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Sentenza — n. 34872/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34872/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34872/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro, in sede di riesame avverso l'ordinanza in data 16/11/2020, con cui il G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia applicava la custodia cautelare nei confronti di Ilario Antonio Tassone in ordine al tentato omicidio di Damiano Tassone, in concorso con Ilario Ieraci e Damiano Ieraci, nonché alla detenzione e al porto di arma comune da sparo, ha sostituito detta misura cautelare con gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con persone diverse da quelle che con il suddetto convivono o l'assistono.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 34872/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luigi Birritteri, conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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indagine per omicidio tentato omicidio assassinio partecipazione al reato omicidio passionale inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di Tassone al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
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Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso proposto da: TASSONE ILARIO ANTONIO nato a SERRA SAN BRUNO il 06/01/2002 avverso l'ordinanza del 10/12/2020 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; - • - •

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro, in sede di riesame avverso l'ordinanza in data 16/11/2020, con cui il G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia applicava la custodia cautelare nei confronti di Ilario Antonio Tassone in ordine al tentato omicidio di Damiano Tassone, in concorso con Ilario Ieraci e Damiano Ieraci, nonché alla detenzione e al porto di arma comune da sparo, ha sostituito detta misura cautelare con gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con persone diverse da quelle che con il suddetto convivono o l'assistono.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Ilario Antonio Tassone, tramite il suo difensore. 2.1 Col primo motivo il difensore deduce violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 292, comma 2, lett.

c) e 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Tassone, nonché violazione dell'art. 199, comma 2, cod. proc. pen. in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni di Antonella Tassone. Rileva la difesa che con i motivi di riesame, con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa, si era rilevato come: - non vi fosse corrispondenza tra il numero dei colpi di arma da fuoco che la persona offesa ha riferito essere stati esplosi (cinque) e i bossoli rinvenuti (quattro) dagli investigatori; - i risultati del c.d. stub non avessero confermato l'ipotesi che Ilario Ieraci avesse esploso colpi di arma da fuoco; - mancasse un movente della condotta (neppure individuato dalla persona offesa).

Lamenta il difensore che il Tribunale del riesame ha risposto in maniera assolutamente inadeguata a detti rilievi e ha ritenuto corroborata la deposizione della persona offesa dalle dichiarazioni di Antonella Tassone, madre dei fratelli Ieraci, sull'assenza dei figli in orario compatibile con la commissione dell'agguato, nonostante l'inutilizzabilità di dette dichiarazioni in quanto rese senza essere state precedute dall'avvertimento della facoltà di astenersi. Osserva la difesa che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale d& riesame a sostegno dell'utilizzabilità di dette dichiarazioni, nel momento in cui Antonella Tassone è stata sentita erano già state acquisite le dichiarazioni della persona offesa e di sua figlia Graziella Tassone e si era proceduto a perquisizione domiciliare a casa Ieraci, a riprova che le indagini fossero già univocamente orientate e i fratelli Ieraci dovessero ritenersi sostanzialmente indagati.

Il difensore rileva, altresì, che le dichiarazioni di Graziella Tassone concernenti la circostanza che Ilario Ieraci avrebbe sputato verso l'abitazione familiare della persona offesa risultano confutate dalle riprese video, rendendo inattendibile la figlia della persona offesa e incapace di riscontrare il narrato di quest'ultima. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 292, comma 2, lett.

c) e 273 cod. proc. pen. in ordine alla qualificazione giuridica della condotta nel reato di tentato omicidio. Il difensore osserva che col riesame si era rilevato come la volontà omicidiaria non potesse darsi per scontata sulla base dell'unico elemento di prova individuato dagli inquirenti, ossia il foro rilevato nella carrozzeria della vettura della persona offesa, nonostante la stessa avesse riferito di cinque colpi esplosi a distanza ravvicinatissima contro la sua automobile (senza specificare se contro la sua persona). Rileva che a fronte di cinque colpi che si assumono esplosi a distanza ravvicinatissima solo uno avrebbe colpito la parte posteriore del veicolo, sicché non emergerebbe in maniera pacifica la volontà omicidiaria. 2.3.

Col terzo motivo di impugnazione si denunciano violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa lamenta l'illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari, osservando che i Giudici del riesame, pur dando contezza del fatto che nel periodo intercorso tra il reato commesso e l'esecuzione della misura cautelare non si fossero verificati atti aggressivi contro la persona offesa o suoi familiari da parte dell'indagato, hanno poi ravvisato il pericolo di reiterazione criminosa e il rischio di inquinamento probatorio, senza porsi il problema della concretezza e dell'attualità del primo e della specificità del secondo.

Il difensore, alla luce di tali doglianze, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luigi Birritteri, conclude per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibili sono sia il primo che il secondo motivo di impugnazione. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460;

Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Albert, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391). Orbene, nel caso di specie, a fronte di argomentazioni senza dubbio non manifestamente illogiche e coerenti con le emergenze investigative circa l'attendibilità della persona offesa, la difesa, con il primo motivo, torna su detta attendibilità e sulla validità dei riscontri alle dichiarazioni di Damiano Tassone.

Con ciò, peraltro, trascurando che per giurisprudenza costante di questa Corte le dichiarazioni della persona Offesa non necessitano di riscontri, potendo essere da sole sufficienti a supportare l'ipotesi accusatoria (si veda, per tutte, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070, secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).

E comunque sollecitando una valutazione, non consentita in questa sede, degli elementi fattuali posti a fondamento dell'affidabilità della persona offesa. Al riguardo l'ordinanza di riesame ripercorre analiticamente il narrato della persona offesa Damiano Tassone. Questi riferiva ai carabinieri la sera del 25.6.20, poco dopo il fatto al medesimo occorso, di essersi recato nel pomeriggio presso un terreno di sua proprietà a Roccella Ionica e di avere notato verso le ore 20.00 aggirarsi intorno al fondo due ragazzi a bordo di un motorino che ricon3sceva nei compaesani Ilario Antonio Tassone e Ilario Ieraci, i quali si erano allontanati dopo avere notato la sua presenza.

Aggiungeva : - di avere, poi, notato verso le 20.30, mentre stava facendo rientro a casa lungo la strada che collega il comune di Caulonia alla frazione Cassari di Nardodipace, su detta via gli stessi Ieraci e Tassone, il primo dei quali al suo passaggio aveva esploso circa cinque colpi di arma da fuoco uno dei quali aveva raggiunto la parte posteriore del veicolo su cui egli viaggiava; - di essersi accostato con l'autovettura ed essere riuscito a salire su una collina dalla quale era riuscito a notare l'arrivo di una vettura modello Fiat Panda di cui aveva memorizzato le lettere iniziali ("FF"); - di avere notato alla guida di detto veicolo Damiano Ieraci, fratello di Ilario, che dopo avere recuperato quest'ultimo e l'amico Ilario Antonio Tassone, si era diretto in direzione Cassari.

La stessa persona offesa in data 23.7.20 ribadiva tale versione dei fatti, fornendo indicazioni ancora più precise circa i suoi movimenti e il luogo esatto dell'agguato e confermando, inoltre, l'identità dei tre indagati che riconosceva con assoluta certezza anche in foto.I Giudici del riesame evidenziano come dette dichiarazioni appaiano intrinsecamente lineari e circostanziate e la loro attendibilità intrinseca non sia confutata dagli opposti rilievi difensivi (circa l'inverosimiglianza della freddezza mentale manifestata dalla vittima dopo l'agguato nell'accostare il veicolo, nel salire sulla collina, controllare gli spostamenti degli attentatori e poi fare ritorno a casa, peraltro dopo una sosta al bar; e l'inverosimiglianza del riconoscimento, a distanza di oltre 100 metri, del guidatore della Fiat Panda in Damiano Ieraci), che non tengonò conto del fatto che le reazioni personali ad un evento traumatico come un tentativo di omicidio siano soggettive e che comunque Tassone fosse posizionato ad un livello sopraelevato di circa 18 metri, da cui potere avere una prospettiva più ampia rispetto a quella che avrebbe ottenuto su un terreno pianeggiante.

Il Tribunale del riesame sottolinea, altresì, la coerenza di dette dichiarazioni con le ulteriori risultanze confluite in atti. In primo luogo con le successive s.i.t. di Antonella Tassone, madre dei fratelli Ieraci, da cui emerge l'effettiva disponibilità del nucleo familiare proprio di una Fiat Panda con le stesse iniziali di targa (FF601XE) e l'assenza dei figli da casa in un orario compatibile con la commissione dell'agguato ai danni di Damiano Tassone. S.i.t., che valgono comunque a rafforzare l'attendibilità del narrato della persona offesa e sono, secondo l'ordinanza di riesame, utilizzabili essendo state acquisite dalla P.g. in data 26.6.20, ossia appena un giorno dopo l'evento delittuoso, quando le indagini erano ancora in una fase iniziale e le dichiarazioni della persona offesa ancora non riscontrate, non potendosi ritenere che al momento dell'escussione della Tassone a carico dei figli risultassero indizi inequivoci di reità.

