a richiamare in modo generico la giurisprudenza sul punto, non sorreggendo la sua doglianza con congrue argomentazioni.

3. Anche il terzo motivo, con cui è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. 3.1. È stato chiarito che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente in quanto costituiscono un unico corpo decisionale complessivo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) In ordine poi al trattamento sanzionatorio, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione posto a carico del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey e altri, Rv. 258410).

Inoltre, è stato chiarito che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 2010, Giovane, Rv. 248244). 3.2. Nel caso in esame, la motivazione resa dai giudici di secondo grado, venendosi a saldare con quella resa in primo grado sì da costituire un unico corpo motivazionale, risulta completa, coerente e priva di vizi logici.

I giudici del merito hanno dimostrato di aver analizzato la posizione del Canovari, sia per stabilire l'adeguato trattamento sanzionatorio conseguente alla condotta illecita, sia per negare le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., rispetto alle quali la valutazione è di esclusiva competenza del giudice di merito. Questa Corte, infatti, deve limitarsi a verificare se siano stati commessi errori di diritto e se la motivazione sia logicamente adeguata. Nel caso in esame, non è stato commesso alcun errore giuridico e il decisum risulta sorretto da motivazione congrua.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e