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Sentenza — n. 34877/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34877/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34877/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà avanzate nell'interesse di Gianluca Foti. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazion2 Foti, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 47 I. n. 354 del 1975 e vizio di motivazione in ordine alle ragioni poste a base del provvedimento adottato. Lamenta la difesa che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha obliterato tutte le risultanze di segno positivo presenti in atti, ancorando la ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dell'affidamento in prova unicamente alla gravità dei fatti commessi dal detenuto e al mancato risarcimento del danno, senza tenere in alcun conto la personalità dell'istante, l'ottimo percorso rieducativo intrapreso dal detenuto nei dieci anni di detenzione, nonché la completa revisione critica da parte del medesimo del suo passato. Elementi tutti evincibili:

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 34877/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera).

Parole chiave

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assistenza riabilitativa indennizzo per carcerazione preventiva riabilitazione remissione della pena riparazione per persecuzione etnica aiuto alle vittime
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FOTI GIANLUCA nato a NAPOLI il 08/03/1990 avverso l'ordinanza del 29/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; I I •• • - Letta la requisitoria del dott. Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà avanzate nell'interesse di Gianluca Foti.

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazion2 Foti, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 47 I. n. 354 del 1975 e vizio di motivazione in ordine alle ragioni poste a base del provvedimento adottato. Lamenta la difesa che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha obliterato tutte le risultanze di segno positivo presenti in atti, ancorando la ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi dell'affidamento in prova unicamente alla gravità dei fatti commessi dal detenuto e al mancato risarcimento del danno, senza tenere in alcun conto la personalità dell'istante, l'ottimo percorso rieducativo intrapreso dal detenuto nei dieci anni di detenzione, nonché la completa revisione critica da parte del medesimo del suo passato. Elementi tutti evincibili:

a) dalle relazioni comportamentali in atti, b) dal certificato rilasciato dalla Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Lettere Moderne, con attestazione degli esami superati e degli ottimi voti conseguiti, c) dalla lettera redatta dal Prof. Giglio, Emerito di Letteratura Italiana presso la suddetta università, d) dalle dichiarazioni del datore di lavoro disposto ad assumere il detenuto, e) dalla lettera scritta dal detenuto in data 14.6.10 e indirizzata ai suoi genitori e ai parenti della vittima del reato, f) dalla lettera inviata dal detenuto in data 25.10.10 ad Antonella Trencia, figlia della vittima, da cui emerge il rimorso di Foti circa il dolore cagionato ai suoi familiari e ai parenti della vittima, g) dalle circostanziate dichiarazioni dei familiari del detenuto circa i rapporti con i figli della defunta, di cui uno solo costituitosi parte civile, che però non ha messo in esecuzione la provvisionale.

Rileva il difensore che il Tribunale non solo non ha considerato la non decisività del risarcimento del danno arrecato col reato a costituire elemento idoneo a fondare una prognosi negativa in funzione dell'accesso ai benefici penitenziari, ma non ha, altresì, preso in alcuna considerazione le dichiarazioni rese dai familiari del detenuto circa i rapporti con i tre figli della vittima e gli elementi fattuali concretamente indicati sul punto che escludono che qualsiasi richiesta risarcitoria sia stata avanzata dagli stessi. Si duole, quindi, che detto Tribunale sia incorso in una ricognizione parziale e non coordinata degli elementi da apprezzare a norma dell'art. 47 ord. pen.

Il difensore per tali motivi chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera).

Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità dì detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424) e potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024).

Infine, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge in tema di affidamento in prova fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016 - dep. 08/02/2017, Panelli, Rv. 269033).

E' d'altra parte consolidato l'orientamento secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova (v. Sez. 1^, n. 5273 in data 11/11/1994, dep. 1995, Violante; Sez. 1, n. 3713 del 22/05/2000, Giorgio; Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani; Sez. 1, n. 29194 del 19/06/2003, Guidetti; Sez. 1, n. 23047 del 19/05/2009, Avanzi); orientamento, ribadito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittima l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione (Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014 - dep. 17/02/2014, Mariotti, Rv. 258884: nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva fissato l'entità dell'obbligazione risarcitoria facendo riferimento ad un somma sostanzialmente corrispondente all'offerta transattiva fatta alla persona offesa dal condannato, senza compiere ulteriori accertamenti sulla capacità economica di quest'ultimo), o comunque subordinando a tale adempimento l'esito positivo della decisione da assumere al termine dell'esperimento della misura (Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018 - dep. 18/03/2019, Nicastro Maurizio, Rv. 275171).

3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Napoli si è ampiamente soffermato sulla descrizione dell'omicidio di cui alla condanna in esecuzione (a pagina 1 e 2 del provvedimento), evidenziandone la gravità in quanto omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dalla crudeltà, dall'aver l'imputato approfittato dell'età avanzata della vittima, in posizione pertanto di minorata difesa, e abusato della relazione di ospitalità. Si è, poi, limitato a censurare sic et simpliciter l'omesso risarcimento dei danni e l'omesso pagamento della provvisionale, così come liquidati in sentenza.

E pur dando atto che dall'istruttoria effettuata è emersa la regolarità della condotta carceraria, non ha approfondito tale profilo. E soprattutto non si è confrontato con la relazione di sintesi del 28 aprile 2020 - in atti, come ha avuto modo di riscontrare il Collegio - in cui, oltre a risaltarsi l'ottimo e singolare percorso riabilitativo di Foti, principalmente proteso allo studio e connotato da un positivo rapporto di scambi culturali e di confronto su temi vicini all'esperienza detentiva con un docente (Prof. Giglio), si evidenzia non solo la solidità del nucleo familiare di provenienza e la vicinanza dello stesso a Foti negli anni della detenzione, ma anche il fatto che il detenuto, in conseguenza della regolare condotta inframuraria tenuta, "ha beneficiato di liberazione anticipata e ha fruito di permessi premio con affidabilità.

4. Tali lacune e/o contraddizioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudiz