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Sentenza — n. 34871/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34871/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34871/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18/01/2021, con la quale veniva rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Papale, ha disposto detta misura cautelare, ritenendo questi gravemente indiziato in ordine al tentato omicidio di Silvio Claudio Paolella (oltre che ai delitti di danneggiamento seguito da incendio, avente ad oggetto il garage e il camper di proprietà di quest'ultimo, e di minaccia grave a mezzo di messaggi vocali, sempre nei confronti del suddetto).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 34871/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Passando alle esigenze cautelari, l'ordinanza di appello evidenzia come sussistano esigenze concrete di prevenzione in considerazione delle specifiche modalità e circostanze dei fatti in esame, oltre che della personalità del ricorrente, gravato altresì da allarmanti e reiterati precedenti penali; personalità caratterizzata da incontrollata violenza e pervicacia criminale, dimostrate non solo nella vicenda in oggetto, ma anche nei confronti dei suoi più stretti congiunti e vicini di casa, contro i quali l'indagato non esitava a porre in essere condotte violente e prevaricatrici (tra cui un danneggiamento ai danni del vicino di casa Mario Ventriglia), e comunque accentuata dalla dedizione del suddetto all'uso di sostanze alcoliche.

Parole chiave

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tentato omicidio indagine per omicidio prova del dolo vie di fatto omicidio passionale delitto preterintenzionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di Papale al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAPALE SALVATORE nato a CASERTA il 26/10/1983 avverso l'ordinanza del 05/03/2021 del TRIB. LIBE:RTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI IllbS conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. GUADAGNO GIUSEPPE conclude riportandosi integralmente al ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18/01/2021, con la quale veniva rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Papale, ha disposto detta misura cautelare, ritenendo questi gravemente indiziato in ordine al tentato omicidio di Silvio Claudio Paolella (oltre che ai delitti di danneggiamento seguito da incendio, avente ad oggetto il garage e il camper di proprietà di quest'ultimo, e di minaccia grave a mezzo di messaggi vocali, sempre nei confronti del suddetto).

Rileva il Tribunale che dalle indagini a carico dell'indagato sono emersi plurimi e univoci elementi dimostrativi della volontà onnicidiaria di Papale. Secondo il costrutto accusatorio Papale, alla guida del veicolo della moglie, con una manovra repentina, deviando„ a velocità sostenuta, dalla regolare traiettoria, aveva posto in essere atti diretti in modo non equivoco a uccidere e in particolare a investire Paolella, mentre lo stesso era sceso dal motociclo e si era avvicinato al garage sito al margine della strada per la quale stava passando Papale; evento non verificatosi per la reazione di Paolella, il quale si era allontanato repentinamente dalla traiettoria dell'autovettura che aveva pertanto investito solo il ciclomotore, impattando violentemente con lo stesso, trascinandolo e danneggiandolo.

Secondo la versione, invece, resa dall'indagato all'interrogatorio del 19.11.20, lo stesso avrebbe avuto l'esclusiva intenzione di danneggiare il motociclo, per fare dispetto alla moglie, nipote della vittima, con la quale aveva litigato poco prima. Il Tribunale del riesame evidenzia come tali ultime dichiarazioni contrastino con i persistenti sentimenti di odio e di acredine verso la vittima, ritenuta confidente delle forze dell'ordine, 'palesati, anche dopo il tentativo di investimento, con i danni procurati con l'ordigno e con il messaggio di minacce gravi inviato attraverso la piattaforma social Messanger.