In secondo luogo con le risultanze delle videoriprese, che collocano l'autovettura guidata da Damiano Ieraci - riconosciuto anche dalle forze dell'ordine - in uno spazio prossimo al luogo di commissione del fatto e in un orario compatibile con gli spari e con l'assenza dei due fratelli dalla loro abitazione. In terzo luogo con i contatti telefonici tra gli indagati in una fascia oraria compatibile con l'attentato a Tassone (ad esempio il contatto telefonico tra i fratelli Ieraci subito dopo gli spari, compatibile con la versione della persona offesa che parla di recupero col veicolo da parte di Damiano Ieraci del fratello e dell'amico subito dopo l'agguato).Il provvedimento in esame sottolinea come le dichiarazioni di Gabriella Tassone, figlia della persona offesa, consentano di individuare un movente dell'azione criminosa, essendosi soffermata la giovane donna sul carattere aggressivo di Ilario Ieraci, carico di rancore nei suoi confronti per la sua scelta di interrompere la relazione sentimentale con lui, tanto da sputare la mattina del delitto in direzione dell'abitazione dei Tassone, e non apparendo inverosimile che Ieraci abbia inteso colpire indirettamente l'ex compagna attentando alla vita di suo padre.

A fronte di detto iter motivazionale è evidente che le doglianze difensive sulla assenza di precisione della persona offesa sul numero dei colpi che si assumono esplosi, o ancora sul dissidio con risultati dello stub non documentati (in violazione del principio di autosufficienza), ovvero sulla mancanza di un movente della condotta, o comunque sull'inaffidabilità della persona offesa e sul fatto che le sue dichiarazioni non siano riscontrabili da quelle di Antonella Tassone, altresì inutilizzabili, o comunque dalle dichiarazioni di Graziella Tassone, non solo non sono consentite, ma peccano di aspecificità non confrontandosi con tutte le argomentazioni in punto di affidabilità della persona offesa e di complessive risultanze investigative.

Altrettanto non consentite e reiterative sono le censure sulla qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, motivando al riguardo il Tribunale del riesame in modo non manifestamente illogico, mediante corretti riferimenti di inferenza indiziaria connessi all'utilizzo di un'arma micidiale, nonché al numero e alla direzione dei colpi esplosi all'indirizzo della vittima (di cui uno risulta avere centrato la parte posteriore del portellone ad un'altezza di 75 cm. da terra conficcandosi nella paratia del sedile posteriore lato guida) e infine alla considerazione del fatto che l'azione delittuosa risulti essere stata preceduta da un sopralluogo da parte di due degli indagati volto a monitorare gli spostamenti della vittima in modo di coglierla di sorpresa, a riprova di una pianificazione dell'agguato.

Ed evidenziando, sempre detto Tribunale, con riguardo alla posizione di Ilario Antonio Tassone il coinvolgimento dello stesso in prima persona nella vicenda, essendo stato a fianco di Ieraci senza soluzione di continuità. 1.2. Inammissibile, in quanto aspecifico e non consentito, è infine il terzo motivo di ricorso. A fronte, invero, di un provvedimento come quello in esame, in cui, con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, si evidenzia, per quanto riguarda il profilo delle esigenze cautelari, che esse devono ritenersi concrete in considerazione delle comprovate ed . allarmanti modalità del fatto, pianificato attraverso sopralluogo preventivo ed eseguito appositamente in un'area isolata dove i correi si erano appostati e con esplosione di un notevole numero di colpi a riprova della pervicacia da parte dell'esecutore materiale coadiuvato per l'intera durata dell'azione dal suo complice.

E in cui, in modo non manifestamente illogico, pur dandosi atto che tra la data di commissione del reato e l'intervento cautelare sono intercorsi alcuni mesi durante i quali non si sono registrati ulteriori eventi in danno di Tassone nonostante questi e i suoi assalitori vivessero nel medesimo ristretto contesto territoriale di Cassari, sono stati ravvisati sia il pericolo di recidiva, in considerazione della sussistenza, comunque, di dissapori tutt'altro che superati sia il rischio di inquinamento probatorio, stante il pericolo per l'integrità di una o più fonti dichiarative, ed è stata ritenuta adeguata a dette esigenze la misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di Tassone al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. M. Dichiara ina