Sentimenti di odio comunque, in generale, per la famiglia della moglie, manifestati immediatamente prima del tentato omicidio ("uccido te e la tua famiglia"), che pertanto, secondo l'ordinanza in esame, si pone quale sviluppo logico e coerente di dette minacce. Rileva il Tribunale del riesame come il G.i.p. sia giunto ad escludere la gravità indiziaria in ordine al tentato omicidio per non avere valorizzato, aderendo alla parcellizzazione difensiva facente leva sulla ridottissima velocità dell'auto documentata dal proprio consulente tecnico, tutti gli indici fattuali rivelatori di detto delitto nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, quali le situazioni di tempo e di luogo (orario serale e strada isolata), il mezzo utilizzato (autovettura), la sua notevole capacità lesiva anche letale, tenuto conto, altresì, dell'elevata velocità di andatura desumibile dal filmato e dalla scena dell'impatto, che il Tribunale afferma avere attentamente e più volte visionato, riscontrando come Paolella si fosse allontanato velocemente dal ciclomotore alla vista dell'auto.

Osserva detto Tribunale come, diversamente da quanto ritenuto dal G.i.p., secondo cui Papale, una volta avuto l'impatto col motorino, avrebbe decisamente sterzato proprio al fine di evitare Paolella, dal filmato si noti come l'autovettura sterzi, non già per non invadere la zona in cui Paolella si trova, quanto piuttosto per evitare di sbattere contro il marciapiede o il muro ovvero contro lo stesso motociclo balzato in avanti; e come, diversamente da quanto ritenuto dal G.i.p., le minacce di morte e i danneggiamenti subiti dalla persona offesa, che l'inducevano alla reticenza iniziale, vadano valutati come dati comportamentali che, in uno con gli elementi evidenziati circa le concrete modalità dell'aggressione, consentono di inferire sia l'univocità degli atti sia la consapevolezza e volontà di cagionare la morte del soggetto destinatario, nella forma del dolo alternativo, dovendosi ritenere che Papale abbia previsto e voluto con scelta sostanzialmente equipollente la morte ovvero il grave ferimento di Paolella.

Passando alle esigenze cautelari, l'ordinanza di appello evidenzia come sussistano esigenze concrete di prevenzione in considerazione delle specifiche modalità e circostanze dei fatti in esame, oltre che della personalità del ricorrente, gravato altresì da allarmanti e reiterati precedenti penali; personalità caratterizzata da incontrollata violenza e pervicacia criminale, dimostrate non solo nella vicenda in oggetto, ma anche nei confronti dei suoi più stretti congiunti e vicini di casa, contro i quali l'indagato non esitava a porre in essere condotte violente e prevaricatrici (tra cui un danneggiamento ai danni del vicino di casa Mario Ventriglia), e comunque accentuata dalla dedizione del suddetto all'uso di sostanze alcoliche.

Il provvedimento conclude, alla luce di tali considerazioni, per l'inadeguatezza della misura cautelare autocustodiale attesa l'assenza di freni inibitori e di capacità di autocontrollo di Papale.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Papale, tramite il suo difensore. 2.1 Col primo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del tentato omicidio. Rileva la difesa che, analizzando attentamente il filmato e le immagini nn. 3 e 4 depositate unitamente alla memoria difensiva, emerge un dato incontestabile, ossia che Papale avrebbe potuto tranquillamente proseguire la marcia verso la persona offesa che si trovava sul saliscendi del garage intenta ad aprirne la porta.

Ci si duole dell'illogica interpretazione dello stato dei luoghi da parte del Tribunale del riesame che portava a illogiche conclusioni. Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza in esame: - la velocità dell'autoveicolo non era elevata, come riscontrabile dalla distanza di 16 metri dal luogo dell'esplosione del petardo e quello in cui 'si trovava Paolella documentata dai rilievi fotografici allegati; - la persona offesa guardava in una direzione diversa da quella del parcheggio dello scooter; - come da consulenza tecnica prodotta in atti, il ciclomotore veniva urtato con la parte anteriore destra dell'auto in direzione diagonale sinistra, quindi opposta alla posizione del pedone, che, da fermo, non sarebbe mai stato coinvolto nell'impatto; - la persona offesa al momento dell'impatto assumeva una traiettoria imprevedibile andando verso lo scooter; - tale movimento esulava dalla sfera volitiva dell'agente; - l'azione era inidonea a cagionare l'evento e al più la volontà di Papale era riconducibile ad un dolo eventuale incompatibile col tentativo. 2.2.

Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa i caratteri di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. La difesa evidenzia che i precedenti penali dell'indagato sono risalenti nel tempo e che il fatto in esame è senza dubbio episodico, anche considerati il ridimensionamento delle accuse di Paolella Linda, moglie dell'indagato, sentita in sede di indagini difensive, e la sottoposizione del suddetto ad un programma terapeutico per la disintossicazione dall'abuso di alcol. Lamenta il difensore che tali circostanze, in uno con la documentata disponibilità della madre di Papale ad ospitare il figlio agli arresti domiciliari e con l'insussistenza del pericolo di fuga paventato dal P.m., avrebbero dovuto far propendere il Tribunale del riesame per la concessione degli arresti donniciliari. Il difensore, ad integrazione della documentazione già prodotta, deposita:

a) uno studio di fattibilità cinematica dell' :[ng. Argenziano, che, individuando una velocità del veicolo di 2 km/h e un'accelerazione di picco pari a 6.95 g., documenta una ridottissima velocità, tale da escludere la volontà omicidiaria;

b) un'attestazione dell'ASL Caserta documentante il programma terapeutico di Papale e la circostanza che lo stesso non sia ricaduto negli ultimi 4 mesi nell'abuso di alcol, a riprova del carattere episodico della vicenda e dell'assenza di un concreto pericolo di reiterazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460;

Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell'11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391).Orbene, nel caso di specie, a fronte di argomentazioni senza dubbio non manifestamente illogiche e coerenti con le emergenze investigative, come quelle riportate in punto di fatto, il ricorrente, seppure sotto lo schermo della violazione di legge e del vizio di motivazione, invita ad una rivalutazione, non consentita in questa sede, degli elementi fattuali.

Laddove afferma che Papale avrebbe potuto proseguire la marcia investendo la persona offesa e non lo ha fatto; ovvero insiste, attraverso anche la produzione di nuova documentazione, sulla ridotta velocità del veicolo, tale da escludere la volontà omicidiaria, sulla posizione e sulla traiettoria imprevedibili della persona offesa, infine sulla sussistenza al più di un dolo eventuale, incompatibile col tentato omicidio. E ciò a fronte di un iter motivazionale completo e logico, come quello dell'ordinanza di appello, in cui dopo avere analizzato gli indici fattuali di cui sopra si è detto e averli valutati nel loro insieme (secondo il costante insegnamento di questa Corte - si veda in ultimo Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789 - per il quale, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine), conclude, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi aspecificamente riproposti in questa sede, per la sussistenza di una solida piattaforma indiziaria circa l'idoneità e la direzione inequivoca verso l'evento letale degli atti posti in essere dall'indagato e circa la sua consapevolezza e volontà di cagionare detto evento o in alternativa il grave ferimento di Silvio Claudio Paolella. 1.2.

Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, a fronte di un'ampia e non manifestamente illogica motivazione sulle esigenze cautelari ravvisabili nella specie come quella sopra riportata, in cui ci si sofferma sull'inadeguatezza della misura cautelare autocustodiale in considerazione dell'inaffidabilità dell'indagato, si fa leva sul carattere risalente dei precedenti penali, sul carattere episodico del fatto in esame, sul ridimensionamento della vicenda a seguito delle dichiarazioni rese dalla moglie dell'indagato in sede di indagini difensive e della sottoposizione di Papale a programma terapeutico per la disintossicazione dall'abuso di alcol.

E, quindi, ancora una volta si insiste Trasmessa c rt. 23 n. I ter n. 332 Roma aspecificamente su una non consentita rivalutazione di elementi fattuali e segnatamente di quelli posti a fondamento delle esigenze cautelari.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di Papale al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. Vanno, infine, svolti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem